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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18017/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 19 ottobre 2023, il Tribunale di Treviso applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti per i delitti di cui agli artt. 624, 625 nn 2 e 5 (capo D) e 493 ter (capo F) cod. pen., sostituendola con la detenzione domiciliare per pari periodo di tempo, aggiungendovi le prescrizioni riportate in dispositivo.

2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo il Tribunale vagliato la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza".

Il motivo addotto nel presente ricorso -- la possibile configurabilità, ipotizzata peraltro in modo del tutto generico, di una delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen. - è pertanto inammissibile.

L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen..

2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 21 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2023 del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; si è proceduto ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2023, il Tribunale di Treviso applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata fra le parti per i delitti di cui agli artt. 624, 625 nn 2 e 5 (capo D) e 493 ter (capo F) cod. pen., sostituendola con la detenzione domiciliare per pari periodo di tempo, aggiungendovi le prescrizioni riportate in dispositivo. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo dei propri difensori Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione non avendo il Tribunale vagliato la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso -- la possibile configurabilità, ipotizzata peraltro in modo del tutto generico, di una delle ipotesi previste dall'art. 129 cod. proc. pen. - è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 21 mar
Sentenza Cassazione n. 18017/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris