CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 10502/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20953-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 4 presso lo studio CAPPONI & [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 8673/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della CAMPANIA, depositata il 18/11/2019;/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che la parte contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha respinto la revocazione della sentenza con cui la stessa CTR aveva confermato la pronuncia della CTP di Napoli, ove erano rigettate le ragioni della parte contribuente in tema di notifica cartella; che la parte pubblica è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo; che, con l'unico motivo, si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per non aver il giudice della revocazione accertato se vi fosse o meno la notifica al ricorrente dell'intervento dell'Ufficio, cioè il thema decidendum propostogli, ma per aver accettato la produzione dell'Ufficio di un avviso di notifica che il ricorrente ritiene falso e tale avrebbe contestato se ci si fosse trovati in giudizio di appello (e non di revocazione, com'era); che, per risalente giurisprudenza, l'impugnativa della sottoscrizione del destinatario nell'avviso di ricevimento della raccomandata non può essere proposta se non con querela di falso, in quanto, se l'ufficiale giudiziario e l'agente postale non hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità della persona del destinatario (ovvero della persona di famiglia o addetta alla casa cui viene consegnato l'atto), ciò non esclude, tuttavia, che la fede dell'atto pubblico si estenda alle dichiarazioni delle parti ai sensi dell'art 2700 cod civ. (V 355/70, mass n 345275) ([OSCURATO:PERSONA]. III, 3014/1975, conf, da ultimo, Cass. II, n. 19512/2020). che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che non vi è ragione di pronunciare sulle spese, in assenza di attività difensiva delle parti pubbliche; Ric. 2020 n. 20953 sez. MT - ud. 09-03-2022 -2- PQM La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovut