CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 marzo 2025
Cassazione n. 23262/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Altamura l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bari, con sentenza del 22 marzo 2024, ha confermato la sentenza di condanna a mesi dieci di reclusione pronunciata, all’esito del giudizio abbreviato, dal Tribunale di Bari in data 19 settembre 2022 nei confronti [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 75, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, per avere violato la prescrizione del divieto di detenere telefoni cellulari, e 697 cod. pen. per avere detenuto, senza fare denuncia all’autorità, di alcune munizioni per arma comune da sparo. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo per entrambi i reati. In ordine al primo il ricorrente rileva che la Corte territoriale non avrebbe fornito una risposta adeguata e coerente quanto alla giustificazione allegata, cioè che l’imputato aveva detenuto il telefono cellulare per essere reperibile in quanto la madre e la convivente erano ammalate, ciò peraltro considerato che l’atto è di particolare tenuità e si sarebbe trattato di un comportamento occasionale. In relazione alla seconda imputazione, invece, il giudice di appello non avrebbe valutato il fatto che l’abitazione dove sono state reperite le munizioni era stata da poco locata dal ricorrente che, pertanto, non avrebbe avuto consapevolezza della presenza delle stesse. 2.2. Vizio di motivazione in relazione all’art. 133 cod. pen. con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. In data 11 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] chiede che il ricorso sia rigettato. 4. In data 13 marzo 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel primo motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo per entrambi i reati. Le doglianze, tese nella sostanza a sollecitare una diversa e non consentita lettura delle prove, sono manifestamente infondate. La Corte territoriale, infatti, la cui motivazione si fonda e integra con quella del giudice di primo grado ha fornito una risposta congrua e adeguata alle medesime critiche formulate nell’atto di appello, ora reiterate. Alla Corte di cassazione, d’altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Ciò in quanto, come più volte ribadito da questa Corte, il sindacato conducibile nel giudizio di legittimità non può investire l'intrinseca attendibilità delle prove ed il risultato della loro interpretazione, né riguardare il merito dell'analisi ricostruttiva dei fatti, ma deve limitarsi ad accertare se gli elementi probatori posti a base della decisione siano stati valutati secondo le regole della logica e del diritto ed in base ad uno sviluppo argomentativo congruo, che dia conto in termini di corretta consequenzialità delle conclusioni raggiunte, senza poter mai opporre una ricostruzione dei fatti alternativa a quella prospettata dalle sentenze di merito, anche se altrettanto logica e plausibile (in tal senso Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 – 04, nonché Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione recentemente Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284556 – 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601 - 01; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062 – 01; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217 - 01; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Sotto tale aspetto, a fronte di una motivazione coerente e logica quanto alla coscienza e volontà di detenere il telefono cellulare e le cartucce ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell’istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente («esula dai poteri della Cassazione, nell’ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione» così Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217). Come ben evidenziato nella sentenza impugnata, infatti, la disponibilità del cellulare configura - anche se verificata in una sola occasione e pure a prescindere dall’uso dell’apparato di comunicazione- la chiara violazione della prescrizione contenuta al punto 8 dell’atto impositivo della [OSCURATO:PERSONA] e la spiegazione fornita quanto alla detenzione illegittima delle cartucce risulta del tutto inverosimile. Anche considerato, d’altro canto, che l’elemento psicologico previsto per la sussistenza del reato di cui all’art. 75 comma 2, d.lgs. 159 del 2011 è il dolo generico e che la prescrizione violata non è “vivere onestamente” per cui, come detto, è sufficiente una sola e unica violazione e, inoltre, che il reato di cui all’art. 697 cod. pen. ha natura contravvenzionale e le munizioni erano in bella vista all’interno di una ciotola posta sul tavolo del soggiorno. 2.1. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire in ordine alla censura formulata in relazione alla determinazione della pena. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, evidenziando che il primo giudice è partito dal minimo edittale e ha applicato per la continuazione un aumento congruo e contenuto, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito. Le censure mosse a tale percorso argomentativo che risulta lineare, sono prive di effettiva consistenza e sono, peraltro in termini generici e astratti, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01). 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al