CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18736/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all'accertamento del fatto e al giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, è generico per indeterminatezza e per mancanza di specificità, perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata e omette, altresì, di illustrare, la specifica correlazione con i passaggi della sentenza oggetto di censura, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che il secondo motivo, che deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'eccessività della pena e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4), cod. pen., censurando le valutazioni operate dal giudice relative al fondamento della mitigazione, non è consentito, giacché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); che, nel caso di specie, il giudice d'appello ha ampiamente motivato sul trattamento sanzionatorio e sull'esclusione dell'attenuante richiamata stante il non modico valore della somma oggetto di rapina (si veda la pag. 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M