Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 novembre 2022

Cassazione n. 32547/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e ORDINANZA sul ricorso n.26159/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con sede in Roma in via dei Portoghesi n. 12 e indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] intimato avverso l’ordinanza ex art. 170 d.P.R. 115/2002 R.G. 701/2019 rep. 6030/2022 del Tribunale di Bari depositata in data 11-11- 2022; OGGETTO: compenso per il difensored’ufficio R.G.26159/2022 C.C. 12-7-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-7-2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale in composizione monocratica di Bari ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 170 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 115 e 15 d.lgs. 1 - 9 - 2011 n.150 avverso il decreto di pagamento emesso il 18-12-2018 dal Giudice di pace di Bari relativoa compensi per l’attività quale difensore d’ufficio ex art. 97 co. 3 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n.1140/2016 R.G. dinanzi al G.d.P. e definito con sentenza di assoluzione n. 687 emessa il 28-6- 2017.

L’ordinanza ha determinato ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022gli importi per la fase di studio della controversia in Euro 189,00 , per la fase introduttiva del giudizio inEuro 236,50, per la fase istruttoria in Euro 378,00 e per la fase decisoria inEuro 331,00, importi così ridotti del 50% ex art. 12 co.1 D.M. 55/2014, per cui, tenuto conto della decurtazione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 2002 n.115, ha quantificato il compenso complessivo spettante all’avvocato in Euro 756,00.

Ha rilevato che la richiesta di liquidazione doveva essere estesa all’attività monitoria ed esecutiva svolta ex art. 116 d.P.R. 115/2002 nei confronti del soggetto difeso “insolvibile”, consistente nel ricorso per decreto ingiuntivo, nella fase relativa all’atto di precetto e in quella relativa alla procedura esecutiva immobiliare, come dalla nota analitica allegata all’istanza di liquidazione;quindi, applicato il D.M. 147/2022 e tenuto conto della decurtazione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 115/2002, ha determinato l’importo complessivo pari a Euro 778,00, di cui Euro 315,00 per il ricorso per decreto ingiuntivo, Euro 95,00 per l’atto di precetto, Euro 368,00 per la fase relativa alla procedura esecutiva mobiliare, oltre Euro 11,16 per spese documentate .

Per l’effetto ha quantificato l’importo complessivo spettante all’avvocato in Euro 1.545,16 oltre rimborso spese generali pari al 15% dei compensi ex art. 2 D.M. 55/2014, cnpa e iva se dovuta.

Ha compensato le spese del procedimento, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 cod. proc. civ. a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, avuto riguardo alla complessità e alla stratificazione della normativa succedutasi in materia e agli orientamenti non sempre univoci della giurisprudenza anche di legittimità in punto debenza dei compensi per la fase della procedura di recupero del credito. 2.Con atto ritualmente notificato al Ministero della Giustizia,domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] i l 12 - 11 - 2022 , l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglioil ricorrente ha depositato memori a illustrativ a con nota spese.

All’esito della camera di consiglio del giorno 12- 7- 2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “art.360 n.3 c.p.c..Violazione e/o falsa/errata applicazione del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, nonché degli artt. 83, 106 bis e 116 del D.P.R. n.115/2002 e 36 Cost. –art. 360, comma 1, n.5, cp.c..

Motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, che si converte nella violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.”.

In primo luogo lamenta che l’ordinanza abbia applicato il D.M. 147/2022 e non il D.M. 55/2014 per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d’ufficio per l’attività di tentato recupero consistita nel decreto ingiuntivo, nell’atto di precetto e nella procedura esecutiva mobiliare conclusa già nel 2018, in data precedente all’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione recante R.G. 701/2019, senza esplicitare le ragioni delle modalità di calcolo differenti.

Lamenta altresì che sia stata applicata la decurtazione prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 sostenendo che, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2017 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al CTP sia operata nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate ex art. 54 d.P.R. 115/2002, la riduzione prevista dall’art. 106-bis non va applicata neppure ai difensori, in quanto le previsioni tariffarie di cui al D.M. 55/2014 sono rimaste fermeper quasi un decennio. 1.1.Il motivo nella parte in cui lamenta l’applicazione del D.M. 147/2022 è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il ricorrente non allega che l’applicazione del D.M. 147/2022 abbia comportato il riconoscimento a suo favore di compensi inferiori a quelli che gli sarebbero spettati applicando il D.M. 55/2014; al contrario, svolgendo l’argomento che le previsioni tariffarie del D.M. 55/2014 non erano state adeguate per circa dieci anni al fine di sostenere l’erroneità dell’applicazione della decurtazione ex art. 106 - bis d.P.R. 115/2002, il ricorrente presuppone che l’applicazione del D.M. 147/2022 abbia comportato la determinazione di compensi superiori a quelli previsti dal D.M. 55/2014.

