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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33472/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena irrogata all'imputato.

2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p.

2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati.

E' dunque inammissibile il ricorso con il quale si denunzi il difetto di motivazione sui motivi rinunziati ed in particolare sull'affermazione di responsabilità.

Nel caso di specie a maggior ragione il ricorso si rivela inammissibile nella misura in cui con l'atto d'appello non erano state avanzate sul punto doglianze di sorta e dunque in ogni caso, anche qualora non fosse intervenuto il concordato sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale non avrebbe avuto alcun onere di motivare sulla responsabilità dell'imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Roma ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione, mentre, in parziale riforma della pronunzia di primo grado ed a seguito di concordato ex art. 599-bis c.p.p. in merito all'accoglimento dei motivi sul trattamento sanzionatorio con rinunzia agli ulteriori motivi di gravame, ha provveduto a rideterminare la pena irrogata all'imputato. 2. Avverso la sentenza ricorre a mezzo del proprio difensore l'imputato deducendo violazione di legge e vizi della motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 610 comma 5-bis e 599-bis c.p.p. 2. La rinuncia ad uno o più motivi di appello conseguente al concordato ex art. 599-bis c.p.p. circoscrive la cognizione del gravame ai soli capi o punti della decisione ai quali si riferiscono i residui motivi, di tal che l'imputato non può poi dolersi, con il ricorso per cassazione, dell'eventuale omessa motivazione in ordine ai motivi rinunciati. E' dunque inammissibile il ricorso con il quale si denunzi il difetto di motivazione sui motivi rinunziati ed in particolare sull'affermazione di responsabilità. Nel caso di specie a maggior ragione il ricorso si rivela inammissibile nella misura in cui con l'atto d'appello non erano state avanzate sul punto doglianze di sorta e dunque in ogni caso, anche qualora non fosse intervenuto il concordato sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, la Corte territoriale non avrebbe avuto alcun onere di motivare sulla responsabilità dell'imputato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 33472/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris