CassazionedecretoSezione 4Decisione del 22 ottobre 2024
Cassazione n. 18176/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I et-t-Osent-ite-Ie-eefielesie~1-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso il decreto emesso il 22 ottobre 2024, a lui notificato in data 11 novembre 2024, con il quale la Corte di appello di Ancona disponeva la correzione di errore materiale del precedente provvedimento di liquidazione compensi professionali relativi ad un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], ammessa al patrocinio a spese dello Stato. 1.1. Con un unico ed articolato motivo di ricorso lamenta violazione di legge sotto un duplice profilo: perché il provvedimento di correzione di errore materiale di cui all'art. 130 cod. proc. pen. è stato adottato senza previa fissazione della camera di consiglio e relativo avviso alle parti, e perché il provvedimento di liquidazione onorari è atto 'non modificabile e non revocabile', ma solo opponibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 e 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso chiedendo di rimettere alle Sezioni Unite la questione inerente alla possibilità per il difensore di ricorrere per cassazione per la liquidazione degli onorari; ovvero, dichiarare inammissibile il ricorso. 3. Il ricorso è fondato. Nel caso di specie, non si tratta di errore materiale, nel senso indicato dall'art. 130 cod. proc. pen., e quindi di un errore materiale o di un'omissione la cui eliminazione non comporti una modifica essenziale dell'atto. La modifica dell'importo della liquidazione del compenso professionale invero incide sul merito della decisione, per i cui effetti sarebbe stato necessario seguire la procedura di cui all'art. 127 cod. proc pen., dando piena attuazione al contraddittorio tra le parti. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il prosieguo. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Ancona per il prosieguo. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il P