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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2026

Cassazione n. 31320/2026

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, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 dicembre 1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza n. 750/2026 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo in data 10 febbraio 2026.

2. Ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010).

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017.

4. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.MIL Rimi lialt, Vada 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 dicembre 1984 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile essendo stato proposto personalmente dall'interessato avverso l'ordinanza n. 750/2026 emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo in data 10 febbraio 2026. 2. Ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017. 4. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.MIL Rimi lialt, Vada 2
Sentenza Cassazione n. 31320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris