Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 2025

Cassazione n. 40476/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1885/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24905/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria del 25 settembre 2025.

Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seg. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 10 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], ad esito di rito abbreviato, è stato condannato alla pena di giustizia per i reati ascritti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) per i capi a), b) c) della rubrica (artt. 110, 640 cod. pen.; artt. 110, 48 e 479 cod. pen.; artt. 110, 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza della truffa a fronte del solo passaggio di proprietà del veicolo, senza che sia stata portata a termine la condotta, mediante la materiale consegna dell’auto; conseguente mancanza di ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa; la difesa ha sostenuto che la motivazione della Corte di appello non poteva in alcun modo essere condivisa, atteso che il veicolo era rimasto nella disponibilità del venditore; in tal senso non si poteva in alcun modo ritenere rilevante l’avvenuto passaggio di proprietà; la condotta poteva al massimo rappresentare una ipotesi di tentativo. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40476/2025 Roma, lì, 16/12/2025 2.2.Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. e art. 347 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa in danno dello Stato, atteso il mancato accertamento in ordine alla corresponsione di un minore importo quale imposta al momento del passaggio di proprietà della vettura; il richiamo alla CNR del 18 maggio 2021 non era sufficiente a tal fine, nonostante l’accesso al rito abbreviato. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.La difesa ha depositato memoria conclusiva in data 25 settembre 2025 con la quale ha ribadito le argomentazioni a supporto dei motivi di ricorso. 5.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e non consentiti.Difatti, i due motivi di ricorso non sono consentiti ed sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta.

La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendomancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 3, n. 18521 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01).

La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 4 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alle tesi difensive, considerata la documentazione acquisita ad esito della scelta del ricorrente di accedere al rito abbreviato, attesa la certa attendibilità della persona offesa, tenuto conto della complessiva ricostruzione quanto ai rapporti intercorrenti tra le parti, specificando anche portata e caratteristiche della ingiusta utilità ottenuta mediante articolati artifici e raggiri in relazione ai quali è stata specificamente ritenuta provata la condotta riferibile al [OSCURATO:PERSONA].

Nello stesso senso si deve rilevare come le censure articolate nel secondo motivo di ricorso siano del tutto generiche e non alleghino neanche materialmente elementi in relazione ai quali porre in dubbio gli elementi emergenti dalla comunicazione di notizia di reato evocata, regolarmente acquisita agli atti in assenza di contestazioni in relazione al rito prescelto e dunque pienamente utilizzabile. 6.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1885/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 24905/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE di APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione; conclusioni ribadite con memoria del 25 settembre 2025. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e seg. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 7 febbraio 2025, ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma del 10 novembre 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA], ad esito di rito abbreviato, è stato condannato alla pena di giustizia per i reati ascritti in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicato separatamente) per i capi a), b) c) della rubrica (artt. 110, 640 cod. pen.; artt. 110, 48 e 479 cod. pen.; artt. 110, 640, comma secondo, n. 1, cod. pen.). 2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto la sussistenza della truffa a fronte del solo passaggio di proprietà del veicolo, senza che sia stata portata a termine la condotta, mediante la materiale consegna dell’auto; conseguente mancanza di ingiusto profitto con pari danno per la persona offesa; la difesa ha sostenuto che la motivazione della Corte di appello non poteva in alcun modo essere condivisa, atteso che il veicolo era rimasto nella disponibilità del venditore; in tal senso non si poteva in alcun modo ritenere rilevante l’avvenuto passaggio di proprietà; la condotta poteva al massimo rappresentare una ipotesi di tentativo. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 40476/2025 Roma, lì, 16/12/2025 2.2.Violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen. e art. 347 cod. proc. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di truffa in danno dello Stato, atteso il mancato accertamento in ordine alla corresponsione di un minore importo quale imposta al momento del passaggio di proprietà della vettura; il richiamo alla CNR del 18 maggio 2021 non era sufficiente a tal fine, nonostante l’accesso al rito abbreviato. 3.Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4.La difesa ha depositato memoria conclusiva in data 25 settembre 2025 con la quale ha ribadito le argomentazioni a supporto dei motivi di ricorso. 5.Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi generici e non consentiti.Difatti, i due motivi di ricorso non sono consentiti ed sono, al tempo stesso, privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., perché reiterano doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, sostenendomancata considerazione della effettiva ricorrenza degli elementi costitutivi dei reati ascritti, senza confrontarsi con le argomentazioni, logiche ed argomentate, della Corte di appello, che ha evidentemente disatteso la effettiva rilevanza degli argomenti richiamati anche in questa sede, in modo del tutto reiterativo, dalla difesa, in considerazione del complesso di elementi probatori acquisiti in giudizio, con inequivoca affermazione di responsabilità a carico del [OSCURATO:PERSONA] (Sez. 3, n. 18521 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100- 01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). La Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 4 e seg. della sentenza impugnata, rilevando esplicitamente come non fosse possibile accedere alle tesi difensive, considerata la documentazione acquisita ad esito della scelta del ricorrente di accedere al rito abbreviato, attesa la certa attendibilità della persona offesa, tenuto conto della complessiva ricostruzione quanto ai rapporti intercorrenti tra le parti, specificando anche portata e caratteristiche della ingiusta utilità ottenuta mediante articolati artifici e raggiri in relazione ai quali è stata specificamente ritenuta provata la condotta riferibile al [OSCURATO:PERSONA]. Nello stesso senso si deve rilevare come le censure articolate nel secondo motivo di ricorso siano del tutto generiche e non alleghino neanche materialmente elementi in relazione ai quali porre in dubbio gli elementi emergenti dalla comunicazione di notizia di reato evocata, regolarmente acquisita agli atti in assenza di contestazioni in relazione al rito prescelto e dunque pienamente utilizzabile. 6.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40476/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris