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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35272/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, compia 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per concorso nell'omicidio volontario di Vincenzo ARDIMENTO, avvenuto in Napoli il 25 giugno 1999.

Le indagini, archiviate a distanza di pochi mesi dal fatto, veqivano riaperte con provvedimento del 23 dicembre 2021 grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia.

Importanza centrale, in tale contesto, assumevano le dichiarazioni rese da Salvatore [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interrogatorio reso il 18 giugnO 2021, aveva riferito di essere stato coinvolto, insieme ad altri (il fratello Raffaele, Giovanni ESPOSITO e Dario [OSCURATO:PERSONA]), nell'omicidio dell'ARDIMENTO, a lui noto con il soprannome di "Tattà", da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale gestiva, con i suoi familiari (il padre Raffaele e gli zii paterni Guido e Antonio), numerosi traffici di droga nell'ambito del clan [OSCURATO:PERSONA].

L'ARDIMENTO, secondo il narrato del [OSCURATO:PERSONA], doveva essere punito per aver mancato di rispetto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, messo sull'avviso dai correi, esplose, nell'occorso, all'indirizzo della vittima quattro colpi di pistola a tamburo e un quinto colpo a bruciapelo, per poi allontanarsi velocemente dal luogo del delitto (il lotto T/B di Scampia, noto come "sott'o furn") insieme agli altri.

In quei frangenti, venne sequestrato il motoveicolo del collaborante.

L'attendibilità intrinseca del narrato del [OSCURATO:PERSONA] si fondava sulle numerose corrispondenze con la prova di generica (l'arma utilizzata dal killer, una pistola a tamburo; il numero di colpi esplosi, l'ultimo dei quali a bruciapelo all'altezza dello zigomo destro, circostanza confermata dalla consuleza autoptica; il sequestro del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] tg 57V45, rubato il giornO prima, con il quale Salvatore e Raffaele [OSCURATO:PERSONA] giunsero sul luogo del delitto), nonché sui riscontri forniti dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia Luigi RIGNANTE e Salvatore ROSSELLI, mentre quelle rese dal collaboràtore Maurizio PRESTIERI venivano reputate generiche.

Quanto alle esigenze cautelari, supportavano il concreto e attuale pericolo di recidiva la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le modalità del fatto e la negativa personalità dell'indagato, dimostrata dai gravi precedenti documentati a suo carico.2.

Ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del difenso e, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità dei collaboratori di giustizia.

Il Tribunale del riesame non avrebbe approfondito il ruolo di Salvatore [OSCURATO:PERSONA] nel clan, sul quale il collaboratore nulla aveva riferito.

Non avrebbe spiegato, in particolare, il giudice a quo la ragione per la quale egli avesse partecipato a un omicidio quando l'altro collaboratore RIGNANTE a‘lfeva dichiarato che "gli [OSCURATO:PERSONA]" non coinvolgevano negli omicidi persone diverse dai familiari.

Silente era rimasto il Tribunale anche sulla circostanza, inesattamente riferita dal [OSCURATO:PERSONA], del sequestro di un secondo motociclo, que lo, cioè, usato dalla vittima per giungere sul luogo dove avrebbe trovato la morte.

Né le dichiarazioni di RIGNANTE avrebbero potuto riscontrare quelle di [OSCURATO:PERSONA], essendo inverosimile il suo racconto dell'accanimento di [OSCURATO:PERSONA], la sera dei fatti e poco prima dell'omicidio, sul "povero cocome ro" (simbolica incarnazione della vittima), frantumato a coltellate con le parole "mo' ti faccio vedere io i cafoni" (appellativo con cui venivano chiamati i "Maranesi" per offenderli).

Inoltre, RIGNANTE aveva ricevuto conferma dell'omicid o da Giovanni CARRIELLO, fonte non verificabile.

Il collaboratore ROSELLI, dal canto suo, riferiva de relatO "di seconda mano", ossia da Patrizio [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe saputo da "un [OSCURATO:PERSONA]".

PRESTIERI, infine, aveva genericamente parlato di un omicidio deciso "dagli [OSCURATO:PERSONA]".

3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitOria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, giudicato semplicemente rivalutativo.

4. Il procedimento, già fissato per l'udienza pubblica del 4 éprile 2024, è stato rinviato all'odierna udienza per impedimento del relatore. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.

2. Occorre premettere che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imPutata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione appliativa dell'art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pén., introdotto dall'art. 11

I. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere in rinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizz nti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez.

U, n. 36267 del 30/05/2006, P.G. in proc.

