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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 novembre 2021

Cassazione n. 37359/2021

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5347/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] Appalti - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempo- re, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; – controricorrente – e nei confronti di F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 Numero registro generale 5347/2015 Numero sezionale 1794/2021 Numero di raccolta generale 37359/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] Appalti - [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardi- nal de Luca n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rap- presenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; – interveniente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3786/30/14, depositata il 9 luglio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza n. 3786/30/14 del 09/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 09/02/12, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquida- zione (di seguito Aspica) avverso l’avviso di accertamento per IVA re- lativa all’anno 2005;

1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso: a) per l’IVA addeitata da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. per distacco di personale; b) per erronea applicazione dell’aliquota IVA del venti per cento anziché del dieci per cento con riferimento a fatture afferenti rifiuti; c) per l’IVA relativa al cost sharing riaddebita- to dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA].;

1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate eviden- ziando che: a) il distacco del personale era assoggettabile ad IVA in 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 Numero registro generale 5347/2015 Numero sezionale 1794/2021 Numero di raccolta generale 37359/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 quanto prestazione di servizi; b) le fatture concernenti i rifiuti riguar- davano rifiuti speciali e scontavano, pertanto, un’aliquota del venti per cento; c) con riferimento ai costi addebitati dalla capogruppo, gli stessi erano inerenti con conseguente detraibilità dell’IVA;

2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate propone- va ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi;

3. Aspica resisteva con controricorso;

4. interveniva, altresì, in giudizio il liquidatore giudiziale di Assun- zioni [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo con cessione di beni (di seguito Aspica in con- cordato), depositando controricorso unitamente ad Aspica. [OSCURATO:PERSONA]

1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 30/12/2020 è stata chiesta l’estinzione del giudizio in conseguenza della intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 5 giugno 2020;

1.1. con nota depositata in data 05/03/2021 l’Agenzia delle entra- te si è associata all’istanza di estinzione in ragione della intervenuta definizione della controversia;

2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese re- stano a carico di chi le ha anticipate (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018; Cass. n. 21826 del 09/10/2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma il 9 marzo 2021.

Il Presidente (Angelina-[OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5347/2015 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] Appalti - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempo- re, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardinal de Luca n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che le rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; – controricorrente – e nei confronti di F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 Numero registro generale 5347/2015 Numero sezionale 1794/2021 Numero di raccolta generale 37359/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 [OSCURATO:PERSONA] Appalti - [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Cardi- nal de Luca n. 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rap- presenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso; – interveniente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3786/30/14, depositata il 9 luglio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 3786/30/14 del 09/07/2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (di seguito CTP) n. 09/02/12, la quale aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in liquida- zione (di seguito Aspica) avverso l’avviso di accertamento per IVA re- lativa all’anno 2005; 1.1. come si evince anche dalla sentenza della CTR e per quanto ancora interessa in questa sede, l’avviso di accertamento era stato emesso: a) per l’IVA addeitata da [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. per distacco di personale; b) per erronea applicazione dell’aliquota IVA del venti per cento anziché del dieci per cento con riferimento a fatture afferenti rifiuti; c) per l’IVA relativa al cost sharing riaddebita- to dalla capogruppo [OSCURATO:SOCIETA].; 1.2. la CTR respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate eviden- ziando che: a) il distacco del personale era assoggettabile ad IVA in 2 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 1 c b b 8 1 6 6 8 c a e 1 2 4 2 2 d 4 8 a a 2 9 1 8 d a 2 2 Numero registro generale 5347/2015 Numero sezionale 1794/2021 Numero di raccolta generale 37359/2021 Data pubblicazione 29/11/2021 quanto prestazione di servizi; b) le fatture concernenti i rifiuti riguar- davano rifiuti speciali e scontavano, pertanto, un’aliquota del venti per cento; c) con riferimento ai costi addebitati dalla capogruppo, gli stessi erano inerenti con conseguente detraibilità dell’IVA; 2. avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle entrate propone- va ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi; 3. Aspica resisteva con controricorso; 4. interveniva, altresì, in giudizio il liquidatore giudiziale di Assun- zioni [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo con cessione di beni (di seguito Aspica in con- cordato), depositando controricorso unitamente ad Aspica. [OSCURATO:PERSONA] 1. va pregiudizialmente evidenziato che, con istanza del 30/12/2020 è stata chiesta l’estinzione del giudizio in conseguenza della intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136, notificato il 5 giugno 2020; 1.1. con nota depositata in data 05/03/2021 l’Agenzia delle entra- te si è associata all’istanza di estinzione in ragione della intervenuta definizione della controversia; 2. va, pertanto, dichiarata l’estinzione del giudizio; le spese re- stano a carico di chi le ha anticipate (cfr. Cass. n. 10198 del 27/04/2018; Cass. n. 21826 del 09/10/2020). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma il 9 marzo 2021. Il Presidente (Angelina-[OSCURATO:PERSONA]) 3 F i r m a t o D a : U R S A I A A N N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : c 7 a 6 5 c 5 c 2 9 d 8 c 7 4 e 4 1 9 4 4 7 0 a 9 1 3 1 6 6 5 F i r m a t o D a : P E R R I N O A N G E L I N A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S
Sentenza Cassazione n. 37359/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris