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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2023

Cassazione n. 27231/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17018/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2937/2017 , depositata il3/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 689/2016, ha, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], trasferito in suo favore ai sensi dell’art. 2932 c.c. la proprietà di alcuni immobili promessi in vendita da [OSCURATO:PERSONA], dante causa delle convenute [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimaste in primo grado contumaci.

2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che in via pregiudiziale ha eccepito la nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado nei suoi confronti.

La Corte d’appello di Roma – con la sentenza 3 maggio 2017, n. 2937 – ha ritenuto fondata l’eccezione e ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.

3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

In data 3 luglio 2020 è stata depositata la nomina del nuovo difensore della ricorrente, che ha poi depositato tre memorie ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.

Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è articolato in due motivi. a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 149 e 8 legge 890/1982: la notificazione a mezzo posta dell’atto di citazione di primo grado si è perfezionata, a differenza di quanto afferma la Corte d’appello, per compiuta giacenza presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] ad Anagni, luogo di residenza della madre, tanto che il giudice di primo grado ha dichiarato la sua contumacia, così che il giudice d’appello erroneamente ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. b) Il secondo motivo contesta nullità della sentenza e del procedimento d’appello in relazione agli artt. 125, comma 1, 136, comma 2, 170, 176, comma 2 c.p.c., 16, comma 4 d.l. 179/2012, per non essere stato notificato al difensore della ricorrente, regolarmente costituita in appello, il provvedimento – l’ordinanza resa fuori udienza dell’11 aprile 2017 – che ha fissato l’udienza di discussione ex art. 281 - sexies c.p.c., a seguito della riserva di cui all’udienza del 29 marzo 2017.

Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo, che attiene al rispetto del diritto di difesa della ricorrente nel giudizio d’appello in cui è stata dichiarata la declaratoria di nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, contestata con il primo motivo.

Il motivo è fondato.

La ricorrente lamenta che la data della fissazione dell’udienza di discussione non è stata comunicata al proprio difensore, che non è stato quindi in grado di parteciparvi.

Dalla documentazione presente in atti emerge che la comunicazione è stata sì effettuata, ma non validamente.

Nella certificazione pervenuta dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta civile, richiesta da questa Corte con due ordinanze interlocutorie, si legge infatti che "dagli atti del procedimento risulta che l'ordinanza del 14 aprile 2017 è stata comunicata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte appellata [OSCURATO:PERSONA], mediante deposito in Cancelleria” (atto del direttore della Cancelleria, datato 10 gennaio 2023). [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione e risposta d'appello aveva chiesto e autorizzato che le comunicazioni fossero effettuate al suo indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e aveva comunque eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA]

59. La comunicazione della data dell’udienza doveva – ai sensi del comma 2 dell’art. 136 c.p.c., come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera d), n. 1 della legge 183/2011 – essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, così che non ha efficacia il deposito della medesima nella cancelleria della Corte d’appello.

Il difensore della ricorrente non è stato quindi posto in condizione di partecipare all’udienza di cui all’art. 281-sexiesc.p.c., al termine della qual e la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della motivazione.

È quindi stato violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte che ha determinato la nullità della sentenza d’appello (cfr. al riguardo Cass. n. 2067/2023, che afferma come nel giudizio d’appello “l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazio - nedel diritto di difesa”, che “comporta, di per sé, lanullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione”).

L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo motivo, che argomenta la contestazione della declaratoria di nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado.

Essendo affetta da nullità, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17018/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato DELL'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -intimate- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 2937/2017 , depositata il3/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5/07/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 689/2016, ha, in accoglimento della domanda di [OSCURATO:PERSONA], trasferito in suo favore ai sensi dell’art. 2932 c.c. la proprietà di alcuni immobili promessi in vendita da [OSCURATO:PERSONA], dante causa delle convenute [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rimaste in primo grado contumaci. 2. La sentenza del Tribunale è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA], che in via pregiudiziale ha eccepito la nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado nei suoi confronti. La Corte d’appello di Roma – con la sentenza 3 maggio 2017, n. 2937 – ha ritenuto fondata l’eccezione e ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e di tutti gli atti conseguenti e ha rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. 3. Avverso la pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. In data 3 luglio 2020 è stata depositata la nomina del nuovo difensore della ricorrente, che ha poi depositato tre memorie ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c. Le intimate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno proposto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è articolato in due motivi. a) Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 156, 149 e 8 legge 890/1982: la notificazione a mezzo posta dell’atto di citazione di primo grado si è perfezionata, a differenza di quanto afferma la Corte d’appello, per compiuta giacenza presso il domicilio di [OSCURATO:PERSONA] ad Anagni, luogo di residenza della madre, tanto che il giudice di primo grado ha dichiarato la sua contumacia, così che il giudice d’appello erroneamente ha dichiarato la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio. b) Il secondo motivo contesta nullità della sentenza e del procedimento d’appello in relazione agli artt. 125, comma 1, 136, comma 2, 170, 176, comma 2 c.p.c., 16, comma 4 d.l. 179/2012, per non essere stato notificato al difensore della ricorrente, regolarmente costituita in appello, il provvedimento – l’ordinanza resa fuori udienza dell’11 aprile 2017 – che ha fissato l’udienza di discussione ex art. 281 - sexies c.p.c., a seguito della riserva di cui all’udienza del 29 marzo 2017. Per motivi di priorità logica va anzitutto esaminato il secondo motivo, che attiene al rispetto del diritto di difesa della ricorrente nel giudizio d’appello in cui è stata dichiarata la declaratoria di nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado, contestata con il primo motivo. Il motivo è fondato. La ricorrente lamenta che la data della fissazione dell’udienza di discussione non è stata comunicata al proprio difensore, che non è stato quindi in grado di parteciparvi. Dalla documentazione presente in atti emerge che la comunicazione è stata sì effettuata, ma non validamente. Nella certificazione pervenuta dalla Corte d'appello di Roma, sezione quarta civile, richiesta da questa Corte con due ordinanze interlocutorie, si legge infatti che "dagli atti del procedimento risulta che l'ordinanza del 14 aprile 2017 è stata comunicata all'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte appellata [OSCURATO:PERSONA], mediante deposito in Cancelleria” (atto del direttore della Cancelleria, datato 10 gennaio 2023). [OSCURATO:PERSONA] nella comparsa di costituzione e risposta d'appello aveva chiesto e autorizzato che le comunicazioni fossero effettuate al suo indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL] e aveva comunque eletto domicilio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 59. La comunicazione della data dell’udienza doveva – ai sensi del comma 2 dell’art. 136 c.p.c., come modificato dall’art. 25, comma 1, lettera d), n. 1 della legge 183/2011 – essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, così che non ha efficacia il deposito della medesima nella cancelleria della Corte d’appello. Il difensore della ricorrente non è stato quindi posto in condizione di partecipare all’udienza di cui all’art. 281-sexiesc.p.c., al termine della qual e la causa è stata decisa con lettura del dispositivo e della motivazione. È quindi stato violato il principio del contraddittorio e del diritto di difesa della parte che ha determinato la nullità della sentenza d’appello (cfr. al riguardo Cass. n. 2067/2023, che afferma come nel giudizio d’appello “l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con pienezza le loro difese finali, anche nelle forme orali, all'esito dell'esame delle memorie di replica, costituisce di per sé un vulnus al principio del contraddittorio e una violazio - nedel diritto di difesa”, che “comporta, di per sé, lanullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione”). L’accoglimento del secondo motivo comporta l’assorbimento del primo motivo, che argomenta la contestazione della declaratoria di nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado. Essendo affetta da nullità, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello d
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