CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27328/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DRO D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 2 dicembre 2025 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero, ha riformato l'ordinanza di rigetto in precedenza emessa dal G.I.P. del locale Tribunale del 10 luglio 2025, applicando a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al delitto di partecipazione ad associazione per delinquere dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] (capo 1) e ai connessi reati-fine ex art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, concernenti due episodi di importazione di grossi quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] (capi 4 e 31), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. Il G.I.P. aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare nella ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza della condotta associativa contestata al capo 1) e delle esigenze cautelari con riferimento ai reati-fine rubricati ai capi 4) e 31), stante la risalenza nel tempo degli episodi contestati. Tale giudizio, come detto, è stato ribaltato dal Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello proposto dal P.M. ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza ha presentato ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del suo difensore, deducendo tre motivi di doglianza, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. Con il primo ha eccepito violazione di legge in relazione all'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del delitto associativo rubricato al capo 1), erroneamente ritenuti sussistenti dal Tribunale del riesame, invero limitatosi, con motivazione apparente e assertiva, a desumere la sua partecipazione all'associazione per delinquere dai soli contenuti di alcune chat criptate, che comproverebbero, al più, solo la ricorrenza di una contiguità delinquenziale con altri indagati, ma non già il suo stabile inserimento nel sodalizio criminoso. Con la seconda doglianza il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge, oltre a carenza e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'art. 416-bis.1 cod. pen., ritenendo che gli sia stata erroneamente ascritta la circostanza aggravante dell'agevolazione della c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA], mancando nel provvedimento impugnato un solido apparato motivazionale sulla cui base 2ritenere che avesse avuto consapevolezza delle inclinazioni agevolatrici delle sue azioni. Con l'ultima censura, infine, il ricorrente ha lamentato violazione degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, erroneamente desunte dal Tribunale del riesame dalla sola doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza compiere nessuna valutazione attuale e autonoma della ricorrenza del pericolo di recidiva, anche considerata la distanza temporale intercorsa tra la perpetrazione degli illeciti e l'applicazione della misura custod ia le. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Deve essere ribadito, infatti, come, in tema di impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto nel caso in cui denunci la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01). Anche con riferimento al giudizio cautelare personale, cioè, il controllo di legittimità susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né quello di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, trattandosi di apprezzamenti rientranti nelle valutazioni del G.I.P. e del Tribunale del riesame, ed essendo esso, invece, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza dell'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01). 3Il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, infatti, è diretto a verificare, da un lato, la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Tale controllo, stabilito a garanzia del provvedimento, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione - come nel caso in esame - sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Non sono consentite, pertanto, censure che, pur formalmente investendo la motivazione, e a fortiori ammantandosi di una pretesa violazione di legge, si risolvano, in realtà, nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito. 3. Orbene, applicando gli indicati principi al caso in esame, deve essere osservato come, nella sostanza, la prima censura si risolva nella mera rappresentazione di errate valutazioni circa la sussistenza della gravità indiziaria del-delitto ascritto all'indagato al capo 1), così come accertato dal Tribunale del riesame, per lo più concernendo circostanze di puro fatto, non sindacabili nella presente sede di legittimità. Di converso, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, in primo luogo evidenziando come dalle stesse modalità di perpetrazione degli illeciti contestati ai capi 4) e 31) della rubrica, riguardanti ia spedizione di kg 50 di cocaina dal [OSCURATO:PERSONA] e il successivo tentativo di importazione di kg 10 della stessa sostanza, sia possibile evincere il considerevole coinvolgimento avuto dal [OSCURATO:PERSONA], quale recuperatore dei carichi da esfiltrare dai porti di arrivo, nella gestione delle vicende illecite, ponendosi come uno degli organizzatori delle spedizioni che era solito intrattenere dialoghi con i suoi sodali mediante l'utilizzo del servizio chat di [OSCURATO:PERSONA], palesando una piena conoscenza dei passaggi delle operazioni, provvedendo ad avvertire i complici della fibrillazione conseguente alla mancata esfiltrazione del carico presso il porto di Livorno, nonché curando i rapporti con lo spedizioniere romano Sebastiani. Con argomentazione logica e congrua, quindi, il giudice del riesame ha adeguatamente esplicato come costituiscano prova del duraturo apporto fornito dal [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio la consistenza quantitativa ed economica delle transazioni illecite perpetrate, unitamente alla qualità dei rapporti avuti con i soggetti di vertice dell'associazione e al costante utilizzo di chat criptate nell'ambito di un 4sistema fondato sull'affidamento reciproco, proprio di una perdurante appartenenza ad una struttura associativa. 4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo alla censura eccepita con la seconda doglianza, avendo i giudici del riesame adeguatamente rappresentato, con argomentazioni in fatto, pienamente corroborate da idonei riscontri indiziari, come le condotte perpetrate dal [OSCURATO:PERSONA] fossero funzionalmente correlate al più ampio contesto mafioso riferibile alla c.d. cosca [OSCURATO:PERSONA]. E' già stato evidenziato, infatti, come il ricorrente, riferendosi direttamente agli organi di vertice dell'associazione, ovvero dimostrando di conoscere i meccanismi di importazione della droga organizzati dalla cosca, fosse pienamente consapevole della finalità agevolativa della sua azione rispetto agli indicati soggetti, e di come, quindi, la sua condotta fosse direttamente funzionale al perseguimento degli scopi del sodalizio mafioso. 5. Infine priva di ogni fondamento è pure la doglianza con cui il ricorrente ha lamentato l'insussistenza di esigenze cautelari atte a giustificare l'applicazione nei suoi confronti della più grave misura custodiate. Deve essere osservato, infatti, come dal titolo di reato contestato ai sensi dell'art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990 discenda la doppia presunzione cautelare della sussistenza di tutte le esigenze ex art. 274 cod. proc. pen. e della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. A fronte delle specifiche doglianze dedotte dal [OSCURATO:PERSONA], allora, deve essere osservato come le argomentazioni espresse nel provvedimento impugnato appaiano del tutto congrue ed esenti da qualsiasi vizio logico o giuridico, rappresentando in modo compiuto la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità, nonché il rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza della misura applicata, anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. L'esame dell'impugnata ordinanza mostra, infatti, la presenza di una motivazione del tutto congrua, in cui è stato dettagliatamente evidenziato come non vi siano elementi idonei a superare il pericolo concreto e attuale di comportamenti recidivanti, per come direttamente evincibile dalla gravità delle condotte contestate al prevenuto, svolgente il ruolo di acquirente/rivenditore di rango intermedio, incaricato di delicatissime operazioni di esfiltrazione dei carichi dai porti di arrivo in ragione di un rapporto stabile e diretto con i vertici dell'associazione criminosa, così da giustificare la valutazione di sussistenza di continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, tale da 5determinare l'effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a neutralizzare. 6. Alla stregua delle superiori considerazioni, allora, deve affermarsi che la motivazione dell'ordinanza impugnata non supera il vaglio di legittimità demandato a questo Collegio, il cui sindacato non può non arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento dei requisiti previsti dalla legge per l'emissione ed il mantenimento dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, senza poter attingere l'intrinseca consistenza delle valutazioni riservate al giudice di merito. Conclusivamente, quindi, il giudice della impugnata ordinanza ha rappresentato la sua decisione con motivazione congrua, immune da vizi ed assolutamente plausibile, logica e coerente, così da non poter essere censurata in questa sede di legittimità. 7. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Devono essere operati, infine, gli adempimenti previsti dall'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara in P.Q.M