Spennato, Rv. 234598 - 01).

Le stesse Sezioni Unite hanno, in seguito, affermato che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini délla prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di ahalogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primÒ; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevant del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonbmia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255143 - 01).

Va, poi, ricordato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazidni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che Consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; Sei. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065 - 01; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585 - 01; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta, Rv. 243425 - 01), tali da riscontrarsi reciprocamente (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004k P.G. in proc.

Palmisani e altro, Rv. 230592 - 01; v., anche, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri e altri, Rv. 233085 - 01).

Non va, ancora, trascurato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai rernti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibi i di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormene scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368 - 01).

Va, pure, rammentato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in preceCienti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntua e motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 dl 28/10/2020, dep. 2021, P.G. in proc.

Torcasio, Rv. 281127 - 04).

Va, infine, ribadito che, in tema di misure cautelari personal i, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che coni ferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765 - 01).

3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli, anche, in parte, attraverso una legittima motivazione per relationerh all'ordinanza genetica, si sia attenuto alla cornice dei principi richiamati, pervenendo ad una decisione scevra da vizi logici e/o giuridici.

Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale de libertate e dal G.i.p. sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da Salvatore [OSCURATO:PERSONA] non prestano il fianco a critiche, essendo, convenientemente, fondate: a) sulla confessione di un grave reato per il quale, sino ad allcira, non erano emersi elementi di sorta a carico del dichiarante (che accusava, tra l'altro, anche il fratello Raffaele); b) sulla puntuale corrispondenza, con le prove di generica, di Ospetti cruciali della dinamica dell'omicidio e delle relative modalità attuative (si veda quanto già riportato, al riguardo, nella superiore esposizione in fatto); c) sulla corretta considerazione che la precisione registrata u tali aspetti cruciali a distanza di oltre venti anni dall'accaduto non poteva spiegarsi se non con la effettiva partecipazione al fatto del dichiarante, tanto che nessuno degli altri collaboranti escussi era stato in grado di fornire quei determinati de tagli;d) sugli elementi di riscontro costituiti dalle dichiara ioni rese dai collaboratori RIGNANTE e ROSELLI; e) sulla già positivamente valutata attendibilità del dichiarante in altri procedimenti.

Non scalfiscono il logico argomentare del Collegio del riesme le censure difensive.

Non quella sul "mancato approfondimento" del ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo di appartenenza, posto che, da un lato, a pag. 13 dell'ordinanza genetica vengono riportati stralci dell'interrogatorio del 19 febbraio 2021, in cui il dichiarante descriveva la sua intraneità all'artidolazione degli [OSCURATO:PERSONA] fino al 2004, quando, con il fratello Raffaele e i cognati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NATALE decise di rimanere con i [OSCURATO:PERSONA], "facendo la Onda armata"; dall'altro, è la vicenda investigata che di fatto rivela come, all'epoca, [OSCURATO:PERSONA], appena diciassettenne, abbia svolto un ruolo, definito dai giudici di merito marginale, di "supporto logistico", il che spiega come, prima delle sue dichiarazioni, nessun collaboratore lo avesse indicato come soggetto coinvolto nell'omicidio ARDIMENTO.

Neppure è dato ravvisare un contrasto tra il narrato del [OSCURATO:PERSONA] e quello del RIGNANTE a proposito della consuetudine, imposta dagli [OSCURATO:PERSONA], di riservare alla loro famiglia l'esecuzione degli omicidi, posto che, nel aso di specie, fu proprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] personalmente a sparare all''ndirizzo della vittima.

Non colgono nel segno i rilievi difensivi nemmeno con riferimento alla dedotta inattendibilità o eccessiva genericità delle dichiarazioni dei collaboranti RIGNANTE, ROSELLI e PRESTIERI.

Precisato che PRESTIERI non è stato annoverato tra gli elementi di riscontro, per la sua genericità, neppure dal G.i.p. e dall'organo del riesame, le dichiarazioni di RIGNANTE (affiliato agli [OSCURATO:PERSONA] dal 1997 al 20'21) e ROSELLI (elemento di vertice del clan AMATO - PAGANO all'epoca dei fattI ancorché de relato, sono state valorizzate dai giudici dell'incidente cautelare in applicazione del principio giurisprudenziale, in premessa richiamato, secondo cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita , e alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, tali da riscontrarsi reciprocamente.

