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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 17169/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: .[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4tite le conclusioni del PG )-( .3.1k C-f-A-9- (UL C--'4:14"2"d rtex 1‘..e Xto cti-eA Ye c...0.91/}o J/2-n 0-t jè_ e.ex otA F-Deotrot [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 12 aprile 2021 il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le misure di prevenzione - ha respinto le opposizioni ex art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, introdotte, avverso la decisione della esclusione dello stato passivo, dai creditori .[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Va premesso che la procedura di confisca si è definita in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] risulta essere procuratrice speciale di Berenice spv srl, cessionaria di un credito garantito da ipoteca su un immobile oggetto di confisca.

Il mutuo venne concesso da [OSCURATO:PERSONA] spa nel 2008 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risulta vantare un credito per prestazioni professionali (da architetto) realizzate nel 2010 in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Fiuggi.

2. Esaminando le doglianze dei creditori esclusi dalla procedura di tutela, il Tribunale rileva in sintesi che: a) quanto alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] si pone in evidenza che banca Carim, cedente il credito, ha preso parte al giudizio di cognizione, nel cui ambito è stata rilevata la carenza della condizione soggettiva di buona fede.

La cessione è avvenuta 'in blocco' nel 2017, in epoca posteriore al sequestro.

Secondo il Tribunale, pur potendosi in astratto tutelare la buona fede del 'solo cessionario', gli argomenti introdotti da .[OSCURATO:SOCIETA] tendono, in realtà, ad ottenere una rivalutazione di aspetti relativi alla condizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], già definitivamente accertata.

Quanto al profilo della strumentalità del finanziamento al perseguimento dei fini illeciti del Diotallevi si evidenzia che l'operazione economica di finanziamento è avvenuta in costanza di pericolosità sociale del Diotallevi; b) quanto alla posizione del Federici, si osserva che l'ammissione è avvenuta per soli euro 51.750,00, a fronte di una domanda pari ad euro 532.607,00 .

Il Tribunale, al di là del tema introdotto dal reclamante (ossia la prova degli ulteriori incarichi conferiti) ritiene che la posizione creditoria non possa essere ammessa a tutela per intervenuta prescrizione del diritto.

Si tratta di prestazioni, in ipotesi, eseguite nel 2011 cui non ha fatto seguito alcuna richiesta di pagamento né di messa in mora (non potendosi ritenere tale la emissione di fattura).3.

Sono stati proposti i seguenti atti di ricorso. 3.1 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa - a mezzo del difensore e procuratore speciale - articola tre motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla individuazione degli effetti correlati all'avvenuto riconoscimento della assenza di buona fede del cedente.

Si afferma che, in sostanza, la decisione del Tribunale - emessa nei confronti del cessionario - finisce con 'opporre' al cessionario gli effetti del giudicato che si è formato in contraddittorio con il solo cedente.

Ciò svuoterebbe di senso la previsione di legge circa la possibilità di insinuazione del creditore al passivo della confisca, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011.

In buona sostanza si rappresenta che in caso di cessione del credito nessun pregiudizio può derivare al cessionario dal rigetto della domanda di tutela proposta - in cognizione - dal cedente.

Si cita, sul tema, la pronunzia Sez.

U n. 29847 del 3.7.2018 e si ritiene che per il cessionario debba in ogni caso ammettersi la difesa sul profilo della assenza di strumentalità del credito alla prosecuzione della attività illecita e della 'propria' buona fede, nonché di quella del cedente. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta strumentalità dell'originario finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la società ricorrente il profilo del nesso di strumentalità non era stato congruamente accertato in sede di cognizione (ove era presente [OSCURATO:PERSONA]) e ciò consentiva - in ogni caso - la ridiscussione del profilo preliminare.

Il Tribunale, sul tema, avrebbe motivato in modo meramente apparente. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di llegittimità e carenza motivazionale.

La verifica doveva dirigersi sui rapporti tra proposto e cedente ([OSCURATO:PERSONA]) e sui rapporti tra proposto e cessionario, lì dove il Tribunale ha finito con esaminare il rapporto tra cedente e cessionario.

