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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 27232/2024

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18810-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro E.N.P.A.B. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società "LABORATORIODI [OSCURATO:PERSONA] ENPAB R.G.N.18810/2019 Cron.

Rep.

Ud.09/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].”, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6163/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2018 R.G.N. 1865/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 3.12.2018, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’ASL Napoli 1 Centro a pagare all’ENPAB le somme dovute a titolo di contributi integrativi sulle prestazioni rese negli anni 2008-2012 da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] chimico-cliniche di [OSCURATO:PERSONA] e C.- I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che sulla questione della spettanza dell’onere del contributo per gli anni in discorso dovesse spiegare efficacia preclusiva la sentenza n. 2592/09, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Napoli, giudicando inter partesin relazione alla spettanza dell’onere in questione per gli anni fino al 2007, ne aveva accertato la debenza a carico dell’ASL Napoli 1 Centro e che, in senso contrario, non poteva rilevare il ius superveniens costituito dall’art. 1, commi 39 - 40, l. n. 243/2004, espressamente invocato dall’ASL nel ricorso in appello al fine di argomentare la spettanza dell’onere in capo alla società appellata, dal momento che, trattandosi di normativa anteriore alla sentenza citata, non poteva considerarsi fatto (normativo) ad essa sopravvenuto.

Avverso tale pronuncia l’ASL Napoli 1 Centro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella spiegata qualità, e l’ENPAB, intervenuto nel giudizio di merito ad adiuvandum delle sue ragioni, hanno resistito con distinti controricorsi, successivamente illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l’azienda ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c. e altresì omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto che il giudicato formatosi inter partes in relazione al soggetto tenuto a corrispondere i contributi all’ENPAB per le prestazioni effettuate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] fino all’anno 2007 dovesse esplicare i suoi effetti anche nella presente controversia, che invece riguarda contributi integrativi sullep restazioni rese in anni successivi (2008-2012).

Con il secondo motivo, l’azienda ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1, commi 39-40, l. n. 243/2004, e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la legge ult. cit. non costituisse fatto sopravvenuto rispetto al giudicato, siccome risalente ad epoca anteriore alla sua formazione.

Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile.

Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità, il principio della conoscibilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone alla parte ricorrente di riprodurre interamente il testo della sentenza della portata del cui comando si discute: e ciò sia il ricorrente invochi a proprio favore la preclusione pro iudicato, sia che intenda contestare la decisione dei giudici di merito che hanno rilevato in suo danno la sussistenza di tale preclusione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 15737 del 2017, 17310 del 2020, 23515 del 2021).

Tale onere, tuttavia, non è stato nella specie assolto da parte ricorrente, che si è limitata a riferire che l’accertamento contenuto nella sentenza de qua, riferendosi a contributi relativi ad epoca anteriore a quella per cui si discute, non potrebbe ex se far stato nella presente controversia; e indipendentemente dal fatto che tale assunto è erroneo in diritto, avendo questa Corte affermato piuttosto che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. nn. 8650 del 2010, 25269 del 2016, 11754 del 2018, 41895 del 2021), la censura deve considerarsi inammissibile.

Non miglior sorte merita il secondo motivo: a prescindere dall’effetto preclusivo del giudicato irrevocabilmente accertato dai giudici territoriali, che rende per larga parte superflua la disamina della censura, va comunque ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’obbligo di versare all’ente previdenziale dei biologi il contributo integrativo di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996, compete a coloro che si avvalgono dell’attività professionale degli iscritti, anche se quest’ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrente tra l’iscritto e l’ente, e che in contrario non rileva la previsione dell’art. 1, comma 39, l. n. 243/2004, che ha posto a carico delle “società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale” i contributi sulle “prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”, trattandosi di norma riferentesi alle “società mediche e odontoiatriche” e alle “società di capitali” che, in quanto eccezionale, non può estendersi oltre i casi e i tempi in essa considerati (così, tra le tante, Cass. nn. 2236 del 2020, 23515 e 41024 del 2021).

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Tenuto conto che i principi di diritto cui qui s’è data continuità si sono formati in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità, mentre, avuto riguardo al rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 18810-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, in persona del Direttore Generale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro E.N.P.A.B. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della società "LABORATORIODI [OSCURATO:PERSONA] ENPAB R.G.N.18810/2019 Cron. Rep. Ud.09/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA].”, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 6163/2018 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/12/2018 R.G.N. 1865/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 3.12.2018, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’ASL Napoli 1 Centro a pagare all’ENPAB le somme dovute a titolo di contributi integrativi sulle prestazioni rese negli anni 2008-2012 da parte del dott. [OSCURATO:PERSONA], legale rapp.te della s.n.c. [OSCURATO:PERSONA] chimico-cliniche di [OSCURATO:PERSONA] e C.- I giudici territoriali, in particolare, hanno ritenuto che sulla questione della spettanza dell’onere del contributo per gli anni in discorso dovesse spiegare efficacia preclusiva la sentenza n. 2592/09, passata in giudicato, con cui il Tribunale di Napoli, giudicando inter partesin relazione alla spettanza dell’onere in questione per gli anni fino al 2007, ne aveva accertato la debenza a carico dell’ASL Napoli 1 Centro e che, in senso contrario, non poteva rilevare il ius superveniens costituito dall’art. 1, commi 39 - 40, l. n. 243/2004, espressamente invocato dall’ASL nel ricorso in appello al fine di argomentare la spettanza dell’onere in capo alla società appellata, dal momento che, trattandosi di normativa anteriore alla sentenza citata, non poteva considerarsi fatto (normativo) ad essa sopravvenuto. Avverso tale pronuncia l’ASL Napoli 1 Centro ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura. Il dott. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella spiegata qualità, e l’ENPAB, intervenuto nel giudizio di merito ad adiuvandum delle sue ragioni, hanno resistito con distinti controricorsi, successivamente illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, l’azienda ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c. e altresì omesso esame circa un fatto decisivo, per avere la Corte di merito ritenuto che il giudicato formatosi inter partes in relazione al soggetto tenuto a corrispondere i contributi all’ENPAB per le prestazioni effettuate dal dott. [OSCURATO:PERSONA] fino all’anno 2007 dovesse esplicare i suoi effetti anche nella presente controversia, che invece riguarda contributi integrativi sullep restazioni rese in anni successivi (2008-2012). Con il secondo motivo, l’azienda ricorrente lamenta violazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c., nonché dell’art. 1, commi 39-40, l. n. 243/2004, e dell’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che la legge ult. cit. non costituisse fatto sopravvenuto rispetto al giudicato, siccome risalente ad epoca anteriore alla sua formazione. Ciò premesso, il primo motivo è inammissibile. Questa Corte ha più volte chiarito che nel giudizio di legittimità, il principio della conoscibilità del giudicato esterno va coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso per cassazione, che impone alla parte ricorrente di riprodurre interamente il testo della sentenza della portata del cui comando si discute: e ciò sia il ricorrente invochi a proprio favore la preclusione pro iudicato, sia che intenda contestare la decisione dei giudici di merito che hanno rilevato in suo danno la sussistenza di tale preclusione (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 15737 del 2017, 17310 del 2020, 23515 del 2021). Tale onere, tuttavia, non è stato nella specie assolto da parte ricorrente, che si è limitata a riferire che l’accertamento contenuto nella sentenza de qua, riferendosi a contributi relativi ad epoca anteriore a quella per cui si discute, non potrebbe ex se far stato nella presente controversia; e indipendentemente dal fatto che tale assunto è erroneo in diritto, avendo questa Corte affermato piuttosto che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. nn. 8650 del 2010, 25269 del 2016, 11754 del 2018, 41895 del 2021), la censura deve considerarsi inammissibile. Non miglior sorte merita il secondo motivo: a prescindere dall’effetto preclusivo del giudicato irrevocabilmente accertato dai giudici territoriali, che rende per larga parte superflua la disamina della censura, va comunque ricordato che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’obbligo di versare all’ente previdenziale dei biologi il contributo integrativo di cui all’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996, compete a coloro che si avvalgono dell’attività professionale degli iscritti, anche se quest’ultima venga esercitata in forma societaria o associata, incidendo il vincolo societario o associativo solo sulle concrete modalità di calcolo dell’importo contributivo dovuto ma non anche sul rapporto previdenziale intercorrente tra l’iscritto e l’ente, e che in contrario non rileva la previsione dell’art. 1, comma 39, l. n. 243/2004, che ha posto a carico delle “società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale” i contributi sulle “prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale”, trattandosi di norma riferentesi alle “società mediche e odontoiatriche” e alle “società di capitali” che, in quanto eccezionale, non può estendersi oltre i casi e i tempi in essa considerati (così, tra le tante, Cass. nn. 2236 del 2020, 23515 e 41024 del 2021). Il ricorso, pertanto, va rigettato. Tenuto conto che i principi di diritto cui qui s’è data continuità si sono formati in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità, mentre, avuto riguardo al rigetto del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norm
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