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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 aprile 2020

Cassazione n. 40262/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di concessione della semilibertà avanzate da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che esse erano già state vagliate negativamente nell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva motivato il rigetto di entrambe le istanze a causa dell'assenza di elementi da cui desumere il venire meno dei collegamenti della condannata con la criminalità organizzata, evidenziando altresì l'inidoneità dell'attività lavorativa che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato.

Rilevava l'impugnata ordinanza che analoga istanza del beneficio ex art. 47 O.P. - presentata a distanza di circa due mesi dalla precedente - era già stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e che il ricorso per cassazione proposto avverso quest'ultima declaratoria di inammissibilità non era stato ancora definito.

Ciononostante, la ricorrente ha insistito nella riproposizione delle istanze rivolte ai suddetti benefici, lamentando che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata emessa mentre ancora pendevano accertamenti in merito ai suoi collegamenti con la criminalità organizzata.

Il Tribunale di sorveglianza ha altresì escluso che possa avere rilievo la sopravvenuta ammissibilità della richiesta di semilibertà (per raggiunta espia- zione della quota di pena prevista dalla legge), in quanto in detta ordinanza si era dichiarata l'inammissibilità di entrambe le misure per carenza di uno dei due presupposti essenziali, operando dunque l'ostatività di cui all'art. 4 bis 0.P., ossia la mancata indicazione da parte dell'interessata di elementi nuovi da cui desumere l'inattualità dei collegamenti con la criminalità organizzata.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dei collegamenti della [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata.

In particolare, si ritiene contraddittoria la motivazione che da un lato ha ritenuto assente ogni elemento di novità rispetto a quanto valutato nell'ordi- nanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'altro ha rilevato che in quel procedimento non era stata completata l'istruttoria in ordine alla verifica dei perduranti collegamenti con la criminalità organizzata, così indebitamente imputando alla condannata la mancata indicazione di elementi nuovi da cui desumere tale circostanza.

Si cita la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che richia- mandosi alla versione attualmente vigente dell'art. 4 bis, commi 2 e 3 bis, 0.P., ha imposto alla Magistratura di sorveglianza l'acquisizione di stringenti informa- zioni sull'attualità dei collegamenti dell'istante con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto nel caso di specie opera la preclusione del precedente procedimento che vedeva sullo stesso petitum e sui medesimi elementi di valutazione, non essendo nelle more intervenuto alcun elemento di novità a giustificare una nuova pronuncia nel merito.

In particolare, non può ritenersi tale la raggiunta soglia di fruizione delle misure alternative, poiché tale dato non incide sulla originaria carenza dei presupposti per l'ammis- sione ad esse che ha determinato la decisione negativa qui impugnata.

1.1. Quanto alla censura che lamenta che nel procedimento esitato nell'ordinanza reiettiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stata completata l'istruttoria in ordine alla verifica dei perduranti collegamenti con la criminalità organizzata, deve osservarsi che era dunque avverso quel provvedimento che avrebbero dovuto rivolgersi tali critiche, mentre non si può dare luogo ad un nuovo procedi- mento basato sui medesimi elementi di fatto e di diritto per riaprire un fronte di doglianze già vagliate negativamente.

1.2. Va infine rilevato che è incongruo il richiamo alla sentenza n. 253 del 4/12/2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, comma 1, della legge 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a determinate condizioni.

Invero, come ha affermato questa Corte, "In tema di ordinamento penitenziario, gli effetti della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non si applicano analogicamente a benefici diversi dal permesso-premio, cui sol- tanto, a tenore della motivazione, è limitata la portata della decisione." (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il presidente del tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della misura della semilibertà presentata da condannato in espiazione di pena per reato ostativo).

4. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova ai servizi sociali e di concessione della semilibertà avanzate da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che esse erano già state vagliate negativamente nell'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva motivato il rigetto di entrambe le istanze a causa dell'assenza di elementi da cui desumere il venire meno dei collegamenti della condannata con la criminalità organizzata, evidenziando altresì l'inidoneità dell'attività lavorativa che la [OSCURATO:PERSONA] aveva indicato. Rilevava l'impugnata ordinanza che analoga istanza del beneficio ex art. 47 O.P. - presentata a distanza di circa due mesi dalla precedente - era già stata dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., e che il ricorso per cassazione proposto avverso quest'ultima declaratoria di inammissibilità non era stato ancora definito. Ciononostante, la ricorrente ha insistito nella riproposizione delle istanze rivolte ai suddetti benefici, lamentando che l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata emessa mentre ancora pendevano accertamenti in merito ai suoi collegamenti con la criminalità organizzata. Il Tribunale di sorveglianza ha altresì escluso che possa avere rilievo la sopravvenuta ammissibilità della richiesta di semilibertà (per raggiunta espia- zione della quota di pena prevista dalla legge), in quanto in detta ordinanza si era dichiarata l'inammissibilità di entrambe le misure per carenza di uno dei due presupposti essenziali, operando dunque l'ostatività di cui all'art. 4 bis 0.P., ossia la mancata indicazione da parte dell'interessata di elementi nuovi da cui desumere l'inattualità dei collegamenti con la criminalità organizzata. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della condannata, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sul punto dei collegamenti della [OSCURATO:PERSONA] con la criminalità organizzata. In particolare, si ritiene contraddittoria la motivazione che da un lato ha ritenuto assente ogni elemento di novità rispetto a quanto valutato nell'ordi- nanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dall'altro ha rilevato che in quel procedimento non era stata completata l'istruttoria in ordine alla verifica dei perduranti collegamenti con la criminalità organizzata, così indebitamente imputando alla condannata la mancata indicazione di elementi nuovi da cui desumere tale circostanza. Si cita la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, che richia- mandosi alla versione attualmente vigente dell'art. 4 bis, commi 2 e 3 bis, 0.P., ha imposto alla Magistratura di sorveglianza l'acquisizione di stringenti informa- zioni sull'attualità dei collegamenti dell'istante con la criminalità organizzata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto nel caso di specie opera la preclusione del precedente procedimento che vedeva sullo stesso petitum e sui medesimi elementi di valutazione, non essendo nelle more intervenuto alcun elemento di novità a giustificare una nuova pronuncia nel merito. In particolare, non può ritenersi tale la raggiunta soglia di fruizione delle misure alternative, poiché tale dato non incide sulla originaria carenza dei presupposti per l'ammis- sione ad esse che ha determinato la decisione negativa qui impugnata. 1.1. Quanto alla censura che lamenta che nel procedimento esitato nell'ordinanza reiettiva del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non era stata completata l'istruttoria in ordine alla verifica dei perduranti collegamenti con la criminalità organizzata, deve osservarsi che era dunque avverso quel provvedimento che avrebbero dovuto rivolgersi tali critiche, mentre non si può dare luogo ad un nuovo procedi- mento basato sui medesimi elementi di fatto e di diritto per riaprire un fronte di doglianze già vagliate negativamente. 1.2. Va infine rilevato che è incongruo il richiamo alla sentenza n. 253 del 4/12/2019, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4 bis, comma 1, della legge 354 del 1975 nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416 bis cod. pen. possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a determinate condizioni. Invero, come ha affermato questa Corte, "In tema di ordinamento penitenziario, gli effetti della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale non si applicano analogicamente a benefici diversi dal permesso-premio, cui sol- tanto, a tenore della motivazione, è limitata la portata della decisione." (Sez. 1, n. 17100 del 01/04/2021, Gallico, Rv. 281416: in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il presidente del tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della misura della semilibertà presentata da condannato in espiazione di pena per reato ostativo). 4. In conclusione, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
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