Si ribadisce, sul tema, che nessun rapporto è mai intercorso tra il proposto [OSCURATO:PERSONA] e la società che ebbe ad acquistare il credito da [OSCURATO:PERSONA].3.2 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi, che verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente decisione, ai sensi dell'art.173 comma 1 disp. att. cod.proc.pen. . 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art. 2946 cod.civ. .

Non può essere decorsa, pur nella (erronea) prosettiva seguita dal Tribunale, alcuna prescrizione decennale, posto che il dies a quo individuato dal Tribunale sarebbe quello del settembre 2011 (ultime prestazioni professionali) e il dies ad quem è quello della celebrazione della udienza di verifica dei crediti, tenutasi il 21 ottobre del 2020.

3.2.2. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata.

Si indicano altri atti, prodotti al Tribunale, da cui si desume che l'incarico professionale si è protratto sino alla data del 29 gennaio 2015. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore violazione di legge.

Si afferma che essenriydo intervenuta la confisca di prevenzione nell'anno 2015, non poteva ulteriormente decorrere la prescrizione breve.

3.2.4. Al quarto motivo si deduce ulteriore violazione di legge, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2938 del codice civile.

Il Tribunale, al di là di ogni altra questione sulla esatta individuazione del dies a quo, ha sollevato di ufficio la questione della eventuale prescrizione del diritto, lì dove la prescrizione è rilevabile solo su eccezione di parte.

3.2.5. Al quinto motivo si deduce ulteriore violazione di legge.

Il motivo riguarda l'oggetto della opposizione (dimostrazione della esistenza degli incarichi) non deciso dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso introdotto da 3uliet spa va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, mentre il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato, per le ragioni che seguono.2.

Quanto al ricorso introdotto da [OSCURATO:SOCIETA] vanno operate talune precisazioni preliminari. 2.1 E' pacifico che il soggetto giuridico che ha concesso il finanziamento originario - [OSCURATO:PERSONA] - ha preso parte al giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 23 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011, trattandosi del titolare del diritto reale di garanzia.

La domanda di tutela della [OSCURATO:PERSONA] è stata, in cognizione, respinta con provvedimento definitivo.

Ora, è evidente che si tratta di un 'giudicato' sui presupposti oggettivi e soggettivi (quanto a [OSCURATO:PERSONA]) di tutelabilità della pretesa creditoria che pur maturato intra alios - condiziona, nei limiti che si diranno, anche la pretesa creditoria del soggetto giuridico che ha acquisito nelle more (ed in forza di cessione in blocco) la titolarità del credito funzionalmente collegato alla originaria ipoteca sul bene immobile. 2.2 Sul tema della tutela del credito oggetto di cessione in epoca posteriore al sequestro di prevenzione (come è nel caso in esame) sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 29847 del 31.5.2018.

Come è noto, in detta decisione si è affermato che la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sè l'ammissibilità della ragione creditoria, nè determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede (così la massima rv 272978).

Le argomentazioni esposte in detto arresto sono così riassumibili: a) la tutela del credito inciso, nella sua possibilità di soddisfacimento, dalla confisca di prevenzione deriva, in prima considerazione, dai caratteri della operazione di finanziamento che ha 'generato' il diritto di credito correlato al bene confiscato; b) il fenomeno successorio del credito non comporta, sul piano civilistico, una novazione in senso tecnico [..] la novazione è invero descritta dall'art. 1230 cod. civ. quale estinzione dell'obbligazione originaria a seguito della sostituzione della stessa, ad opera delle parti, con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, accompagnata dall'inequivoca manifestazione della volontà di estinguere l'obbligazione precedente.

Tanto non si verifica nell'ipotesi della cessione del credito, nella quale, come disposto dall'art. 1263, comma 1, cod. civ., «il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori»; e quindi, come precisato dalla giurisprudenza civilistica di legittimità, con tutte le utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, intendendosi come tale ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso e che, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Sez. 1 civ., n. 2978 del 16/02/2016, Rv. 638677).

In conseguenza di ciò, la cessione del credito, secondo i principi pure affermati dalla Corte Suprema in sede civile, ha efficacia meramente derivativa; ad essere sostituito è solo il creditore originario, al quale il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica [..] ; c) da tale considerazione deriva che [..] la ricostruzione della cessione del credito quale trasferimento al creditore cessionario delle garanzie reali e di tutti gli accessori del credito, nell'ampio significato in precedenza specificato per tale definizione, implica che il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito [..] ; d) dunque, sul piano della disciplina applicabile, ne deriva ulteriormente che [..] nel caso in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il creditore cessionario può comunque avvalersi, per quanto detto in precedenza, della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è subentrato nella stessa posizione [..] .

In tal senso è ammessa la produzione di elementi tesi a dimostrare, in caso di strumentalità del credito alla prosecuzione della attività illecita, la buona fede del creditore originario : [..] la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attività illecita deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario [..] ; e) una volta dimostrata la buona fede del creditore originario, il creditore è ammesso a dimostrare la 'propria' buona fede, intesa come mancanza di accordi fraudolenti con il proposto . 2.3 Da quanto sinora esposto, deriva che l'avvenuto accertamento della «assenza di buona fede» del creditore originario (nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA]), stante l'intervento spiegato da tale creditore in sede di cognizione, inevitabilmente «amputa» la possibilità di tutela del cessionario, ma non perché di venga 'opposto' un giudicato cui non ha preso parte (il che sarebbe costituzionalmente illegittimo, data la sottostante violazione del contraddittorio), ma più semplicemente perché l'intervento del cessionario (ai sensi dell'art.59 d)egs. n.159 del 2011, trattandosi del titolare 'attuale' del credito) e la sua possibilità di 'dimostrazione' della buona fede del cedente (secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite prima citate) si configura ab initio come una facoltà «sostitutiva» di un diritto (tutela della genesi del credito) spettante in prima istanza al cedente.

E' il cedente ad aver svolto la contrattazione e ad avere - o meno - impiegato la necessaria diligenza richiesta dal tipo di operazione finanziaria de qua.

Pertanto solo nella ipotesi in cui non sia stato già accertato (in contraddittorio con il cedente) il carattere della operazione di finanziamento (presupposto indipendente dall'agire del cessionario), il cessionario è ammesso - in surroga - a dimostrare la assenza di strumentalità del credito o la buona fede del cedente e, posteriormente, la propria buona fede di cessionario. 2.4 Nel caso in esame, pertanto, l'ampia dimostrazione offerta in cognizione della strumentalità del credito alla protrazione della attività illecita del proposto, in una con la conclamata violazione di regole prudenziali nell'affidamento del credito 'originario' (si vedano le considerazioni espresse in cognizione e richiamate puntualmente nella requisitoria del Procuratore Generale a pagina 2 e 3 dell'atto) sono aspetti larr congruamente richiamati nella decisione impugnata, che rendono non tutelabile la posizione giuridica del cessionario.

La critica, pertanto, è manifestamente infondata in diritto oltre che essenzialmente rivalutativa in fatto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. .

3. Il ricorso proposto nell'interesse del Federici è fondato. 3.1 Risulta fondato, in particolare, il quarto motivo di ricorso, come sostenuto nella requisitoria del Procuratore Generale.

Non poteva il Tribunale paralizzare la domanda di tutela in riferimento alla prescrizione del diritto di credito, non eccepita né dal PVbblico Ministero né dalla Agenzia Nazionale ANBSC .

Ciò in ragione del fatto che la procedura di verifica dei crediti in sede di prevenzione presenta sostanziali analogìe con la procedura concorsuale civilistica, nel cui ambito è pacifico che l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere sollevata tempfestivamente dalla parte a favore della quale è prevista. 3.2 Essendo la decisione del Tribunale fondata esclusivamente su tale aspetto, gli ulteriori motivi di doglianza restano assorbiti ma non preclusi.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio nei suoi confronti al Tribunale di Roma.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la società ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: .[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se4tite le conclusioni del PG )-( .3.1k C-f-A-9- (UL C--'4:14"2"d rtex 1‘..e Xto cti-eA Ye c...0.91/}o J/2-n 0-t jè_ e.ex otA F-Deotrot [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 12 aprile 2021 il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata per le misure di prevenzione - ha respinto le opposizioni ex art. 59 d.lgs. n.159 del 2011, introdotte, avverso la decisione della esclusione dello stato passivo, dai creditori .[OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Va premesso che la procedura di confisca si è definita in danno di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA] risulta essere procuratrice speciale di Berenice spv srl, cessionaria di un credito garantito da ipoteca su un immobile oggetto di confisca. Il mutuo venne concesso da [OSCURATO:PERSONA] spa nel 2008 a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risulta vantare un credito per prestazioni professionali (da architetto) realizzate nel 2010 in favore di [OSCURATO:PERSONA] di Fiuggi. 2. Esaminando le doglianze dei creditori esclusi dalla procedura di tutela, il Tribunale rileva in sintesi che: a) quanto alla posizione di [OSCURATO:SOCIETA] si pone in evidenza che banca Carim, cedente il credito, ha preso parte al giudizio di cognizione, nel cui ambito è stata rilevata la carenza della condizione soggettiva di buona fede. La cessione è avvenuta 'in blocco' nel 2017, in epoca posteriore al sequestro. Secondo il Tribunale, pur potendosi in astratto tutelare la buona fede del 'solo cessionario', gli argomenti introdotti da .[OSCURATO:SOCIETA] tendono, in realtà, ad ottenere una rivalutazione di aspetti relativi alla condizione soggettiva di [OSCURATO:PERSONA], già definitivamente accertata. Quanto al profilo della strumentalità del finanziamento al perseguimento dei fini illeciti del Diotallevi si evidenzia che l'operazione economica di finanziamento è avvenuta in costanza di pericolosità sociale del Diotallevi; b) quanto alla posizione del Federici, si osserva che l'ammissione è avvenuta per soli euro 51.750,00, a fronte di una domanda pari ad euro 532.607,00 . Il Tribunale, al di là del tema introdotto dal reclamante (ossia la prova degli ulteriori incarichi conferiti) ritiene che la posizione creditoria non possa essere ammessa a tutela per intervenuta prescrizione del diritto. Si tratta di prestazioni, in ipotesi, eseguite nel 2011 cui non ha fatto seguito alcuna richiesta di pagamento né di messa in mora (non potendosi ritenere tale la emissione di fattura).3. Sono stati proposti i seguenti atti di ricorso. 3.1 II ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa - a mezzo del difensore e procuratore speciale - articola tre motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento alla individuazione degli effetti correlati all'avvenuto riconoscimento della assenza di buona fede del cedente. Si afferma che, in sostanza, la decisione del Tribunale - emessa nei confronti del cessionario - finisce con 'opporre' al cessionario gli effetti del giudicato che si è formato in contraddittorio con il solo cedente. Ciò svuoterebbe di senso la previsione di legge circa la possibilità di insinuazione del creditore al passivo della confisca, ai sensi degli artt. 52 e ss. d.lgs. n.159 del 2011. In buona sostanza si rappresenta che in caso di cessione del credito nessun pregiudizio può derivare al cessionario dal rigetto della domanda di tutela proposta - in cognizione - dal cedente. Si cita, sul tema, la pronunzia Sez. U n. 29847 del 3.7.2018 e si ritiene che per il cessionario debba in ogni caso ammettersi la difesa sul profilo della assenza di strumentalità del credito alla prosecuzione della attività illecita e della 'propria' buona fede, nonché di quella del cedente. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione sul punto della ritenuta strumentalità dell'originario finanziamento concesso da [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la società ricorrente il profilo del nesso di strumentalità non era stato congruamente accertato in sede di cognizione (ove era presente [OSCURATO:PERSONA]) e ciò consentiva - in ogni caso - la ridiscussione del profilo preliminare. Il Tribunale, sul tema, avrebbe motivato in modo meramente apparente. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore profilo di llegittimità e carenza motivazionale. La verifica doveva dirigersi sui rapporti tra proposto e cedente ([OSCURATO:PERSONA]) e sui rapporti tra proposto e cessionario, lì dove il Tribunale ha finito con esaminare il rapporto tra cedente e cessionario. Si ribadisce, sul tema, che nessun rapporto è mai intercorso tra il proposto [OSCURATO:PERSONA] e la società che ebbe ad acquistare il credito da [OSCURATO:PERSONA].3.2 Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola cinque motivi, che verranno illustrati nei limiti strettamente necessari per la motivazione della presente decisione, ai sensi dell'art.173 comma 1 disp. att. cod.proc.pen. . 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento a quanto previsto dall'art. 2946 cod.civ. . Non può essere decorsa, pur nella (erronea) prosettiva seguita dal Tribunale, alcuna prescrizione decennale, posto che il dies a quo individuato dal Tribunale sarebbe quello del settembre 2011 (ultime prestazioni professionali) e il dies ad quem è quello della celebrazione della udienza di verifica dei crediti, tenutasi il 21 ottobre del 2020. 3.2.2. Al secondo motivo si deduce vizio di motivazione della decisione impugnata. Si indicano altri atti, prodotti al Tribunale, da cui si desume che l'incarico professionale si è protratto sino alla data del 29 gennaio 2015. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore violazione di legge. Si afferma che essenriydo intervenuta la confisca di prevenzione nell'anno 2015, non poteva ulteriormente decorrere la prescrizione breve. 3.2.4. Al quarto motivo si deduce ulteriore violazione di legge, in riferimento a quanto previsto dall'art. 2938 del codice civile. Il Tribunale, al di là di ogni altra questione sulla esatta individuazione del dies a quo, ha sollevato di ufficio la questione della eventuale prescrizione del diritto, lì dove la prescrizione è rilevabile solo su eccezione di parte. 3.2.5. Al quinto motivo si deduce ulteriore violazione di legge. Il motivo riguarda l'oggetto della opposizione (dimostrazione della esistenza degli incarichi) non deciso dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso introdotto da 3uliet spa va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, mentre il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato, per le ragioni che seguono.2. Quanto al ricorso introdotto da [OSCURATO:SOCIETA] vanno operate talune precisazioni preliminari. 2.1 E' pacifico che il soggetto giuridico che ha concesso il finanziamento originario - [OSCURATO:PERSONA] - ha preso parte al giudizio di cognizione ai sensi dell'art. 23 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011, trattandosi del titolare del diritto reale di garanzia. La domanda di tutela della [OSCURATO:PERSONA] è stata, in cognizione, respinta con provvedimento definitivo. Ora, è evidente che si tratta di un 'giudicato' sui presupposti oggettivi e soggettivi (quanto a [OSCURATO:PERSONA]) di tutelabilità della pretesa creditoria che pur maturato intra alios - condiziona, nei limiti che si diranno, anche la pretesa creditoria del soggetto giuridico che ha acquisito nelle more (ed in forza di cessione in blocco) la titolarità del credito funzionalmente collegato alla originaria ipoteca sul bene immobile. 2.2 Sul tema della tutela del credito oggetto di cessione in epoca posteriore al sequestro di prevenzione (come è nel caso in esame) sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte con la decisione n. 29847 del 31.5.2018. Come è noto, in detta decisione si è affermato che la cessione di un credito ipotecario, precedentemente insorto, successiva alla trascrizione di un provvedimento di sequestro o di confisca del bene sottoposto a garanzia, non preclude di per sè l'ammissibilità della ragione creditoria, nè determina automaticamente uno stato di mala fede in capo al terzo cessionario del credito, potendo quest'ultimo dimostrare la propria buona fede (così la massima rv 272978). Le argomentazioni esposte in detto arresto sono così riassumibili: a) la tutela del credito inciso, nella sua possibilità di soddisfacimento, dalla confisca di prevenzione deriva, in prima considerazione, dai caratteri della operazione di finanziamento che ha 'generato' il diritto di credito correlato al bene confiscato; b) il fenomeno successorio del credito non comporta, sul piano civilistico, una novazione in senso tecnico [..] la novazione è invero descritta dall'art. 1230 cod. civ. quale estinzione dell'obbligazione originaria a seguito della sostituzione della stessa, ad opera delle parti, con una nuova obbligazione avente oggetto o titolo diverso, accompagnata dall'inequivoca manifestazione della volontà di estinguere l'obbligazione precedente. Tanto non si verifica nell'ipotesi della cessione del credito, nella quale, come disposto dall'art. 1263, comma 1, cod. civ., «il credito ceduto è trasferito al cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali e gli altri accessori»; e quindi, come precisato dalla giurisprudenza civilistica di legittimità, con tutte le utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, intendendosi come tale ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso e che, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Sez. 1 civ., n. 2978 del 16/02/2016, Rv. 638677). In conseguenza di ciò, la cessione del credito, secondo i principi pure affermati dalla Corte Suprema in sede civile, ha efficacia meramente derivativa; ad essere sostituito è solo il creditore originario, al quale il cessionario subentra nella stessa posizione giuridica [..] ; c) da tale considerazione deriva che [..] la ricostruzione della cessione del credito quale trasferimento al creditore cessionario delle garanzie reali e di tutti gli accessori del credito, nell'ampio significato in precedenza specificato per tale definizione, implica che il cessionario, subentrando nella stessa posizione giuridica del cedente, assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito [..] ; d) dunque, sul piano della disciplina applicabile, ne deriva ulteriormente che [..] nel caso in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il creditore cessionario può comunque avvalersi, per quanto detto in precedenza, della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è subentrato nella stessa posizione [..] . In tal senso è ammessa la produzione di elementi tesi a dimostrare, in caso di strumentalità del credito alla prosecuzione della attività illecita, la buona fede del creditore originario : [..] la condizione della buona fede del creditore sull'assenza di strumentalità all'attività illecita deve sussistere all'epoca della costituzione del credito e in capo al creditore originario [..] ; e) una volta dimostrata la buona fede del creditore originario, il creditore è ammesso a dimostrare la 'propria' buona fede, intesa come mancanza di accordi fraudolenti con il proposto . 2.3 Da quanto sinora esposto, deriva che l'avvenuto accertamento della «assenza di buona fede» del creditore originario (nel caso in esame [OSCURATO:PERSONA]), stante l'intervento spiegato da tale creditore in sede di cognizione, inevitabilmente «amputa» la possibilità di tutela del cessionario, ma non perché di venga 'opposto' un giudicato cui non ha preso parte (il che sarebbe costituzionalmente illegittimo, data la sottostante violazione del contraddittorio), ma più semplicemente perché l'intervento del cessionario (ai sensi dell'art.59 d)egs. n.159 del 2011, trattandosi del titolare 'attuale' del credito) e la sua possibilità di 'dimostrazione' della buona fede del cedente (secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite prima citate) si configura ab initio come una facoltà «sostitutiva» di un diritto (tutela della genesi del credito) spettante in prima istanza al cedente. E' il cedente ad aver svolto la contrattazione e ad avere - o meno - impiegato la necessaria diligenza richiesta dal tipo di operazione finanziaria de qua. Pertanto solo nella ipotesi in cui non sia stato già accertato (in contraddittorio con il cedente) il carattere della operazione di finanziamento (presupposto indipendente dall'agire del cessionario), il cessionario è ammesso - in surroga - a dimostrare la assenza di strumentalità del credito o la buona fede del cedente e, posteriormente, la propria buona fede di cessionario. 2.4 Nel caso in esame, pertanto, l'ampia dimostrazione offerta in cognizione della strumentalità del credito alla protrazione della attività illecita del proposto, in una con la conclamata violazione di regole prudenziali nell'affidamento del credito 'originario' (si vedano le considerazioni espresse in cognizione e richiamate puntualmente nella requisitoria del Procuratore Generale a pagina 2 e 3 dell'atto) sono aspetti larr congruamente richiamati nella decisione impugnata, che rendono non tutelabile la posizione giuridica del cessionario. La critica, pertanto, è manifestamente infondata in diritto oltre che essenzialmente rivalutativa in fatto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen. . 3. Il ricorso proposto nell'interesse del Federici è fondato. 3.1 Risulta fondato, in particolare, il quarto motivo di ricorso, come sostenuto nella requisitoria del Procuratore Generale. Non poteva il Tribunale paralizzare la domanda di tutela in riferimento alla prescrizione del diritto di credito, non eccepita né dal PVbblico Ministero né dalla Agenzia Nazionale ANBSC . Ciò in ragione del fatto che la procedura di verifica dei crediti in sede di prevenzione presenta sostanziali analogìe con la procedura concorsuale civilistica, nel cui ambito è pacifico che l'eccezione di intervenuta prescrizione deve essere sollevata tempfestivamente dalla parte a favore della quale è prevista. 3.2 Essendo la decisione del Tribunale fondata esclusivamente su tale aspetto, gli ulteriori motivi di doglianza restano assorbiti ma non preclusi. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente a [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio nei suoi confronti al Tribunale di Roma. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e condanna la società ricorrente al paga