Si esclude che l’interesseall’applicazione del D.M. 55/2014 possa essere quello di non vedersi applicata la riduzione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 estendendo ai compensi professionali i principi posti dalla sentenza n. 178/2017 della Corte Costituzionale con riguardo ai compensi spettanti al consulente tecnico di parte, come pure sostenuto dal ricorrenteperché, se anche il giudice avesse applicato il D.M. 55/2014 invocato dal ricorrente, la riduzione ex art. 106-bis avrebbe dovuto essere ugualmente eseguita.Infatti la sentenza n. 178/2017 della Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 d.P.R. 115/2002, ha esteso la ratio decidendi della precedente sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 192/2015 , che già aveva pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis in riferimento ai compensi dell’ausiliario del giudice .

L a Corte Costituzionale ha evidenziato l’irragionevolezza dell’obbiettivo di contenimento della spesa pubblica insito nella previsione di riduzione di un terzo dei compensi “nella misura in cui la riduzione interviene su tabelle ormai non più aggiornate da lungo tempo e i cui valori di partenza - rispetto alle comuni tariffe professionali - già scontano la diminuzione derivante dalla natura pubblicistica della prestazione richiesta all’ausiliario del magistrato”.

Quindi le comuni tariffe professionali, quali quelle applicate nella fattispecieper determinare il compenso dell’avvocato, neppure soggette ad aggiornamento ex art. 54 d.P.R. 115/2002 , rimangono al di fuori del perimetro delle pronunce della Corte Costituzionale.

Il motivo, poi, nella parte in cui censura l’applicazione dell’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 è infondato, perché si deve dare continuità al principio secondo il quale l’art. 106-bis è disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, giustificata dalla medesima esigenza di contemperamento tra la tutela generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell’avvocato a un compenso equo, che già avevano condotto la Corte di cassazione a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 d.P.R. 115/2002 (Cass. Sez. 2 23-4- 2013 n.9808Rv. 626252-01, Corte Cost. n.350del 2005, n. 201 del 2006 e n. 270 del 2012 ).

Anche in questo caso si configura un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionistae tale sacrificio da un lato non svilisce il ruolo del professionista, posto che la riduzione prevista dal 106-bis non riduce il compenso a valore meramente simbolico, nédetermina il compenso a prescindere dalla natura, contenuto e pregio dell’attività, e dall’altro si giustifica alla luce dell’interesse generale anzidetto (Cass.Sez. 6-2 14-10- 2022 n. 30315, Cass. Sez. 6-2 14-2-2022 n. 4759, per tutte.). 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “art. 360 n. 3 c.p.c.Violazione e/o falsa/errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92 comma 2 c.p.c. e del D.M. 55/2014 – art. 360, comma 1, n.5 c.p.c..

Motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, che si converte nella violazione dell’art.132, comma 2,n.4 c.p.c.” ; censura l’ordinanza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 ritenendo le gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, non sussistendo alcuna complessità e stratificazione della normativa in materia, né tanto meno riscontrandosi orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità. 2.1.Il motivo è fondato.

Si applica ratione temporis alla fattispecie l’art. 92 co.2 cod. proc. civ. come sostituito dall’art.13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. con mod. dalla legge 10 novembre 2014 n.162; in forza di tale disposizione il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, a seguito della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale.

La disposizione costituiscenorma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a speciali situazioni, non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa dal giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità in quanto fondato su norme giuridiche(Cass. Sez. 6-2 11 - 3 - 2022 n. 7992 Rv. 664429); le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere illogiche ed erronee, altrimenti si configura il vizio di violazione di legge (Cass. Sez. 6-L 9-4-2019 n. 9977 Rv. 653625-01) e, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa, il sindacato della Cassazione non può giungere fino a misurare “gravità ed eccezionalità” delle ragioni (Cass. Sez.2 16-5-2022 n. 15495 Rv. 664877-01).

