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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 22577/2022

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itti reali - SENTENZA questione processuale sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26045/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E02 G479X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R71 G479Y), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via E. Gianturco, n. 1; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 30R41 F310Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56B69 B479P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83R05 C357T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88E49 C357L); - intimati - avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro, sezione civile, n. 382/2017 (pubblicata il 29/03/2017); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 4 11 p 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione del giugno 2008 i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di un appartamento sito in Pesaro (ubicato in v.

Secchi, n. 12), convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Pesaro, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di altro appartamento posto al piano superiore del medesimo fabbricato e comproprietari con gli stessi attori dell'area scoperta confinante con l'immobile, affinché venissero condannati alla immediata rimozione dei condizionatori posti sul tetto, delle fioriere dai muri in comproprietà e della legna sita nelle parti comuni, nonché all'allontanamento del cane, alla predisposizione di ogni e più opportuno accorgimento atto ad evitare lo stillicidio delle acque piovane sul terrazzo di essi attori ed alla cessazione del getto della spazzatura e quant'altro sulla proprietà esclusiva dei medesimi, oltre che, infine, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa e comunque, in ogni caso, nella somma non inferiore ad euro 1.000,00.

Si costituivano in giudizio i predetti convenuti, contrastando ogni avversa deduzione e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 60/2011, respingeva le domande / proposte dagli attori, salvo a dichiararsi incompetente su quella relativa allo ' stillicidio delle acque, e li condannava, in solido, al pagamento delle spese giudiziali, ponendo a loro carico anche le spese occorse per la c.t.u. .

Il citato giudice chiariva, innanzitutto, che l'oggetto della controversia non era costituito dall'accertamento del diritto in sé, in capo alle parti in causa, dell'uso al bene comune, bensì atteneva alla modalità con quale si intendeva esercitare il diritto di utilizzazione dell'area comune, con la conseguenza che, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 1102 c.c.

Orbene, alla stregua delle risultanze della disposta c.t.u., era rimasto accertato che i macchinari per l'aria condizionata (eccetto quello posizionato sul balcone di proprietà degli stessi convenuti), così come pure le fioriere - adeguatamente ancorate - erano stati installati sui muri di proprietà condominiale, così come la legna era stata collocata nel cortile comune ed era facilmente rimuovibile.

Pertanto, l'uso che i convenuti avevano fatto delle parti comuni rientrava nell'ambito del godimento consentito da detta norma, non avendo comportato l'alterazione dei beni comuni né impedito ai comproprietari di farne parimenti uso in conformità alloro diritti.

Con riferimento alle esalazioni maleodoranti causate dalla detenzione del cane di proprietà dei convenuti, gli stessi, al di là della non dimostrata eccedenza dai limiti imposti dall'art. 844 c.c., si erano adeguati alla normativa regionale in materia e, peraltro, nelle more l'animale era anche deceduto.

Con riguardo, poi, alla domanda riguardante il lamentato stillicidio delle acque, insito nella struttura dell'edificio, il giudice di pace dichiarava la sua incompetenza per materia sul presupposto che l'oggetto della stessa implicava l'accertamento dell'esistenza stessa del diritto di regolamentazione delle acque e non si ricadeva, quindi, in una questione che concerneva le modalità di uso dei servizi condominiali.

2. Decidendo sull'appello avanzato dai soccombenti attori e nella costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 164/2017 (pubblicata il 29 marzo 2017), dichiarava l'inammissibilità del formulato gravame alla stregua dell'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., da cui derivava l'inappellabilità dell'impugnata sentenza.

In particolare, a sostegno dell'adottata decisione, il Tribunale pesarese riteneva fondata l'eccezione preliminare di inappellabilità della sentenza del Giudice di pace avanzata dagli appellati, sul presupposto che il valore della domanda attorea in primo grado era pari o superiore ad euro 1.000,00, così dovendosi ritenere preclusa - ai sensi delle norme processuali appena richiamate - l'appellabilità della suddetta sentenza.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo formulato i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Pesaro, in violazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c., sul motivo di impugnazione con il quale si censurava la sentenza del Giudice di pace nella parte in cui era stata evidenziata la violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, c.p.c., dell'art. 28 c.p.c., dell'art. 183 c.p.c., dell'art.311 c.p.c. e dell'art. 320 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132, comma 2, 339, 341, comma 1, e 342, comma 2, c.p.c., non avendo il giudice di appello deciso sulla censura relativa al mancato rilievo tempestivo, da parte del giudice di pace, della sua incompetenza per materia, il che avrebbe dovuto comportare che il potere di dichiarare l'incompetenza per tale ragione si sarebbe dovuto considerare precluso al giudice di primo grado in sentenza.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa degli artt. 113 e 339 c.p.c., sul presupposto che, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare, in una misura nel "quantum" non inferiore ad euro 1000,00, a cui si cumuli una domanda generica di maggior valore ritenuta conforme a giustizia, il valore della complessiva domanda si sarebbe dovuto ritenere, in via presuntiva, corrispondente al limite massimo della competenza per valore del giudice adito e, quindi, nel caso di specie, ad una misura superiore a quella per la quale è ammessa la giurisdizione secondo equità.

3. Rileva il collegio che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome afferiscono alla stessa questione processuale inerente la denuncia dell'erroneità dell'impugnata sentenza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello con riferimento all'applicabilità del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, commi 2 e 3, c.p.c.

Essi sono palesemente fondati.

Al riguardo, bisogna partire dal presupposto che, con l'atto introduttivo, gli attori, oggi ricorrenti, avevano proposto tre domande tra loro cumulate, ovvero una attinente ad una (così qualificata dal giudice di pace) controversia sulle modalità di uso dei servizi condominiali (rientrante nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c.), un'altra relativa al diritto della regolamentazione dell'acque per le quali si lamentava lo stillicidio e un'altra riguardante la richiesta di risarcimento dei danni da liquidarsi - in via equitativa - in misura non inferiore ad euro 1000,00.

Il giudice di pace adito ebbe a rigettare la domanda relativa all'uso dei servizi condominiali e quella (conseguente) di risarcimento danni e a dichiara re - solo in sentenza - la sua incompetenza soltanto sull'esistenza del diritto alla regolamentazione delle acque.

Trattavasi, dunque, di domande cumulate, di cui una ritenuta ricompresa nella competenza per materia del giudice di pace, una non rientrante in tale competenza ed un'altra determinabile in base al criterio del valore, per la quale gli attori avevano richiesto un risarcimento danni per una somma non inferiore ad euro 1.000,00 euro.

E' evidente, dunque, che la sentenza emessa dal giudice di pace era una decisione adottata secondo diritto e non secondo equità, tenuto conto che l'azione era stata introdotta con riguardo a domande rientranti nella sua competenza per materia unitamente ad una di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa (con riferimento al combinato disposto degli artt. 2056, comma 1, e 1226 c.c.) e, comunque, in una somma non inferiore ad euro 1.000,00, con la conseguenza che - per effetto del cumulo tra le stesse (e della indeterminabilità del loro valore nel complesso o, in ogni caso, da considerarsi contenuto nei limiti della competenza dello stesso giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.c.) - la sentenza (cfr. già Cass. n. 26518/2009 e, successivamente, Cass. n. 9432/2012 e Cass. n. 3290/2018) avrebbe dovuto ritenersi soggetta ad appello (e non, quindi, inappellabile, per essere riferita ad un "petitum" ricompreso entro il limite della giurisdizione equitativa necessaria prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c.).

4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa al (ritenuto competente) Tribunale monocratico di Pesato, in persona di altro magistrato, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itti reali - SENTENZA questione processuale sul ricorso (iscritto al N.R.G. 26045/2017) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65E02 G479X) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R71 G479Y), entrambi rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato allegato al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via E. Gianturco, n. 1; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 30R41 F310Y), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56B69 B479P), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 83R05 C357T), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 88E49 C357L); - intimati - avverso la sentenza del Tribunale ordinario di Pesaro, sezione civile, n. 382/2017 (pubblicata il 29/03/2017); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Erba, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente ai sensi dell'art. 4 11 p 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione del giugno 2008 i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali proprietari di un appartamento sito in Pesaro (ubicato in v. Secchi, n. 12), convenivano in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di Pesaro, i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proprietari di altro appartamento posto al piano superiore del medesimo fabbricato e comproprietari con gli stessi attori dell'area scoperta confinante con l'immobile, affinché venissero condannati alla immediata rimozione dei condizionatori posti sul tetto, delle fioriere dai muri in comproprietà e della legna sita nelle parti comuni, nonché all'allontanamento del cane, alla predisposizione di ogni e più opportuno accorgimento atto ad evitare lo stillicidio delle acque piovane sul terrazzo di essi attori ed alla cessazione del getto della spazzatura e quant'altro sulla proprietà esclusiva dei medesimi, oltre che, infine, al risarcimento dei danni subiti, da quantificarsi in via equitativa e comunque, in ogni caso, nella somma non inferiore ad euro 1.000,00. Si costituivano in giudizio i predetti convenuti, contrastando ogni avversa deduzione e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto. [OSCURATO:PERSONA] di pace, con sentenza n. 60/2011, respingeva le domande / proposte dagli attori, salvo a dichiararsi incompetente su quella relativa allo ' stillicidio delle acque, e li condannava, in solido, al pagamento delle spese giudiziali, ponendo a loro carico anche le spese occorse per la c.t.u. . Il citato giudice chiariva, innanzitutto, che l'oggetto della controversia non era costituito dall'accertamento del diritto in sé, in capo alle parti in causa, dell'uso al bene comune, bensì atteneva alla modalità con quale si intendeva esercitare il diritto di utilizzazione dell'area comune, con la conseguenza che, nella fattispecie, avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto dell'art. 1102 c.c. Orbene, alla stregua delle risultanze della disposta c.t.u., era rimasto accertato che i macchinari per l'aria condizionata (eccetto quello posizionato sul balcone di proprietà degli stessi convenuti), così come pure le fioriere - adeguatamente ancorate - erano stati installati sui muri di proprietà condominiale, così come la legna era stata collocata nel cortile comune ed era facilmente rimuovibile. Pertanto, l'uso che i convenuti avevano fatto delle parti comuni rientrava nell'ambito del godimento consentito da detta norma, non avendo comportato l'alterazione dei beni comuni né impedito ai comproprietari di farne parimenti uso in conformità alloro diritti. Con riferimento alle esalazioni maleodoranti causate dalla detenzione del cane di proprietà dei convenuti, gli stessi, al di là della non dimostrata eccedenza dai limiti imposti dall'art. 844 c.c., si erano adeguati alla normativa regionale in materia e, peraltro, nelle more l'animale era anche deceduto. Con riguardo, poi, alla domanda riguardante il lamentato stillicidio delle acque, insito nella struttura dell'edificio, il giudice di pace dichiarava la sua incompetenza per materia sul presupposto che l'oggetto della stessa implicava l'accertamento dell'esistenza stessa del diritto di regolamentazione delle acque e non si ricadeva, quindi, in una questione che concerneva le modalità di uso dei servizi condominiali. 2. Decidendo sull'appello avanzato dai soccombenti attori e nella costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]), il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 164/2017 (pubblicata il 29 marzo 2017), dichiarava l'inammissibilità del formulato gravame alla stregua dell'applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 113, comma 2, e 339, comma 3, c.p.c., da cui derivava l'inappellabilità dell'impugnata sentenza. In particolare, a sostegno dell'adottata decisione, il Tribunale pesarese riteneva fondata l'eccezione preliminare di inappellabilità della sentenza del Giudice di pace avanzata dagli appellati, sul presupposto che il valore della domanda attorea in primo grado era pari o superiore ad euro 1.000,00, così dovendosi ritenere preclusa - ai sensi delle norme processuali appena richiamate - l'appellabilità della suddetta sentenza. 3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, riferito a due motivi, gli appellanti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo formulato i ricorrenti hanno denunciato - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. - l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Pesaro, in violazione del disposto di cui all'art. 132 c.p.c., sul motivo di impugnazione con il quale si censurava la sentenza del Giudice di pace nella parte in cui era stata evidenziata la violazione di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, comma 3, c.p.c., dell'art. 28 c.p.c., dell'art. 183 c.p.c., dell'art.311 c.p.c. e dell'art. 320 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 132, comma 2, 339, 341, comma 1, e 342, comma 2, c.p.c., non avendo il giudice di appello deciso sulla censura relativa al mancato rilievo tempestivo, da parte del giudice di pace, della sua incompetenza per materia, il che avrebbe dovuto comportare che il potere di dichiarare l'incompetenza per tale ragione si sarebbe dovuto considerare precluso al giudice di primo grado in sentenza. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - la violazione e la falsa degli artt. 113 e 339 c.p.c., sul presupposto che, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare, in una misura nel "quantum" non inferiore ad euro 1000,00, a cui si cumuli una domanda generica di maggior valore ritenuta conforme a giustizia, il valore della complessiva domanda si sarebbe dovuto ritenere, in via presuntiva, corrispondente al limite massimo della competenza per valore del giudice adito e, quindi, nel caso di specie, ad una misura superiore a quella per la quale è ammessa la giurisdizione secondo equità. 3. Rileva il collegio che i due motivi possono essere esaminati congiuntamente siccome afferiscono alla stessa questione processuale inerente la denuncia dell'erroneità dell'impugnata sentenza con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello con riferimento all'applicabilità del combinato disposto degli artt. 113, comma 2, e 339, commi 2 e 3, c.p.c. Essi sono palesemente fondati. Al riguardo, bisogna partire dal presupposto che, con l'atto introduttivo, gli attori, oggi ricorrenti, avevano proposto tre domande tra loro cumulate, ovvero una attinente ad una (così qualificata dal giudice di pace) controversia sulle modalità di uso dei servizi condominiali (rientrante nella competenza per materia del giudice di pace, ai sensi dell'art. 7, comma 3, n. 2), c.p.c.), un'altra relativa al diritto della regolamentazione dell'acque per le quali si lamentava lo stillicidio e un'altra riguardante la richiesta di risarcimento dei danni da liquidarsi - in via equitativa - in misura non inferiore ad euro 1000,00. Il giudice di pace adito ebbe a rigettare la domanda relativa all'uso dei servizi condominiali e quella (conseguente) di risarcimento danni e a dichiara re - solo in sentenza - la sua incompetenza soltanto sull'esistenza del diritto alla regolamentazione delle acque. Trattavasi, dunque, di domande cumulate, di cui una ritenuta ricompresa nella competenza per materia del giudice di pace, una non rientrante in tale competenza ed un'altra determinabile in base al criterio del valore, per la quale gli attori avevano richiesto un risarcimento danni per una somma non inferiore ad euro 1.000,00 euro. E' evidente, dunque, che la sentenza emessa dal giudice di pace era una decisione adottata secondo diritto e non secondo equità, tenuto conto che l'azione era stata introdotta con riguardo a domande rientranti nella sua competenza per materia unitamente ad una di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa (con riferimento al combinato disposto degli artt. 2056, comma 1, e 1226 c.c.) e, comunque, in una somma non inferiore ad euro 1.000,00, con la conseguenza che - per effetto del cumulo tra le stesse (e della indeterminabilità del loro valore nel complesso o, in ogni caso, da considerarsi contenuto nei limiti della competenza dello stesso giudice adito, ai sensi dell'art. 14, comma 3, c.p.c.) - la sentenza (cfr. già Cass. n. 26518/2009 e, successivamente, Cass. n. 9432/2012 e Cass. n. 3290/2018) avrebbe dovuto ritenersi soggetta ad appello (e non, quindi, inappellabile, per essere riferita ad un "petitum" ricompreso entro il limite della giurisdizione equitativa necessaria prevista dall'art. 113, comma 2, c.p.c.). 4. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione dell'impugnata sentenza ed il rinvio della causa al (ritenuto competente) Tribunale monocratico di Pesato, in persona di altro magistrato, che provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale in