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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16654/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, lo ha dichiarato colpevole del delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità, è inammissibile in quanto: - si risolve in mere doglianze in fatto; - è manifestamente infondata, poiché l'apparato argomentativo esposto nella sentenza impugnatasi conforma pienamente alla regola valutativa espressa dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'istituto di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., è manifestamente infondato, dato che, come risulta dalla sentenza impugnata, la desistenza non risulta volontaria ma è stata provocata dall'arrivo di terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, lo ha dichiarato colpevole del delitto di tentato furto in abitazione; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità, è inammissibile in quanto: - si risolve in mere doglianze in fatto; - è manifestamente infondata, poiché l'apparato argomentativo esposto nella sentenza impugnatasi conforma pienamente alla regola valutativa espressa dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che invoca l'istituto di cui all'art. 56, comma terzo, cod. pen., è manifestamente infondato, dato che, come risulta dalla sentenza impugnata, la desistenza non risulta volontaria ma è stata provocata dall'arrivo di terzi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 16654/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris