CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 07489/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] - in espiazione di pena per reato appartenente al catalogo di cui all'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. (procurata inosservanza di pena, ex art. 390 cod. pen., aggravata da finalità di agevolazione mafiosa) - ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, avverso l'ordinanza in epigrafe, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Firenze le ha negato il richiesto affidamento in prova al servizio sociale, dopo aver incidentalmente rilevato l'assenza della necessaria collaborazione utile con la giustizia, pur ritenuta ancora possibile. 2. Nell'unico motivo di ricorso Albertino deduce vizio di motivazione. Il Tribunale di sorveglianza, in punto di affermata ulteriore possibilità della collaborazione, non si sarebbe misurato con le argomentazioni di segno contrario, spese in altra sede giudiziaria e valse al marito della ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], suo concorrente nel reato, l'ammissione alla misura alternativa invocata. Il Tribunale avrebbe anche ignorato l'apporto collaborativo, dalla ricorrente in realtà effettivamente prestato. Il Tribunale, infine, avrebbe erroneamente valutato la personalità della ricorrente, ormai distante dal crimine e proiettata verso un proficuo reinserimento sociale. 3. Il ricorso è inammissibile. L'ordinanza impugnata, dopo aver svolto incidentali notazioni in punto di ammissibilità della misura alternativa richiesta, in rapporto alla natura ostativa del titolo, ha reputato la condannata immeritevole di accedere alla misura stessa, in assenza di risultanze trattamentali pregnanti a sostegno di una favorevole evoluzione della sua personalità, in grado di fondare una valida prognosi di proficuo reinserimento attraverso le prescrizioni di cui all'art. 47 Ord. pen. Le censure, che la ricorrente dirige contro siffatta argomentata valutazione, sono assertive e generiche e riposano sul piano del puro merito, nel quale il Collegio non può all'evidenza entrare. Resta impregiudicato - in vista dell'eventuale riproposizione della domanda, all'esito di congruo ulteriore periodo di osservazione penitenziaria - il profilo pregiudiziale della collaborazione con la giustizia. In quanto mero presupposto di ammissibilità del beneficio, esso è insuscettibile di dar luogo a giudicato o a preclusione ed è sempre passibile di doverosa rivalutazione da parte della magistratura di sorveglianza (Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Guglielmino, Rv. 278904-02; Sez. 1, n. 36057 del 27/06/2019, Biondolillo, Rv. 276827-01). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]