Nella motivazione della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale si rileva che la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 co.2 cod. proc. civ.; quindi, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza integra la nozione (Cass. 7992/2022 già citata).

Nella fattispecie l’ordinanza impugnataha fatto riferimento alla complessità e stratificazione della normativa, con espressione in sé generica , che non acquista contenuto concretoneppure dal contesto dell’intera motivazione e che non corrisponde alle evidenze di causa.

L’ordinanza ha richiamato anche gli orientamenti “ non sempre univoci ” della giurisprudenza, ma nella parte precedente della motivazione aveva citato due precedenti della Cassazione ( Cass.27854/2011 e Cass. 22579/2019)che hanno entramb i r isolto la questione del riconoscimento dei compensi riferiti alle spese delle procedure di recuperonegli stessi termini , e perciò inidonei a ritenere l’esistenza di oscillazioni nella giurisprudenz a di legittimitàal momento della decisione e addirittura nel decennio precedente.

Quindi, poichéla motivazione è stata illogica e non corrispondente alle evidenze di causa,si configura la violazione di legge lamentata.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere cassata limitatamente al secondo motivo accolto .

Poiché gli accertamenti risultanti dal provvedimento impugnato non sono sufficienti alla decisione nel merito ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 6-2 13-9-2013 n. 21045 Rv.627833), si dispone il rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, il qualedeciderà uniformandosi ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art.385 co.3 cod. proc. civ..

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso n.26159/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art. 86 cod. proc. civ., con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL]; ricorrente contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege, con sede in Roma in via dei Portoghesi n. 12 e indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] intimato avverso l’ordinanza ex art. 170 d.P.R. 115/2002 R.G. 701/2019 rep. 6030/2022 del Tribunale di Bari depositata in data 11-11- 2022; OGGETTO: compenso per il difensored’ufficio R.G.26159/2022 C.C. 12-7-2023 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12-7-2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’ordinanza depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale in composizione monocratica di Bari ha accolto parzialmente l’opposizione proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ex artt. 170 d.P.R. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 115 e 15 d.lgs. 1 - 9 - 2011 n.150 avverso il decreto di pagamento emesso il 18-12-2018 dal Giudice di pace di Bari relativoa compensi per l’attività quale difensore d’ufficio ex art. 97 co. 3 cod. proc. civ. di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n.1140/2016 R.G. dinanzi al G.d.P. e definito con sentenza di assoluzione n. 687 emessa il 28-6- 2017. L’ordinanza ha determinato ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022gli importi per la fase di studio della controversia in Euro 189,00 , per la fase introduttiva del giudizio inEuro 236,50, per la fase istruttoria in Euro 378,00 e per la fase decisoria inEuro 331,00, importi così ridotti del 50% ex art. 12 co.1 D.M. 55/2014, per cui, tenuto conto della decurtazione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 2002 n.115, ha quantificato il compenso complessivo spettante all’avvocato in Euro 756,00. Ha rilevato che la richiesta di liquidazione doveva essere estesa all’attività monitoria ed esecutiva svolta ex art. 116 d.P.R. 115/2002 nei confronti del soggetto difeso “insolvibile”, consistente nel ricorso per decreto ingiuntivo, nella fase relativa all’atto di precetto e in quella relativa alla procedura esecutiva immobiliare, come dalla nota analitica allegata all’istanza di liquidazione;quindi, applicato il D.M. 147/2022 e tenuto conto della decurtazione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 115/2002, ha determinato l’importo complessivo pari a Euro 778,00, di cui Euro 315,00 per il ricorso per decreto ingiuntivo, Euro 95,00 per l’atto di precetto, Euro 368,00 per la fase relativa alla procedura esecutiva mobiliare, oltre Euro 11,16 per spese documentate . Per l’effetto ha quantificato l’importo complessivo spettante all’avvocato in Euro 1.545,16 oltre rimborso spese generali pari al 15% dei compensi ex art. 2 D.M. 55/2014, cnpa e iva se dovuta. Ha compensato le spese del procedimento, ritenendo sussistenti gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 cod. proc. civ. a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, avuto riguardo alla complessità e alla stratificazione della normativa succedutasi in materia e agli orientamenti non sempre univoci della giurisprudenza anche di legittimità in punto debenza dei compensi per la fase della procedura di recupero del credito. 2.Con atto ritualmente notificato al Ministero della Giustizia,domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, all’indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] i l 12 - 11 - 2022 , l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto tempestivo ricorso per cassazione affidato a due motivi.Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglioil ricorrente ha depositato memori a illustrativ a con nota spese. All’esito della camera di consiglio del giorno 12- 7- 2023 la Corteha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente deduce “art.360 n.3 c.p.c..Violazione e/o falsa/errata applicazione del D.M. 55/2014 e del D.M. 147/2022, nonché degli artt. 83, 106 bis e 116 del D.P.R. n.115/2002 e 36 Cost. –art. 360, comma 1, n.5, cp.c.. Motivazione manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, che si converte nella violazione dell’art. 132, comma 2, n.4 c.p.c.”. In primo luogo lamenta che l’ordinanza abbia applicato il D.M. 147/2022 e non il D.M. 55/2014 per la liquidazione dei compensi spettanti al difensore d’ufficio per l’attività di tentato recupero consistita nel decreto ingiuntivo, nell’atto di precetto e nella procedura esecutiva mobiliare conclusa già nel 2018, in data precedente all’iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione recante R.G. 701/2019, senza esplicitare le ragioni delle modalità di calcolo differenti. Lamenta altresì che sia stata applicata la decurtazione prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 sostenendo che, alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 178/2017 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al CTP sia operata nel caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate ex art. 54 d.P.R. 115/2002, la riduzione prevista dall’art. 106-bis non va applicata neppure ai difensori, in quanto le previsioni tariffarie di cui al D.M. 55/2014 sono rimaste fermeper quasi un decennio. 1.1.Il motivo nella parte in cui lamenta l’applicazione del D.M. 147/2022 è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il ricorrente non allega che l’applicazione del D.M. 147/2022 abbia comportato il riconoscimento a suo favore di compensi inferiori a quelli che gli sarebbero spettati applicando il D.M. 55/2014; al contrario, svolgendo l’argomento che le previsioni tariffarie del D.M. 55/2014 non erano state adeguate per circa dieci anni al fine di sostenere l’erroneità dell’applicazione della decurtazione ex art. 106 - bis d.P.R. 115/2002, il ricorrente presuppone che l’applicazione del D.M. 147/2022 abbia comportato la determinazione di compensi superiori a quelli previsti dal D.M. 55/2014. Si esclude che l’interesseall’applicazione del D.M. 55/2014 possa essere quello di non vedersi applicata la riduzione di un terzo prevista dall’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 estendendo ai compensi professionali i principi posti dalla sentenza n. 178/2017 della Corte Costituzionale con riguardo ai compensi spettanti al consulente tecnico di parte, come pure sostenuto dal ricorrenteperché, se anche il giudice avesse applicato il D.M. 55/2014 invocato dal ricorrente, la riduzione ex art. 106-bis avrebbe dovuto essere ugualmente eseguita.Infatti la sentenza n. 178/2017 della Corte Costituzionale, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 nella parte in cui non esclude che la diminuzione di un terzo degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell’art. 54 d.P.R. 115/2002, ha esteso la ratio decidendi della precedente sentenza della stessa Corte Costituzionale n. 192/2015 , che già aveva pronunciato l’illegittimità costituzionale dell’art. 106-bis in riferimento ai compensi dell’ausiliario del giudice . L a Corte Costituzionale ha evidenziato l’irragionevolezza dell’obbiettivo di contenimento della spesa pubblica insito nella previsione di riduzione di un terzo dei compensi “nella misura in cui la riduzione interviene su tabelle ormai non più aggiornate da lungo tempo e i cui valori di partenza - rispetto alle comuni tariffe professionali - già scontano la diminuzione derivante dalla natura pubblicistica della prestazione richiesta all’ausiliario del magistrato”. Quindi le comuni tariffe professionali, quali quelle applicate nella fattispecieper determinare il compenso dell’avvocato, neppure soggette ad aggiornamento ex art. 54 d.P.R. 115/2002 , rimangono al di fuori del perimetro delle pronunce della Corte Costituzionale. Il motivo, poi, nella parte in cui censura l’applicazione dell’art. 106-bis d.P.R. 115/2002 è infondato, perché si deve dare continuità al principio secondo il quale l’art. 106-bis è disposizione speciale, applicabile soltanto alle liquidazioni del compenso previsto per il difensore di ufficio dell’imputato irreperibile, giustificata dalla medesima esigenza di contemperamento tra la tutela generale alla difesa del non abbiente e il diritto dell’avvocato a un compenso equo, che già avevano condotto la Corte di cassazione a ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 130 d.P.R. 115/2002 (Cass. Sez. 2 23-4- 2013 n.9808Rv. 626252-01, Corte Cost. n.350del 2005, n. 201 del 2006 e n. 270 del 2012 ). Anche in questo caso si configura un moderato sacrificio delle aspettative economiche del professionistae tale sacrificio da un lato non svilisce il ruolo del professionista, posto che la riduzione prevista dal 106-bis non riduce il compenso a valore meramente simbolico, nédetermina il compenso a prescindere dalla natura, contenuto e pregio dell’attività, e dall’altro si giustifica alla luce dell’interesse generale anzidetto (Cass.Sez. 6-2 14-10- 2022 n. 30315, Cass. Sez. 6-2 14-2-2022 n. 4759, per tutte.). 2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce “art. 360 n. 3 c.p.c.Violazione e/o falsa/errata applicazione dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 92 comma 2 c.p.c. e del D.M. 55/2014 – art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.. Motivazione assente, apparente, manifestamente ed irriducibilmente contraddittoria, perplessa od incomprensibile, che si converte nella violazione dell’art.132, comma 2,n.4 c.p.c.” ; censura l’ordinanza impugnata per avere disposto la compensazione delle spese del giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. 115/2002 ritenendo le gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. a seguito della sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, non sussistendo alcuna complessità e stratificazione della normativa in materia, né tanto meno riscontrandosi orientamenti non univoci della giurisprudenza di legittimità. 2.1.Il motivo è fondato. Si applica ratione temporis alla fattispecie l’art. 92 co.2 cod. proc. civ. come sostituito dall’art.13 d.l. 12 settembre 2014 n. 132 conv. con mod. dalla legge 10 novembre 2014 n.162; in forza di tale disposizione il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, solo se vi è soccombenza reciproca o nel caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o “qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, a seguito della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale. La disposizione costituiscenorma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla a speciali situazioni, non esattamente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa dal giudice di merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità in quanto fondato su norme giuridiche(Cass. Sez. 6-2 11 - 3 - 2022 n. 7992 Rv. 664429); le gravi ed eccezionali ragioni non possono essere illogiche ed erronee, altrimenti si configura il vizio di violazione di legge (Cass. Sez. 6-L 9-4-2019 n. 9977 Rv. 653625-01) e, al di là delle ipotesi in cui all’affermazione del giudice non corrispondano le evidenze di causa, il sindacato della Cassazione non può giungere fino a misurare “gravità ed eccezionalità” delle ragioni (Cass. Sez.2 16-5-2022 n. 15495 Rv. 664877-01). Nella motivazione della sentenza n.77/2018 della Corte Costituzionale si rileva che la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 co.2 cod. proc. civ.; quindi, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza integra la nozione (Cass. 7992/2022 già citata). Nella fattispecie l’ordinanza impugnataha fatto riferimento alla complessità e stratificazione della normativa, con espressione in sé generica , che non acquista contenuto concretoneppure dal contesto dell’intera motivazione e che non corrisponde alle evidenze di causa. L’ordinanza ha richiamato anche gli orientamenti “ non sempre univoci ” della giurisprudenza, ma nella parte precedente della motivazione aveva citato due precedenti della Cassazione ( Cass.27854/2011 e Cass. 22579/2019)che hanno entramb i r isolto la questione del riconoscimento dei compensi riferiti alle spese delle procedure di recuperonegli stessi termini , e perciò inidonei a ritenere l’esistenza di oscillazioni nella giurisprudenz a di legittimitàal momento della decisione e addirittura nel decennio precedente. Quindi, poichéla motivazione è stata illogica e non corrispondente alle evidenze di causa,si configura la violazione di legge lamentata.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere cassata limitatamente al secondo motivo accolto . Poiché gli accertamenti risultanti dal provvedimento impugnato non sono sufficienti alla decisione nel merito ex art. 384 co. 2 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 6-2 13-9-2013 n. 21045 Rv.627833), si dispone il rinvio al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato, il qualedeciderà uniformandosi ai principi esposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità ex art.385 co.3 cod. proc. civ.. P.Q.M. La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvia al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistr
Decreto Cassazione n. 32547/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris