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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 27913/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 6 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., di prevalenza dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla contestata recidiva la cui applicazione sarebbe stata impedita dal dato normativo (art. 99, comma quarto, cod. pen.) successivamente dichiarato illegittimo dalla sentenza Corte costituzionale n. 251 del 2012.

2. Avverso detto provvedimento il condannato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, ponendo a base dell'impugnazione un motivo.

2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen., 69, comma quarto, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99, comma quarto, cod. pen., nonché vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione, nell'escludere il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante sulla contestata recidiva, avrebbe illegittimamente effettuato una nuova valutazione in senso negativo degli elementi costitutivi della circostanza attenuante sul quantitativo di stupefacenti movimentati che sarebbe stata impedita dal giudicato, mentre il giudice della cognizione avrebbe escluso la richiesta prevalenza solamente per il dato normativo ostativo allora vigente.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il motivo non è fondato sia in relazione alle prospettate violazioni di legge che rispetto al dedotto vizio di motivazione.

4.1. Va, infatti, preliminarmente rammentato come questa Corte (con sentenza Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260698 - 01) abbia già affermato che "il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., può affermare la prevalenza dell'attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali; tuttavia, nel rideterminare la pena, deve attenersi ai limiti derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore".

Nel caso in esame, il giudice della cognizione, pur avendo richiamato il divieto normativo dichiarato poi incostituzionale, ha motivato il giudizio di equivalenza tra l'attenuante e la recidiva con altri elementi poi congruamente valorizzati anche dal giudice dell'esecuzione quali il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, cod. pen., "il particolare protagonismo" dell'imputato, i quantitativi di stupefacenti movimentati e la pluralità di sostanze spacciate.

5. Dalle considerazioni esposte deriva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in data 2 marzo 2022 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che conclude per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 luglio 2021, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen., di prevalenza dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla contestata recidiva la cui applicazione sarebbe stata impedita dal dato normativo (art. 99, comma quarto, cod. pen.) successivamente dichiarato illegittimo dalla sentenza Corte costituzionale n. 251 del 2012. 2. Avverso detto provvedimento il condannato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento, ponendo a base dell'impugnazione un motivo. 2.1. Con l'unico motivo dedotto si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge in relazione agli artt. 666 cod. proc. pen., 69, comma quarto, cod. pen., 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e 99, comma quarto, cod. pen., nonché vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione, nell'escludere il giudizio di prevalenza della circostanza attenuante sulla contestata recidiva, avrebbe illegittimamente effettuato una nuova valutazione in senso negativo degli elementi costitutivi della circostanza attenuante sul quantitativo di stupefacenti movimentati che sarebbe stata impedita dal giudicato, mentre il giudice della cognizione avrebbe escluso la richiesta prevalenza solamente per il dato normativo ostativo allora vigente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga rigettato il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il motivo non è fondato sia in relazione alle prospettate violazioni di legge che rispetto al dedotto vizio di motivazione. 4.1. Va, infatti, preliminarmente rammentato come questa Corte (con sentenza Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260698 - 01) abbia già affermato che "il giudice dell'esecuzione, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui vietava di valutare prevalente la circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., può affermare la prevalenza dell'attenuante anche compiendo attività di accertamento, sempre che tale valutazione non sia stata esclusa dal giudice della cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali; tuttavia, nel rideterminare la pena, deve attenersi ai limiti derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente "medio tempore" approvate dal legislatore". Nel caso in esame, il giudice della cognizione, pur avendo richiamato il divieto normativo dichiarato poi incostituzionale, ha motivato il giudizio di equivalenza tra l'attenuante e la recidiva con altri elementi poi congruamente valorizzati anche dal giudice dell'esecuzione quali il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, cod. pen., "il particolare protagonismo" dell'imputato, i quantitativi di stupefacenti movimentati e la pluralità di sostanze spacciate. 5. Dalle considerazioni esposte deriva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 2 marzo 2022 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 27913/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris