CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 luglio 2021
Cassazione n. 38407/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Proc. Gen. che ha concluso per l'inammissibilita'. t [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, quale giudice del rinvio, all'esito dell'annullamento, pronunciato dalla Sez. III penale della Corte di cassazione, n. 28573 del 2019, ha confermato la sentenza di primo grado con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena sospesa di mesi 4 di reclusione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (per non aver versato, in qualità di legale rappresentante della società sportiva [OSCURATO:PERSONA], entro il 27 dicembre 2010, l'I.V.A. relativa al periodo di imposta del 2009, per un ammontare di euro 256.528,00). 2. La Suprema Corte, con la sentenza rescindente della Sez. III, n. 28573 del 2019, aveva ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla esclusione dell'applicabilità dell'art. 131 bis cod.pen., avendo il giudice di appello valutato sussistente l'abitualità del comportamento per essere stato l'imputato condannato con decreto penale di condanna per lo stesso fatto, laddove le Sezioni Unite hanno chiarito che l'abitualità sussiste solo se l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno altri due illeciti. 3. Nella sentenza oggi impugnata la Corte di appello, premessa la formazione del giudicato sull'accertamento della colpevolezza e la conseguente impossibilità di dichiarare la prescrizione del reato, ha confermato l'abitualità della condotta alla luce delle risultanze del certificato casellario giudiziale aggiornato, da cui risultano altre due condanne per il reato ex art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 (quella di cui al decreto penale del 1° giugno 2013 e quella di cui alla sentenza dell'8 maggio 2018), oltre ad ulteriori violazioni omogenee, relative all'omesso versamento di ritenute o omissioni in denunce obbligatorie. 4. Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto tempestivamente ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, l'imputato che ha dedotto l'illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione, avendo il giudice del rinvio valutato, al fine di escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis cod.pen., condanne intervenute successivamente alla precedente sentenza di appello, mentre avrebbe dovuto rimeditare la ricorrenza dei presupposti della non punibilità per la particolare tenuità del fatto alla luce degli stessi elementi in essere al momento del primo giudizio di appello, stante la formazione progressiva del giudicato, affermata per escludere la prescrizione del reato. La difesa ha depositato ulteriore memoria in data 1° settembre 2021. 5. All'udienza odierna si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7, comma 2, d.l. 23 luglio 2021, n. 105 (convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126), entrato in vigore in pari data. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va ribadito che, qualora la Corte di Cassazione annulli con rinvio limitatamente all'accertamento dell'esistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, il giudice di rinvio è tenuto a verificare esclusivamente l'applicabilità in fatto di tale causa di esclusione della punibilità, ma non può rilevare l'eventuale decorso del termine di prescrizione, stante la formazione del giudicato progressivo in punto di accertamento del reato e affermazione di responsabilità dell'imputato (cfr. Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264796). 2. Il ricorso è manifestamente infondato. In primo luogo la precedente sentenza di appello, annullata da Sez. III n. 28573 del 2019, risale al 17 luglio 2018, e i fatti, in base ai quali il giudice del rinvio ha affermato l'abitualità della condotta, si collocano in epoca precedente, come si desume dalla data del decreto penale di condanna del 10 giugno 2013, avente ad oggetto il primo, e della sentenza di condanna dell'8 maggio 2018, avente ad oggetto il secondo. Da tale premessa deriva che nel giudizio di rinvio sono stati valutati fatti anteriori alla conclusione del primo giudizio di appello, sicuramente rilevanti alla luce del principio di diritto richiamato dalla Suprema Corte nella sentenza di annullamento e, cioè, di quello enunciato da Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591, in cui si è chiarito che, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame e che, ai fini di tale valutazione, il giudice non deve fare riferimento solo alle condanne irrevocabili. 3. A ciò si aggiunga che, in conseguenza dell'annullamento della precedente sentenza di appello limitatamente all'art. 131-bis cod.pen., non si è formato alcun giudicato (né progressivo né definitivo) sulla sussistenza o esclusione della particolare tenuità del fatto, su cui il giudice del rinvio era chiamato ad esprimere un nuovo giudizio. In particolare, in ordine all'eventuale profilo dell'abitualità della condotta, si deve necessariamente tenere conto di tutti i comportamenti intervenuti sino alla conclusione del giudizio di rinvio come pure del certificato del casellario aggiornato, non giustificandosi, in caso contrario, l'annullamento con rinvio, stante la possibilità per la Corte di cassazione di decidere ai sensi dell'art. 620 lett. I cod.proc.pen. laddove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. Proprio l'art. 620 lett. l cod.proc.pen., nella più recente versione ("se la corte ritiene di poter decidere, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, o di rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito o di adottare i provvedimenti necessari, e in ogni altro caso in cui ritiene superfluo il rinvio"), conferma la possibilità per il giudice del rinvio di compiere nuovi accertamenti di fatto, preclusi al giudice di legittimità. 4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in euro tremila, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 15 settembre 2021 Il Consigliere estensore P