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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021

Cassazione n. 06128/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la eccessività della pena concordata in udienza dal difensore, ritualmente munito di procura speciale, con il Procuratore generale), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cit. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v.

Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 08/11/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ic/ente [OSCURATO:PERSONA] Ctz1scuolo DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti ed il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto proposto avverso una sentenza applicativa della pena ex art. 599-bis cod. proc. pen., genericamente deducendo un motivo non consentito in questa Sede (ossia la eccessività della pena concordata in udienza dal difensore, ritualmente munito di procura speciale, con il Procuratore generale), senza considerare che, in tema di concordato in appello, è ammissibile solo il ricorso per cassazione basato su motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative ai motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cit. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (ex multis v. Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 08/11/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ic/ente [OSCURATO:PERSONA] Ctz1scuolo DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 06128/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris