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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2022

Cassazione n. 26310/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché volti a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale e strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - con la quale obiettivamente non si confrontano, avendo la Corte spiegato, da una parte, come la condotta violenta sulle cose, posta in essere volontariamente dall'imputato, produsse effetti concreti rispetto al compimento dell'atto (la esecuzione del sequestro), e, dall'altra, le ragioni per cui non può essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuti i motivi inammissibili perché volti a sollecitare una diversa ricostruzione fattuale e strutturalmente generici rispetto alla trama argomentativa della sentenza impugnata - e di quella del Tribunale, richiamata dalla Corte - con la quale obiettivamente non si confrontano, avendo la Corte spiegato, da una parte, come la condotta violenta sulle cose, posta in essere volontariamente dall'imputato, produsse effetti concreti rispetto al compimento dell'atto (la esecuzione del sequestro), e, dall'altra, le ragioni per cui non può essere riconosciuta la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; rilevato che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2022.
Sentenza Cassazione n. 26310/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris