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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21672/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

, che haindicato indirizzo PEC;– ricorrente –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avverso la sentenza n. 9978/05/2023 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania – in data17.11.2023, depositata in data 05.12.2023, non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 22 maggio 2026 dal ConsigliereRelatore, [OSCURATO:PERSONA];1.

Il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza resa nelgiudizio di merito, in grado di appello, recante il n. 5459/2020 R.G.A. avente adoggetto il riconoscimento - ex art. 9 c. 17 L. n. 289/2002 - del diritto al rimborsoNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026del 90% delle somme pagate per imposte dirette in relazione al triennioData pubblicazione 25/06/20261990/1992, in conseguenza del sisma in Sicilia nel 1990.Il ricorrente ha rappresentato di non avere ancora ricevuto l’integraleimporto riconosciutogli come spettante - pari ad €. 50.301,40 oltre gli interessidovuti ex lege - bensì solo il minore importo del relativo 50% ed ha, così,proposto il previsto rimedio esecutivo.L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha allegato di averprovveduto all’integrale versamento del rimborso sebbene, in fase di erogazione,il pagamento sia stato corrisposto tenendo conto delle prescrizioni normative dicui all’art. 16-octies D.L. n.91 del 2017, con riduzione al 50%.1.1.

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,pronunziandosi in sede di ottemperanza, con la sentenza indicata in epigrafe, harigettato il ricorso del contribuente.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale discussione pubblica del ricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 octies deld.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017, dell’art. 1, comma 665,della l. n. 190 del 2014, nonché dell’art. 2697 c.c., anche in relazione aiparametri costituzionali evocati, lamentando che il giudice dell’ottemperanzaabbia ritenuto legittima la riduzione definitiva del rimborso al cinquanta percento dell’importo accertato in sede di cognizione, sul presupposto delladichiarata insufficienza delle risorse stanziate.2.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza eintrinseca contraddittorietà della motivazione.

Deduce che la sentenzaNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026Data pubblicazione 25/06/2026impugnata, pur riconoscendo la permanenza del diritto al rimborso, ne hasubordinato l’attuazione alla futura e incerta disponibilità di risorse,prospettandone l’adempimento “se e quando” possibile, con indebita dilazionealeatoria del giudicato.

Lamenta, inoltre, che il giudice abbia postulato unaantinomia tra le norme rilevanti senza verificarne il carattere solo apparente,omettendo il coordinamento sistematico tra disposizioni operanti su piani diversi,nonché il confronto con i precedenti conformi di questa Corte, che impongonol’individuazione degli strumenti idonei ad assicurare la concreta esecuzione delgiudicato anche in presenza di limiti di spesa.3.

Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione di norme di diritto sotto il profilodell’erronea interpretazione della ratio legis e dell’incompatibilità della decisioneimpugnata con gli artt. 3, 23, 53, 97 e 101 Cost. e con i principi di rangoconvenzionale.4.

Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 92c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per la mancataliquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.5.

In via preliminare, deve darsi atto che, con la memoria depositata il7.5.2026, in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha rappresentatoche, nelle more del presente giudizio di legittimità, l’Amministrazione finanziariaha provveduto al pagamento del residuo saldo del rimborso spettantegli,comprensivo degli interessi di legge medio tempore maturati.La stessa parte ricorrente ha, quindi, dedotto che tale sopravvenienzadetermina il venir meno dell’interesse alla cassazione della sentenza impugnata,essendo stata ormai integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionatanel giudizio di ottemperanza, ferma restando la richiesta di regolazione dellespese dell’intero giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.5.1.

La sopravvenuta integrale esecuzione del pagamento incidedirettamente sull’interesse ad ottenere una pronuncia rescindente e rescissoriain ordine alla sentenza resa nel giudizio di ottemperanza.

L’interesse ad agire,che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda odell’impugnazione, ma anche al momento della decisione, viene infatti menoNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026quando la parte abbia conseguito, per effetto di un fatto successivo, il bene dellaData pubblicazione 25/06/2026vita cui tendeva il giudizio.

Nel caso di specie, il ricorso per cassazione erafunzionalmente diretto a rimuovere la decisione che aveva negato l’integralepagamento dell’intero importo ancora dovuto, comprensivo degli accessori, lapretesa sostanziale dedotta a fondamento del ricorso risulta integralmentesoddisfatta, sicché non residua più un’utilità concreta e attuale alla decisione suimotivi di impugnazione.Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere,istituto che ricorre quando, per effetto di un evento sopravvenuto, risultieliminata la posizione di contrasto tra le parti in ordine al bene sostanzialecontroverso e sia venuta meno la necessità di una pronuncia sul meritodell’impugnazione.6.

Tale declaratoria, nel giudizio di cassazione, comporta il venir menodell’interesse alla decisione del ricorso e determina la caducazione della sentenzaimpugnata, la quale non può più regolare un rapporto sostanziale ormai esauritoper effetto dell’adempimento sopravvenuto, sicché occorrerà procedere alregolamento delle spese dell'intero giudizio, in forza del combinato disposto degliartt. 384 e 385 c.p.c. (Sez.

L, Sentenza n. 17334 del 25/08/2005; v. anche Sez.U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6673 del20/03/2026).La circostanza che l’adempimento sia intervenuto soltanto dopo laproposizione del ricorso per cassazione non consente, infatti, di prescindere dallaregolazione delle spese processuali.Quando la materia del contendere cessa nel corso del giudizio di legittimità,la Corte è tenuta a provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenzavirtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito del giudizio ove non fossesopravvenuto il fatto estintivo dell’interesse alla decisione (Cass., Sez. 3 -,Sentenza n. 14267 del 08/06/2017).Tale valutazione deve essere compiuta alla luce della fondatezza originariadella pretesa fatta valere e del comportamento processuale e sostanziale delleparti, poiché l’adempimento sopravvenuto non elide il rilievo della necessità, inNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026cui la parte vittoriosa sul piano sostanziale si sia trovata, di promuovere oData pubblicazione 25/06/2026coltivare il giudizio per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.6.1.

Nel caso in esame, la valutazione di soccombenza virtuale deve esseresvolta tenendo conto del consolidato orientamento di questa Corte in materia dirimborsi spettanti ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990.Secondo tale indirizzo, lo ius superveniens introdotto dall’art. 16 octies deld.l. n. 91 del 2017, attuato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate del 26 settembre 2017 e successivamente integrato dall’art. 29 del d.l.n. 162 del 2019, non incide sul diritto sostanziale al rimborso, già giudizialmenteaccertato, ma disciplina soltanto le modalità procedimentali di effettuazione deipagamenti in rapporto alle risorse disponibili.

Ne consegue che la disciplina deilimiti di spesa non può tradursi in una falcidia definitiva del credito riconosciutocon giudicato, né può giustificare l’arresto dell’esecuzione sul solo presuppostodell’insufficienza dei fondi stanziati.Il giudice tributario dell’ottemperanza, adito per l’esecuzione del giudicatosul diritto al rimborso d’imposte conseguente a benefici fiscali riconosciuti inragione di eventi calamitosi, è tenuto ad accertare la disponibilità degli appositifondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, comemodificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162del 2019, e, in caso di incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche,anche mediante la nomina di un commissario ad acta, le procedure previste dallanormativa di contabilità pubblica per dare comunque completa esecuzione alladecisione del giudice della cognizione, compresa l’emissione dello speciale ordinedi pagamento in conto sospeso.

Tale principio è stato affermato, tra le altre, daCass., Sez. 5, 19 maggio 2022, n. 16289, e da Cass., Sez. 5, 19 maggio 2022,n. 16290, ed è stato poi ribadito da plurimi arresti conformi, tra cui Cass. 5maggio 2023, n. 11871, Cass. 4 luglio 2023, n. 18875 e Cass. 26 luglio 2023,n. 22560.Alla luce di tale quadro, il ricorso, ove fosse stato esaminato nel merito primadell’adempimento sopravvenuto, avrebbe dovuto essere accolto, poiché lasentenza impugnata aveva arrestato l’esecuzione del giudicato sulla base dellaNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026Data pubblicazione 25/06/2026sola insufficienza delle risorse disponibili, senza attivare gli strumenti residuiidonei ad assicurare la concreta soddisfazione del credito già accertato.La successiva integrale corresponsione delle somme dovute conferma, delresto, che la pretesa azionata dal contribuente era sostanzialmente fondata eche il giudizio di legittimità è stato coltivato in una situazione nella qualepermaneva, sino all’adempimento, l’interesse ad ottenere l’attuazione piena delgiudicato.7.

Le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità devono,pertanto, essere poste a carico dell’Amministrazione finanziaria, in applicazionedel criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza originariadella pretesa esecutiva e al fatto che il pagamento integrale è intervenuto solonelle more del giudizio di cassazione.Deve altresì disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore delricorrente, che ne ha fatto dichiarazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento delle spese dell’intero giudizio in favore del ricorrente, ele liquida in complessivi Euro 950,00 per compensi ed Euro 146,00 per esborsi,oltre spese forfetarie nella misura del quindici per cento ed accessori come perlegge, quanto al giudizio di ottemperanza; ed in complessivi Euro 1.300,00 percompensi ed Euro 701,00 per esborsi oltre spese forfetarie nella misura delquindici per cento ed accessori come per legge quanto al giudizio di legittimità,somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, che haindicato indirizzo PEC;– ricorrente –controAGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– resistente –avverso la sentenza n. 9978/05/2023 emessa dalla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Sicilia – Sezione Staccata di Catania – in data17.11.2023, depositata in data 05.12.2023, non notificata.udita la relazione svolta nell’udienza del 22 maggio 2026 dal ConsigliereRelatore, [OSCURATO:PERSONA];1. Il ricorrente ha adito la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dellaSicilia per ottenere l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza resa nelgiudizio di merito, in grado di appello, recante il n. 5459/2020 R.G.A. avente adoggetto il riconoscimento - ex art. 9 c. 17 L. n. 289/2002 - del diritto al rimborsoNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026del 90% delle somme pagate per imposte dirette in relazione al triennioData pubblicazione 25/06/20261990/1992, in conseguenza del sisma in Sicilia nel 1990.Il ricorrente ha rappresentato di non avere ancora ricevuto l’integraleimporto riconosciutogli come spettante - pari ad €. 50.301,40 oltre gli interessidovuti ex lege - bensì solo il minore importo del relativo 50% ed ha, così,proposto il previsto rimedio esecutivo.L’Agenzia delle Entrate, costituendosi in giudizio, ha allegato di averprovveduto all’integrale versamento del rimborso sebbene, in fase di erogazione,il pagamento sia stato corrisposto tenendo conto delle prescrizioni normative dicui all’art. 16-octies D.L. n.91 del 2017, con riduzione al 50%.1.1. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia,pronunziandosi in sede di ottemperanza, con la sentenza indicata in epigrafe, harigettato il ricorso del contribuente.Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione,affidato a cinque motivi.L’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipareall’eventuale discussione pubblica del ricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensidell’art. 380-bis.1 c.p.c.In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 16 octies deld.l. n. 91 del 2017, convertito dalla l. n. 123 del 2017, dell’art. 1, comma 665,della l. n. 190 del 2014, nonché dell’art. 2697 c.c., anche in relazione aiparametri costituzionali evocati, lamentando che il giudice dell’ottemperanzaabbia ritenuto legittima la riduzione definitiva del rimborso al cinquanta percento dell’importo accertato in sede di cognizione, sul presupposto delladichiarata insufficienza delle risorse stanziate.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. per carenza eintrinseca contraddittorietà della motivazione. Deduce che la sentenzaNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026Data pubblicazione 25/06/2026impugnata, pur riconoscendo la permanenza del diritto al rimborso, ne hasubordinato l’attuazione alla futura e incerta disponibilità di risorse,prospettandone l’adempimento “se e quando” possibile, con indebita dilazionealeatoria del giudicato. Lamenta, inoltre, che il giudice abbia postulato unaantinomia tra le norme rilevanti senza verificarne il carattere solo apparente,omettendo il coordinamento sistematico tra disposizioni operanti su piani diversi,nonché il confronto con i precedenti conformi di questa Corte, che impongonol’individuazione degli strumenti idonei ad assicurare la concreta esecuzione delgiudicato anche in presenza di limiti di spesa.3. Con il terzo e il quarto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione di norme di diritto sotto il profilodell’erronea interpretazione della ratio legis e dell’incompatibilità della decisioneimpugnata con gli artt. 3, 23, 53, 97 e 101 Cost. e con i principi di rangoconvenzionale.4. Con il quinto motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione dell’art. 92c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per la mancataliquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza.5. In via preliminare, deve darsi atto che, con la memoria depositata il7.5.2026, in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha rappresentatoche, nelle more del presente giudizio di legittimità, l’Amministrazione finanziariaha provveduto al pagamento del residuo saldo del rimborso spettantegli,comprensivo degli interessi di legge medio tempore maturati.La stessa parte ricorrente ha, quindi, dedotto che tale sopravvenienzadetermina il venir meno dell’interesse alla cassazione della sentenza impugnata,essendo stata ormai integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale azionatanel giudizio di ottemperanza, ferma restando la richiesta di regolazione dellespese dell’intero giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale.5.1. La sopravvenuta integrale esecuzione del pagamento incidedirettamente sull’interesse ad ottenere una pronuncia rescindente e rescissoriain ordine alla sentenza resa nel giudizio di ottemperanza. L’interesse ad agire,che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda odell’impugnazione, ma anche al momento della decisione, viene infatti menoNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026quando la parte abbia conseguito, per effetto di un fatto successivo, il bene dellaData pubblicazione 25/06/2026vita cui tendeva il giudizio. Nel caso di specie, il ricorso per cassazione erafunzionalmente diretto a rimuovere la decisione che aveva negato l’integralepagamento dell’intero importo ancora dovuto, comprensivo degli accessori, lapretesa sostanziale dedotta a fondamento del ricorso risulta integralmentesoddisfatta, sicché non residua più un’utilità concreta e attuale alla decisione suimotivi di impugnazione.Deve, pertanto, essere dichiarata la cessazione della materia del contendere,istituto che ricorre quando, per effetto di un evento sopravvenuto, risultieliminata la posizione di contrasto tra le parti in ordine al bene sostanzialecontroverso e sia venuta meno la necessità di una pronuncia sul meritodell’impugnazione.6. Tale declaratoria, nel giudizio di cassazione, comporta il venir menodell’interesse alla decisione del ricorso e determina la caducazione della sentenzaimpugnata, la quale non può più regolare un rapporto sostanziale ormai esauritoper effetto dell’adempimento sopravvenuto, sicché occorrerà procedere alregolamento delle spese dell'intero giudizio, in forza del combinato disposto degliartt. 384 e 385 c.p.c. (Sez. L, Sentenza n. 17334 del 25/08/2005; v. anche Sez.U, Sentenza n. 1048 del 28/09/2000; Sez. 1 - , Ordinanza n. 6673 del20/03/2026).La circostanza che l’adempimento sia intervenuto soltanto dopo laproposizione del ricorso per cassazione non consente, infatti, di prescindere dallaregolazione delle spese processuali.Quando la materia del contendere cessa nel corso del giudizio di legittimità,la Corte è tenuta a provvedere sulle spese secondo il criterio della soccombenzavirtuale, valutando quale sarebbe stato l’esito del giudizio ove non fossesopravvenuto il fatto estintivo dell’interesse alla decisione (Cass., Sez. 3 -,Sentenza n. 14267 del 08/06/2017).Tale valutazione deve essere compiuta alla luce della fondatezza originariadella pretesa fatta valere e del comportamento processuale e sostanziale delleparti, poiché l’adempimento sopravvenuto non elide il rilievo della necessità, inNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026cui la parte vittoriosa sul piano sostanziale si sia trovata, di promuovere oData pubblicazione 25/06/2026coltivare il giudizio per ottenere il soddisfacimento del proprio diritto.6.1. Nel caso in esame, la valutazione di soccombenza virtuale deve esseresvolta tenendo conto del consolidato orientamento di questa Corte in materia dirimborsi spettanti ai contribuenti colpiti dal sisma del 1990.Secondo tale indirizzo, lo ius superveniens introdotto dall’art. 16 octies deld.l. n. 91 del 2017, attuato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delleentrate del 26 settembre 2017 e successivamente integrato dall’art. 29 del d.l.n. 162 del 2019, non incide sul diritto sostanziale al rimborso, già giudizialmenteaccertato, ma disciplina soltanto le modalità procedimentali di effettuazione deipagamenti in rapporto alle risorse disponibili. Ne consegue che la disciplina deilimiti di spesa non può tradursi in una falcidia definitiva del credito riconosciutocon giudicato, né può giustificare l’arresto dell’esecuzione sul solo presuppostodell’insufficienza dei fondi stanziati.Il giudice tributario dell’ottemperanza, adito per l’esecuzione del giudicatosul diritto al rimborso d’imposte conseguente a benefici fiscali riconosciuti inragione di eventi calamitosi, è tenuto ad accertare la disponibilità degli appositifondi stanziati ai sensi dell’art. 1, comma 665, della l. n. 190 del 2014, comemodificato dall’art. 16 octies del d.l. n. 91 del 2017 e dall’art. 29 del d.l. n. 162del 2019, e, in caso di incapienza, deve attivare, con determinazioni specifiche,anche mediante la nomina di un commissario ad acta, le procedure previste dallanormativa di contabilità pubblica per dare comunque completa esecuzione alladecisione del giudice della cognizione, compresa l’emissione dello speciale ordinedi pagamento in conto sospeso. Tale principio è stato affermato, tra le altre, daCass., Sez. 5, 19 maggio 2022, n. 16289, e da Cass., Sez. 5, 19 maggio 2022,n. 16290, ed è stato poi ribadito da plurimi arresti conformi, tra cui Cass. 5maggio 2023, n. 11871, Cass. 4 luglio 2023, n. 18875 e Cass. 26 luglio 2023,n. 22560.Alla luce di tale quadro, il ricorso, ove fosse stato esaminato nel merito primadell’adempimento sopravvenuto, avrebbe dovuto essere accolto, poiché lasentenza impugnata aveva arrestato l’esecuzione del giudicato sulla base dellaNumero registro generale 14159/2024Numero sezionale 4417/2026Numero di raccolta generale 21672/2026Data pubblicazione 25/06/2026sola insufficienza delle risorse disponibili, senza attivare gli strumenti residuiidonei ad assicurare la concreta soddisfazione del credito già accertato.La successiva integrale corresponsione delle somme dovute conferma, delresto, che la pretesa azionata dal contribuente era sostanzialmente fondata eche il giudizio di legittimità è stato coltivato in una situazione nella qualepermaneva, sino all’adempimento, l’interesse ad ottenere l’attuazione piena delgiudicato.7. Le spese dei giudizi di merito e del presente giudizio di legittimità devono,pertanto, essere poste a carico dell’Amministrazione finanziaria, in applicazionedel criterio della soccombenza virtuale, avuto riguardo alla fondatezza originariadella pretesa esecutiva e al fatto che il pagamento integrale è intervenuto solonelle more del giudizio di cassazione.Deve altresì disporsi la distrazione delle spese in favore del difensore delricorrente, che ne ha fatto dichiarazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara cessata la materia del contendere; condanna l’Agenzia delleentrate al pagamento delle spese dell’intero giudizio in favore del ricorrente, ele liquida in complessivi Euro 950,00 per compensi ed Euro 146,00 per esborsi,oltre spese forfetarie nella misura del quindici per cento ed accessori come perlegge, quanto al giudizio di ottemperanza; ed in complessivi Euro 1.300,00 percompensi ed Euro 701,00 per esborsi oltre spese forfetarie nella misura delquindici per cento ed accessori come per legge quanto al giudizio di legittimità,somme tutte da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2026Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]
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