CassazionesentenzaSezione UDecisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 14702/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. r.g. 18538/2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A. incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, VIA G.P. [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente – contro B.N.L. -[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA],in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiMAURO GIOVANNELLI e [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - Per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 412/2022 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVOREGIONALE per la CALABRIA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal PresidenteFRANCESCO TERRUSI; lette le conclusioni scrittedel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che le Sezioni Unite, accogliendo il ricorso, dichiarino la giurisdizione del giudice ordinario. Rilevato che: la Dexia S.A., società con sede in Francia, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizione in ordine al giudizio da essa stessa instaurato dinanzi al TAR della Calabria, contro la Provincia di Catanzaro, per l’annullamento d i una determina dirigenziale (la n. 96 del 2022) con la quale –in ossequio a un atto di indirizzo vincolante del Consiglio provinciale - era stato disposto l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990, di una anteriore determina (la n. 36 del 2007 ) avente a oggetto l’approvazione delle o perazioni di ristrutturazione dell’indebitamento pregresso tramite il ricorso a prodotti di finanza derivata; la Provincia ha replicato con controricorso; si è costituita la Banca nazionale del lavoro (BNL)aderendo alla prospettazione della ricorrente; non hanno svolto difese [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA], tutte destinatarie dei medesimi provvedimenti e del conseguente ricorso al TAR.Considerato che: risultano pendenti identici ricorsi per regolamento preventivo di giurisdizione, propostida altre parti del medesimo giudizio ( r.g.n. 2422 - 25 e 25416 - 24) ; è opportuna la trattazione congiunta. P.Q.M La Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo ruolo