I giudici di merito hanno osservato, senza incorrere in manifeste illogicità, che l'elemento che, nel caso di specie, rende le dichiarazioni dei cdllaboratori di giustizia particolarmente attendibili e tali da potersi riscontrare rec iprocamente, è costituito dalla circostanza che trattasi di soggetti inseriti come elementi di un certo rilievo nel tessuto camorristico - circostanza non contestat dalla difesa - nell'ambito del quale sussiste un flusso circolare di notizie, di informazioni e di conoscenze, tale da consentire ai soggetti più in vista - come devonO senza dubbio considerarsi non solo i dichiaranti, ma anche le loro fonti - di essère in possesso di un patrimonio di informazioni particolarmente attendibile e ai quale poter attribuire validità di riscontro esterno.

Infine, sebbene non oggetto di una censura specifica, vale la pena di precisare, quanto all'interrogatorio reso da Luigi RIGNANTE in data 15 dicembre 2022 e al manoscritto allegato, successivi alla scadenza dei 180 giorni previsti dall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito dalla

I. 15 marzo 1991, n. 82, che la sanzione di inutilizzabilità non riguarda mai la fase cautelare (Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882 - 01) e che, come sottolineato nell'ordinanza genetica (pag. 23), la dichiarazioni rese in quella sede dal collaborante costituirono mera precisazione è integrazione di informazione già fornite dal predetto nei termini di legge.

4. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, compia 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli confermava il provvedimento con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per concorso nell'omicidio volontario di Vincenzo ARDIMENTO, avvenuto in Napoli il 25 giugno 1999. Le indagini, archiviate a distanza di pochi mesi dal fatto, veqivano riaperte con provvedimento del 23 dicembre 2021 grazie al contributo di alcuni collaboratori di giustizia. Importanza centrale, in tale contesto, assumevano le dichiarazioni rese da Salvatore [OSCURATO:PERSONA], il quale, nell'interrogatorio reso il 18 giugnO 2021, aveva riferito di essere stato coinvolto, insieme ad altri (il fratello Raffaele, Giovanni ESPOSITO e Dario [OSCURATO:PERSONA]), nell'omicidio dell'ARDIMENTO, a lui noto con il soprannome di "Tattà", da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale gestiva, con i suoi familiari (il padre Raffaele e gli zii paterni Guido e Antonio), numerosi traffici di droga nell'ambito del clan [OSCURATO:PERSONA]. L'ARDIMENTO, secondo il narrato del [OSCURATO:PERSONA], doveva essere punito per aver mancato di rispetto a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, messo sull'avviso dai correi, esplose, nell'occorso, all'indirizzo della vittima quattro colpi di pistola a tamburo e un quinto colpo a bruciapelo, per poi allontanarsi velocemente dal luogo del delitto (il lotto T/B di Scampia, noto come "sott'o furn") insieme agli altri. In quei frangenti, venne sequestrato il motoveicolo del collaborante. L'attendibilità intrinseca del narrato del [OSCURATO:PERSONA] si fondava sulle numerose corrispondenze con la prova di generica (l'arma utilizzata dal killer, una pistola a tamburo; il numero di colpi esplosi, l'ultimo dei quali a bruciapelo all'altezza dello zigomo destro, circostanza confermata dalla consuleza autoptica; il sequestro del ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] tg 57V45, rubato il giornO prima, con il quale Salvatore e Raffaele [OSCURATO:PERSONA] giunsero sul luogo del delitto), nonché sui riscontri forniti dalle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia Luigi RIGNANTE e Salvatore ROSSELLI, mentre quelle rese dal collaboràtore Maurizio PRESTIERI venivano reputate generiche. Quanto alle esigenze cautelari, supportavano il concreto e attuale pericolo di recidiva la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., le modalità del fatto e la negativa personalità dell'indagato, dimostrata dai gravi precedenti documentati a suo carico.2. Ha proposto ricorso l'interessato, per mezzo del difenso e, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attendibilità dei collaboratori di giustizia. Il Tribunale del riesame non avrebbe approfondito il ruolo di Salvatore [OSCURATO:PERSONA] nel clan, sul quale il collaboratore nulla aveva riferito. Non avrebbe spiegato, in particolare, il giudice a quo la ragione per la quale egli avesse partecipato a un omicidio quando l'altro collaboratore RIGNANTE a‘lfeva dichiarato che "gli [OSCURATO:PERSONA]" non coinvolgevano negli omicidi persone diverse dai familiari. Silente era rimasto il Tribunale anche sulla circostanza, inesattamente riferita dal [OSCURATO:PERSONA], del sequestro di un secondo motociclo, que lo, cioè, usato dalla vittima per giungere sul luogo dove avrebbe trovato la morte. Né le dichiarazioni di RIGNANTE avrebbero potuto riscontrare quelle di [OSCURATO:PERSONA], essendo inverosimile il suo racconto dell'accanimento di [OSCURATO:PERSONA], la sera dei fatti e poco prima dell'omicidio, sul "povero cocome ro" (simbolica incarnazione della vittima), frantumato a coltellate con le parole "mo' ti faccio vedere io i cafoni" (appellativo con cui venivano chiamati i "Maranesi" per offenderli). Inoltre, RIGNANTE aveva ricevuto conferma dell'omicid o da Giovanni CARRIELLO, fonte non verificabile. Il collaboratore ROSELLI, dal canto suo, riferiva de relatO "di seconda mano", ossia da Patrizio [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe saputo da "un [OSCURATO:PERSONA]". PRESTIERI, infine, aveva genericamente parlato di un omicidio deciso "dagli [OSCURATO:PERSONA]". 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitOria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, giudicato semplicemente rivalutativo. 4. Il procedimento, già fissato per l'udienza pubblica del 4 éprile 2024, è stato rinviato all'odierna udienza per impedimento del relatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. Occorre premettere che, in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imPutata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273, comma 1, cod. proc. pen. - in virtù dell'estensione appliativa dell'art. 192, commi 3 e 4, ad opera dell'art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pén., introdotto dall'art. 11 I. n. 63 del 2001 - soltanto se esse, oltre ad essere in rinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizz nti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, P.G. in proc. Spennato, Rv. 234598 - 01). Le stesse Sezioni Unite hanno, in seguito, affermato che la chiamata in correità o in reità "de relato", anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini délla prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di ahalogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primÒ; c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevant del "thema probandum"; d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) sussista l'autonbmia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255143 - 01). Va, poi, ricordato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita e alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazidni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che Consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, Schirripa, Rv. 279185 - 02; Sei. 2, n. 29923 del 04/07/2013, Favata, Rv. 256065 - 01; Sez. 1, n. 23242 del 06/05/2010, Ribisi, Rv. 247585 - 01; Sez. 2, n. 6134 del 20/01/2009, Botta, Rv. 243425 - 01), tali da riscontrarsi reciprocamente (Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309 - 01; Sez. 1, n. 46954 del 04/11/2004k P.G. in proc. Palmisani e altro, Rv. 230592 - 01; v., anche, Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri e altri, Rv. 233085 - 01). Non va, ancora, trascurato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti rappresentative di fatti assai rernti nel tempo, il criterio selettivo tra dettagli secondari della narrazione, suscettibi i di fisiologiche discrasie e incertezze, ed il nucleo essenziale della chiamata deve essere modulato, non in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, ma in funzione del rilievo che l'evento, la condotta o la circostanza assumono intrinsecamente nell'ambito della propalazione alla stregua del rilievo loro assegnato dal dichiarante nell'economia del racconto, senza che i profili essenziali del narrato così individuati possano essere ulteriormene scomposti (Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, Barraco e altro, Rv. 264368 - 01). Va, pure, rammentato che, in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia già esaminato in altro procedimento, il giudice, pur non essendo vincolato dalle valutazioni positive espresse in preceCienti sentenze irrevocabili, deve, comunque, tenerne conto fornendo una puntua e motivazione ove intenda discostarsi dal precedente giudizio (Sez. 2, n. 13604 dl 28/10/2020, dep. 2021, P.G. in proc. Torcasio, Rv. 281127 - 04). Va, infine, ribadito che, in tema di misure cautelari personal i, non è affetta da vizio di motivazione l'ordinanza del Tribunale del riesame che coni ferma in tutto o in parte il provvedimento impugnato, recependone le argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze di motivazione dell'uno possono essere sanate con le argomentazioni utilizzate dall'altro (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765 - 01). 3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che il Tribunale del riesame di Napoli, anche, in parte, attraverso una legittima motivazione per relationerh all'ordinanza genetica, si sia attenuto alla cornice dei principi richiamati, pervenendo ad una decisione scevra da vizi logici e/o giuridici. Le argomentazioni sviluppate dal Tribunale de libertate e dal G.i.p. sull'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da Salvatore [OSCURATO:PERSONA] non prestano il fianco a critiche, essendo, convenientemente, fondate: a) sulla confessione di un grave reato per il quale, sino ad allcira, non erano emersi elementi di sorta a carico del dichiarante (che accusava, tra l'altro, anche il fratello Raffaele); b) sulla puntuale corrispondenza, con le prove di generica, di Ospetti cruciali della dinamica dell'omicidio e delle relative modalità attuative (si veda quanto già riportato, al riguardo, nella superiore esposizione in fatto); c) sulla corretta considerazione che la precisione registrata u tali aspetti cruciali a distanza di oltre venti anni dall'accaduto non poteva spiegarsi se non con la effettiva partecipazione al fatto del dichiarante, tanto che nessuno degli altri collaboranti escussi era stato in grado di fornire quei determinati de tagli;d) sugli elementi di riscontro costituiti dalle dichiara ioni rese dai collaboratori RIGNANTE e ROSELLI; e) sulla già positivamente valutata attendibilità del dichiarante in altri procedimenti. Non scalfiscono il logico argomentare del Collegio del riesme le censure difensive. Non quella sul "mancato approfondimento" del ruolo rivestito dal [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo di appartenenza, posto che, da un lato, a pag. 13 dell'ordinanza genetica vengono riportati stralci dell'interrogatorio del 19 febbraio 2021, in cui il dichiarante descriveva la sua intraneità all'artidolazione degli [OSCURATO:PERSONA] fino al 2004, quando, con il fratello Raffaele e i cognati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] NATALE decise di rimanere con i [OSCURATO:PERSONA], "facendo la Onda armata"; dall'altro, è la vicenda investigata che di fatto rivela come, all'epoca, [OSCURATO:PERSONA], appena diciassettenne, abbia svolto un ruolo, definito dai giudici di merito marginale, di "supporto logistico", il che spiega come, prima delle sue dichiarazioni, nessun collaboratore lo avesse indicato come soggetto coinvolto nell'omicidio ARDIMENTO. Neppure è dato ravvisare un contrasto tra il narrato del [OSCURATO:PERSONA] e quello del RIGNANTE a proposito della consuetudine, imposta dagli [OSCURATO:PERSONA], di riservare alla loro famiglia l'esecuzione degli omicidi, posto che, nel aso di specie, fu proprio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] personalmente a sparare all''ndirizzo della vittima. Non colgono nel segno i rilievi difensivi nemmeno con riferimento alla dedotta inattendibilità o eccessiva genericità delle dichiarazioni dei collaboranti RIGNANTE, ROSELLI e PRESTIERI. Precisato che PRESTIERI non è stato annoverato tra gli elementi di riscontro, per la sua genericità, neppure dal G.i.p. e dall'organo del riesame, le dichiarazioni di RIGNANTE (affiliato agli [OSCURATO:PERSONA] dal 1997 al 20'21) e ROSELLI (elemento di vertice del clan AMATO - PAGANO all'epoca dei fattI ancorché de relato, sono state valorizzate dai giudici dell'incidente cautelare in applicazione del principio giurisprudenziale, in premessa richiamato, secondo cui le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti alla vita , e alle attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, seppure non sono assimilabili a dichiarazioni "de relato", possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati, tali da riscontrarsi reciprocamente. I giudici di merito hanno osservato, senza incorrere in manifeste illogicità, che l'elemento che, nel caso di specie, rende le dichiarazioni dei cdllaboratori di giustizia particolarmente attendibili e tali da potersi riscontrare rec iprocamente, è costituito dalla circostanza che trattasi di soggetti inseriti come elementi di un certo rilievo nel tessuto camorristico - circostanza non contestat dalla difesa - nell'ambito del quale sussiste un flusso circolare di notizie, di informazioni e di conoscenze, tale da consentire ai soggetti più in vista - come devonO senza dubbio considerarsi non solo i dichiaranti, ma anche le loro fonti - di essère in possesso di un patrimonio di informazioni particolarmente attendibile e ai quale poter attribuire validità di riscontro esterno. Infine, sebbene non oggetto di una censura specifica, vale la pena di precisare, quanto all'interrogatorio reso da Luigi RIGNANTE in data 15 dicembre 2022 e al manoscritto allegato, successivi alla scadenza dei 180 giorni previsti dall'art. 16-quater, comma 9, d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito dalla I. 15 marzo 1991, n. 82, che la sanzione di inutilizzabilità non riguarda mai la fase cautelare (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep. 2009, Magistris, Rv. 241882 - 01) e che, come sottolineato nell'ordinanza genetica (pag. 23), la dichiarazioni rese in quella sede dal collaborante costituirono mera precisazione è integrazione di informazione già fornite dal predetto nei termini di legge. 4. In conclusione, il ricorso va rigettato, dal che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda
Sentenza Cassazione n. 35272/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris