CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 maggio 2026
Cassazione n. 12769/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte--contro-[OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappres. p.t., rappresentatae difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procuraspeciale in atti;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova, n. 1012/2021,pubblicata in data 7.10.2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28.04.2026 dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 419/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 12769/2026Data pubblicazione 05/05/2026RILEVATO [OSCURATO:SOCIETA] e i suoi fideiussori convenivano, in data 20.2.2015,innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo larideterminazione del saldo di conto corrente affidato, previa esclusionedegli interessi usurari applicati a partire dal quarto trimestre del 2000,esponendo di aver richiesto alla banca in fase stragiudiziale la copia delcontratto e degli estratti-conto trimestrali, rinnovando in citazionel’istanza di acquisizione ex art. 119 TUB.Con sentenza del 4.3.2018 il Tribunale rigettava la domanda, osservandoche: era onere degli attori provare l’andamento del rapporto di contocorrente- e dunque i pagamenti e la causa debendi- attraverso laproduzione degli estratti-conto; l’istanza ex art. 210 cpc non eraaccoglibile trattandosi di rimedio residuale che non poteva supplire lecarenza dell’onere probatorio in ordine a documenti che sarebbero statoacquisibili autonomamente.Con sentenza del 22.92021 la Corte territoriale rigettava l’appello,osservando che: il Tribunale aveva correttamente applicato i principiaffermati dalla Cassazione, nel ritenere inammissibile l’ordine diesibizione non in quanto non richiesta nella fase stragiudiziale, ma perchéla società correntista non aveva ritirato la stessa documentazionerichiesta, messa a disposizione dalla banca in forza di un’espressadichiarazione del legale rappresentante; pertanto, non si era verificata laviolazione del diritto del correntista di cui all’art. 210 cpc; in ogni caso,quantunque fosse stato ammissibile il predetto ordine, esso avrebberiguardato solo i documenti degli ultimi dieci anni, come previsto dall’art.119 Tub e, di conseguenza, poiché il rapporto di conto corrente era sortonon oltre il 2000, come desumibile dagli estratti-conto scalari,l’acquisizione richiesta risulterebbe parziale e del tutto inidonea ad unricalcolo dell’intero rapporto; gli attori non avevano tempestivamenteNumero registro generale 419/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 12769/2026Data pubblicazione 05/05/2026dedotto di non aver sottoscritto il contratto di conto corrente (rilievodifensivo espresso solo nella comparsa conclusionale); l’ordine ex art.210 cpc non avrebbe comunque potuto essere disposto poiché l’art. 119Tub riguarda solo la documentazione inerente alle singole operazioni inconto corrente.[OSCURATO:PERSONA] srl ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenzad’appello, affidandosi a cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:SOCIETA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.RITENUTO CHEIl primo motivo denunzia violazione degli artt. 210, 115, 116, cpc, 2697cc, 117, 119, Tub, per aver la Corte d’appello ritenuto che l’ordined’esibizione era stato reso precluso dal mancato ritiro delladocumentazione richiesta presso la banca, fatto che, se ancheinterpretato quale rinuncia extragiudiziale, non poteva escludere l’obbligodella banca di consegnare i documenti in giudizio, dato che l’istanza erastata formulata e reiterata in appello.Inoltre, la ricorrente censura l’altra ratio della sentenza impugnata, nellaparte in cui era stata affermata l’irrilevanza dell’ordine in questione ai finidel richiesto ricalcolo del conto corrente (perché i documenti richiestierano limitati all’ultimo decennio), sia perché aveva prodotto gli estratti-conto dal quarto trimestre 2000 al secondo trimestre del 2014, sia perchéil limite del decennio non s’applicava al contratto di conto corrente.Il secondo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, non avendo laCorte d’appello considerato che l’istanza ex art. 119 Tub era l’unico mezzoper la ricostruzione del rapporto di conto corrente, tenendo conto anchedella documentazione prodotta dalle parti, anche attraverso una c.t.u.contabile.Numero registro generale 419/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 12769/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 111 Cost. e 132, c. 2, n.4,cpc, per motivazione apparente, resa evidente dall’illogicità delleargomentazioni adottate circa la tutela del diritto del correntista.Il quarto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo in ordine allarichiesta di c.t.u. contabile, quale unico mezzo che avrebbe consentito diricostruire il saldo del conto corrente, anche sulla base dei documentiprodotti.Il quinto motivo denunzia violazione degli artt. 112, 115, 116, cpc, 2697cc- in subordine, nel caso di rigetto del precedente motivo- per non averla Corte territoriale ammesso la c.t.u. contabile, quale mezzo ufficiosoidoneo ad integrare le prove offerte, non essendo il correntista tenuto adocumentare le singole rimesse.Il primo motivo è infondato. Il diritto spettante al cliente, a colui che glisuccede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoibeni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerentea singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, ivi compresigli estratti conto, sancito dall'articolo 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del1993, può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cuiall'articolo 210 c.p.c., in concorso dei presupposti previsti da taledisposizione, a condizione che detta documentazione sia stataprecedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senzagiustificazione, non abbia ottemperato (Cass., n. 24641/2021; n.23861/2022). L’inottemperanza nella specie non ricorrente perché laCorte territoriale ha accertato che la banca aveva ottemperato allarichiesta e che era imputabile all’odierno ricorrente la mancata consegna.Deve aggiungersi che il diritto del correntista di ottenere copia delcontratto bancario è previsto dall'art. 117, comma 1, del d.lgs. n. 385 del1993 (TUB), con la conseguenza che, quando l'istituto di credito ha giàprovveduto alla sua consegna, non è tenuto al rilascio di ulteriori copieNumero registro generale 419/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 12769/2026Data pubblicazione 05/05/2026invocando al riguardo l'art. 119, comma 4, dello stesso d.lgs., chedisciplina il diverso diritto sostanziale a ricevere copia delladocumentazione relativa alle singole operazioni poste in essere negliultimi dieci anni e non riguarda, invece, il contratto iniziale (Cass., n.2517/2026).Assorbita è la censura relativa alla mancata assunzione di CTU, alla lucedi quanto sopra osservato.Il secondo motivo è inammissibile. Va premessa l’insussistenza deipresupposti per denunziare il vizio di motivazione, che non attiene ad unfatto storico: il novellato art. 360, n. 5, c.p.c. configura un vizio specificorelativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario,risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e siastato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storicorilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibilea tale paradigma l'omesso esame di singoli elementi istruttori - ancorchéla sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivoesercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delleprove non aventi natura legale (Cass., n. 30837/2025; n. 17005/2024).Premesso ciò, ha natura assorbente l’esistenza di doppia conformerispetto alla quale non risulta dimostrata la divergenza delle ragioni difatto; invero, nell'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348 ter, comma 5,c.p.c., è onere del ricorrente indicare le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e del rigetto dell'appello,dimostrando che sono tra loro diverse (Cass., n. 26934/2023; n.5497/2023).Il terzo motivo è infondato essendo chiaramente percepibile la ratiodecidendi.Il quarto è inammissibile per l’esistenza di doppia conforme rispetto allaquale non risulta dimostrata la divergenza delle ragioni di fatto.Numero registro generale 419/2022Numero sezionale 1888/2026Numero di raccolta generale 12769/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il quinto motivo, infine, è parimenti inammissibile in quanto relativo allavalutazione riservata al giudice del merito afferente alle risultanzeistruttorie.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida ineuro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori dileggeAi sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13,ove dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 28 aprile 2026.Il PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA]