Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24952/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06MLDMH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito, il quale ha chiarito come le dichiarazioni rese dalle persone offese costituissero prova della sussistenza del reato, risultando immuni da illogicità e contraddizioni e trovando riscontro in plurimi elementi, ivi specificati (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in questa sede e sono manifestamente infondati, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la determinazione della pena — anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, nonché alla fissazione della pena base — rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, tale onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06MLDMH) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta a fondamento del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 628 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito, il quale ha chiarito come le dichiarazioni rese dalle persone offese costituissero prova della sussistenza del reato, risultando immuni da illogicità e contraddizioni e trovando riscontro in plurimi elementi, ivi specificati (si veda la pagina 5 della sentenza impugnata); considerato che anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non sono consentiti in questa sede e sono manifestamente infondati, atteso che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, la determinazione della pena — anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti, nonché alla fissazione della pena base — rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, tale onere motivazionale risulta adeguatamente assolto mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagine 8 e 9 della sentenza impugnata); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 24952/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris