Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 febbraio 2021

Cassazione n. 09197/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che per [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e per [OSCURATO:PERSONA] la riqualificazione del fatto e l'annullamento con rinvio con conseguente rideterminazione della pena; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e, in subordine, l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna dei ricorrenti in ordine al reato di induzione indebita, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Agli imputati si contestava di aver indotto il Tritto a versare la somma in contanti di €50.000,00, al fine di addivenire ad una transazione nella causa di lavoro pendente tra quest'ultimo e la Comunità montana della Murgia barese, ente nel quale [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la funzione di Commissario liquidatore, mentre [OSCURATO:PERSONA] era il legale che seguiva il giudizio.

La sentenza di appello, recependo integralmente il costrutto probatorio posto a base di quella di primo grado, evidenziava come al Tritto fosse stata prospettata dal proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di chiudere la controversia in via transattiva, accettando l'importo di €100.000,00. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava al Tritto come tale soluzione fosse particolarmente vantaggiosa, posto che l'esito del giudizio sarebbe stato prevedibilmente sfavorevole.

Al contempo, la Baldassarre precisava che, al fine di ottenere la transazione, occorreva versare l'importo di €50.000,00 in contanti che, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto a suddividere tra i pubblici agenti coinvolti nella vicenda e dai quali dipendeva l'accettazione della transazione.

Tritto aderiva solo apparentemente a tale richiesta, provvedendo a registrare i colloqui con la Baldassarre e a sporgere denuncia, a seguito della quale venivano svolte le intercettazioni telefoniche richiamate dalle sentenze di merito.

Una volta raggiunto l'accordo in ordine alla dazione illecita, le banconote che il Tritto avrebbe dovuto consegnare venivano fotocopiate, inoltre, la polizia giudiziaria monitorava il momento della consegna della somma in contanti dalla Baldassarre al [OSCURATO:PERSONA] e, verificata l'identità delle banconote, procedeva all'arresto dei predetti.

In occasione dell'interrogatorio a seguito dell'adozione della misura e poi in incidente probatorio, [OSCURATO:PERSONA] ricostruiva l'intera vicenda, riferendo anche del diretto coinvolgimento sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti vice sindaco del Comune di Gioia del Colle, chiarendo che il denaro era in parte destinato a costoro. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procedeva separatamente con rito ordinario, veniva assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 18 febbraio 2021.

2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato nell'ipotesi di istigazione alla corruzione, prevista dall'art._2( 322 cod. pen.

Sostiene il ricorrente, infatti, che nel caso di specie vi sarebbe stata una mera sollecitazione a consegnare il denaro in cambio dell'utilità, costituita dalla conclusione di una transazione a condizioni di favore per il privato.

Al contempo, mancherebbe del tutto l'elemento della strumentalizzazione dei pubblici poteri al fine di indurre il privato alla dazione, posto che il Tritto aveva la possibilità di scegliere liberamente e senza condizionamenti tra la prosecuzione del giudizio, con conseguente assunzione del rischio di soccombenza, ovvero la definizione della controversia in via transattiva, sia pur dietro pagamento della somma di €50.000,00 destinata a pubblici agenti ed al [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il contegno processuale, la piena confessione ed il contributo probatorio offerto alla ricostruzione del fatto, avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio mite ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. 3.

Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ricostruzione dei fatti operata sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prive dei requisiti di attendibilità oggettiva e soggettiva, nonché in assenza di elementi di riscontro.

In particolare, si afferma che le dichiarazioni etero ed auto-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] sono state rese allorquando quest'ultimo era sottoposto a misura cautelare e, mediante la propria collaborazione, avrebbe mirato ad ottenere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero, inoltre, in parte smentite dalla deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], nel parallelo procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], lì dove questi ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente ad un incontro svoltosi negli uffici comunali di Gioia del Colle, nel corso del quale - secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] - si sarebbe discusso della possibilità o meno di addivenire alla transazione con Tritto.

Inoltre, Santoiemma ha negato anche che vi sia stato, nei pressi di un casello autostradale, un ulteriore colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il primo avrebbe ragguagliato [OSCURATO:PERSONA] sui particolari dell'accordo illecito sotteso alla transazione. [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe impreciso anche nel descrivere i termini dell'accordo intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che prima riferisce che la somma di denaro versata da Tritto era interamente destinata ai pubblici agenti e che gli sarebbe stata promessa anche una "dazione" in denaro, per poi modificare la versione riferendo che il suo tornaconto sarebbe consistito nel ricevere nuovi 3 x incarichi.

Infine, si contesta la ricostruzione del senso attribuito alla intercettazione telefonica di cui al nt. 617/13 prog.7793 che, secondo i giudici di merito, dimostrerebbe l'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla transazione illecita ed alla necessità che questa intervenisse nei tempi concordati.

Sostiene la difesa che tale conversazione, correttamente interpretata, consentirebbe di affermare che i due partecipanti non si riferivano affatto all'accordo transattivo con il Tritto e, al contempo, non dimostra neppure la ritenuta assiduità di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 319-quater cod. pen., anziché in quella di istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni.

Si afferma, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], in quanto legale rappresentante dell'ente convenuto in giudizio dal Tritto, non era affatto in condizioni di poter esercitare autonomamente un potere in pregiudizio del secondo.

Il presunto accordo, pertanto, era al più finalizzato ad indurre [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare i propri poteri al fine di assicurare al privato un vantaggio patrimoniale, evitando l'alea del giudizio.

3.3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale chiede l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato con rito ordinario, evidenziando come in tale pronuncia valutazioni rilevanti in merito all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], sia considerazioni in ordine al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso concernenti la diversa qualificazione del fatto sono fondati.

2. Sulla base della ricostruzione del fatto operata nelle concordi sentenze di merito, emerge che Tritto sia stato non già indotto a versare una somma di denaro per effetto di una condotta, sia pur larvatamente minacciosa, idonea ad influire sulla sua libertà di autodeterminazione.

La proposta illecita, invero, si risolveva nella tipica prospettazione di un accordo corruttivo finalizzato al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ricadenti sul pubblico agente.

L'atto contrario è agevolmente individuabile nel raggiungimento di un accordo transattivo volto a definire un giudizio il cui esito avrebbe visto con ogni probabilità la soccombenza di Tritto o, quanto meno, un riconoscimento assolutamente marginale delle sue pretese.A fronte dell'accordo transattivo, all'esito del quale il Tritto avrebbe conseguito una somma ragguardevole, la controprestazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistita nell'ottenere il versamento della metà dell'importo totale conseguito dal Tritto.

L'accordo avrebbe consentito a tutte le parti interessate di avere un adeguato vantaggio patrimoniale, peraltro, lo stesso Tritto non avrebbe subito un danno, posto che il prezzo della corruzione sarebbe stato pagato mediante l'impiego di una quota dell'importo indebitamente conseguito per effetto della transazione.

In definitiva, pertanto, tutti i protagonisti della vicenda ne avrebbero tratto un lauto vantaggio patrimoniale, mentre l'unico soggetto a patire gli effetti negativi sarebbe stato l'ente pubblico, sulle cui casse sarebbe gravato l'onere di una transazione che, in difetto del patto corruttivo, non avrebbe avuto ragione di essere conclusa.

2.1. Premesso che la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito è immune da censure e le doglianze sollevate in questa sede dai ricorrenti risultano sul punto infondate, in quanto tentano di introdurre una lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, occorre verificare se i fatti così come accertati integrino il reato di induzione indebita.

2.2. La risposta al quesito è sicuramente negativa, posto che per consolidata giurisprudenza il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. presuppone che l'induzione indebita a dare o promettere utilità sia alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Sez.6, n. 7971 del 6/02/2020, Gatti, Rv. 278353).

Il delitto di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater cod. pen. richiede, pertanto, la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale mezzo imprescindibile dell'induzione che produce l'evento finale della indebita dazione o promessa.

2.3. Nel caso di specie, il privato non è stato destinatario di forme, sia pur blande, di pressione al fine di indurlo ad accettare di versare agli imputati la metà di quanto avrebbe ottenuto per effetto della transazione, bensì vi è stata una mera sollecitazione ad addivenire ad un accordo corruttivo, nell'ambito del quale i diversi soggetti coinvolti agivano con parità di ruoli e senza la necessità di forma alcuna di prevaricazione.

A ben vedere, infatti, nell'ideazione dell'accordo il ruolo del privato era determinante al pari di quello degli imputati, posto che solo ove quest'ultimo avesse deciso di concludere la transazione si sarebbero creati i presupposti per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e finalizzato a creare la "provvista" per il pagamento del prezzo della corruzione.

Alla luce di tali considerazioni, il fatto va inquadrato non già nello schema dell'induzione indebita, bensì in quello dell'istigazione alla corruzione, avendo gli imputati prospettato al privato un convergente interesse affinchè si addivenisse alla transazione, dalla quale sarebbe derivato un reciproco vantaggio.

Tale soluzione è conforme ai principi giurisprudenziali elaborati sul tema, secondo cui la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-12).

2.4. Va parimenti esclusa la possibilità di qualificare il fatto in termini di tentativo di induzione indebita, valorizzando la circostanza che Tritto ha solo simulatamente aderito alla richiesta di dazione, al fine di consentire l'acquisizione della prova del fatto.

Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen. per la diversa natura del rapporto tra le parti, in quanto nel primo caso, il pubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, pone potenzialmente il privato in uno stato di soggezione mediante una richiesta perentoria, mentre, nel secondo caso, gli rivolge la sollecitazione ad un mero scambio di favori, senza estrinsecazione di alcuna condotta intimidatoria (Sez.6, n. 3750 del 21/10/2020, dep.2021, Terracciano, Rv. 280834).

Richiamando quanto in precedenza osservato, nel caso di specie è mancata la condotta intimidatoria e, pertanto, non può ritenersi configurabile neppure il tentativo di induzione indebita.

2.5. Infine, il fatto che Tritto abbia aderito solo apparentemente alla proposta, denunciando immediatamente i fatti, impedisce di ritenere la consumazione del reato di corruzione.

Deve essere ribadito, infatti, il principio secondo cui l'accettazione della proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice ex art. 322 cod. pen., rendendo configurabile quella più grave di corruzione, deve essere connotata da effettività e concretezza (Sez.6, n.33655 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279925).

Ne consegue che non può ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del privato che, secondo una valutazione "ex ante" ed in concreto, abbia solo apparentemente aderito alla richiesta, denunciando tempestivamente l'accaduto ed attivandosi per consentire l'accertamento del fatto.

3. Il fatto contestato va riqualificato nella meno grave ipotesi prevista dall'art. 322, comma quarto, cod. pen., fattispecie punita con la pena prevista per il reato di corruzione propria ridotta di un terzo.

Poiché all'epoca di commissione del fatto (giugno 2013) l'art. 319 cod. pen. prevedeva la pena massima di otto anni di reclusione, la riduzione previsa dall'art. 322 cod. pen. determina che la pena massima per il reato di istigazione alla corruzione sarebbe pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e, pertanto, il termine massimo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi.

Quanto detto comporta che la prescrizione è intervenuta nel dicembre del 2020, non risultando neppure periodi di sospensione idonei ad impedire il maturare della causa estintiva.

Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).

Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto ai ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 322 cod. pen., annulla senza rinvio la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della Corte di appello di Bari; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che per [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e per [OSCURATO:PERSONA] la riqualificazione del fatto e l'annullamento con rinvio con conseguente rideterminazione della pena; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza e, in subordine, l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna dei ricorrenti in ordine al reato di induzione indebita, commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Agli imputati si contestava di aver indotto il Tritto a versare la somma in contanti di €50.000,00, al fine di addivenire ad una transazione nella causa di lavoro pendente tra quest'ultimo e la Comunità montana della Murgia barese, ente nel quale [OSCURATO:PERSONA] svolgeva la funzione di Commissario liquidatore, mentre [OSCURATO:PERSONA] era il legale che seguiva il giudizio. La sentenza di appello, recependo integralmente il costrutto probatorio posto a base di quella di primo grado, evidenziava come al Tritto fosse stata prospettata dal proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], la possibilità di chiudere la controversia in via transattiva, accettando l'importo di €100.000,00. [OSCURATO:PERSONA] rappresentava al Tritto come tale soluzione fosse particolarmente vantaggiosa, posto che l'esito del giudizio sarebbe stato prevedibilmente sfavorevole. Al contempo, la Baldassarre precisava che, al fine di ottenere la transazione, occorreva versare l'importo di €50.000,00 in contanti che, successivamente, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe provveduto a suddividere tra i pubblici agenti coinvolti nella vicenda e dai quali dipendeva l'accettazione della transazione. Tritto aderiva solo apparentemente a tale richiesta, provvedendo a registrare i colloqui con la Baldassarre e a sporgere denuncia, a seguito della quale venivano svolte le intercettazioni telefoniche richiamate dalle sentenze di merito. Una volta raggiunto l'accordo in ordine alla dazione illecita, le banconote che il Tritto avrebbe dovuto consegnare venivano fotocopiate, inoltre, la polizia giudiziaria monitorava il momento della consegna della somma in contanti dalla Baldassarre al [OSCURATO:PERSONA] e, verificata l'identità delle banconote, procedeva all'arresto dei predetti. In occasione dell'interrogatorio a seguito dell'adozione della misura e poi in incidente probatorio, [OSCURATO:PERSONA] ricostruiva l'intera vicenda, riferendo anche del diretto coinvolgimento sia di [OSCURATO:PERSONA] che di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti vice sindaco del Comune di Gioia del Colle, chiarendo che il denaro era in parte destinato a costoro. [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti si procedeva separatamente con rito ordinario, veniva assolto per non aver commesso il fatto, con sentenza emessa dal Tribunale di Bari in data 18 febbraio 2021. 2. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati proposti due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge in ordine alla mancata derubricazione del reato nell'ipotesi di istigazione alla corruzione, prevista dall'art._2( 322 cod. pen. Sostiene il ricorrente, infatti, che nel caso di specie vi sarebbe stata una mera sollecitazione a consegnare il denaro in cambio dell'utilità, costituita dalla conclusione di una transazione a condizioni di favore per il privato. Al contempo, mancherebbe del tutto l'elemento della strumentalizzazione dei pubblici poteri al fine di indurre il privato alla dazione, posto che il Tritto aveva la possibilità di scegliere liberamente e senza condizionamenti tra la prosecuzione del giudizio, con conseguente assunzione del rischio di soccombenza, ovvero la definizione della controversia in via transattiva, sia pur dietro pagamento della somma di €50.000,00 destinata a pubblici agenti ed al [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il contegno processuale, la piena confessione ed il contributo probatorio offerto alla ricostruzione del fatto, avrebbero giustificato un trattamento sanzionatorio mite ed il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen. 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla ricostruzione dei fatti operata sulla base delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], prive dei requisiti di attendibilità oggettiva e soggettiva, nonché in assenza di elementi di riscontro. In particolare, si afferma che le dichiarazioni etero ed auto-accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] sono state rese allorquando quest'ultimo era sottoposto a misura cautelare e, mediante la propria collaborazione, avrebbe mirato ad ottenere la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] risulterebbero, inoltre, in parte smentite dalla deposizione resa da [OSCURATO:PERSONA], nel parallelo procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], lì dove questi ha escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse presente ad un incontro svoltosi negli uffici comunali di Gioia del Colle, nel corso del quale - secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA] - si sarebbe discusso della possibilità o meno di addivenire alla transazione con Tritto. Inoltre, Santoiemma ha negato anche che vi sia stato, nei pressi di un casello autostradale, un ulteriore colloquio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla presenza del [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il primo avrebbe ragguagliato [OSCURATO:PERSONA] sui particolari dell'accordo illecito sotteso alla transazione. [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe impreciso anche nel descrivere i termini dell'accordo intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], posto che prima riferisce che la somma di denaro versata da Tritto era interamente destinata ai pubblici agenti e che gli sarebbe stata promessa anche una "dazione" in denaro, per poi modificare la versione riferendo che il suo tornaconto sarebbe consistito nel ricevere nuovi 3 x incarichi. Infine, si contesta la ricostruzione del senso attribuito alla intercettazione telefonica di cui al nt. 617/13 prog.7793 che, secondo i giudici di merito, dimostrerebbe l'accordo tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in merito alla transazione illecita ed alla necessità che questa intervenisse nei tempi concordati. Sostiene la difesa che tale conversazione, correttamente interpretata, consentirebbe di affermare che i due partecipanti non si riferivano affatto all'accordo transattivo con il Tritto e, al contempo, non dimostra neppure la ritenuta assiduità di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 319-quater cod. pen., anziché in quella di istigazione alla corruzione per l'esercizio delle funzioni. Si afferma, infatti, che [OSCURATO:PERSONA], in quanto legale rappresentante dell'ente convenuto in giudizio dal Tritto, non era affatto in condizioni di poter esercitare autonomamente un potere in pregiudizio del secondo. Il presunto accordo, pertanto, era al più finalizzato ad indurre [OSCURATO:PERSONA] ad esercitare i propri poteri al fine di assicurare al privato un vantaggio patrimoniale, evitando l'alea del giudizio. 3.3. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria con la quale chiede l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione emessa nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato con rito ordinario, evidenziando come in tale pronuncia valutazioni rilevanti in merito all'attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], sia considerazioni in ordine al ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso concernenti la diversa qualificazione del fatto sono fondati. 2. Sulla base della ricostruzione del fatto operata nelle concordi sentenze di merito, emerge che Tritto sia stato non già indotto a versare una somma di denaro per effetto di una condotta, sia pur larvatamente minacciosa, idonea ad influire sulla sua libertà di autodeterminazione. La proposta illecita, invero, si risolveva nella tipica prospettazione di un accordo corruttivo finalizzato al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio ricadenti sul pubblico agente. L'atto contrario è agevolmente individuabile nel raggiungimento di un accordo transattivo volto a definire un giudizio il cui esito avrebbe visto con ogni probabilità la soccombenza di Tritto o, quanto meno, un riconoscimento assolutamente marginale delle sue pretese.A fronte dell'accordo transattivo, all'esito del quale il Tritto avrebbe conseguito una somma ragguardevole, la controprestazione richiesta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sarebbe consistita nell'ottenere il versamento della metà dell'importo totale conseguito dal Tritto. L'accordo avrebbe consentito a tutte le parti interessate di avere un adeguato vantaggio patrimoniale, peraltro, lo stesso Tritto non avrebbe subito un danno, posto che il prezzo della corruzione sarebbe stato pagato mediante l'impiego di una quota dell'importo indebitamente conseguito per effetto della transazione. In definitiva, pertanto, tutti i protagonisti della vicenda ne avrebbero tratto un lauto vantaggio patrimoniale, mentre l'unico soggetto a patire gli effetti negativi sarebbe stato l'ente pubblico, sulle cui casse sarebbe gravato l'onere di una transazione che, in difetto del patto corruttivo, non avrebbe avuto ragione di essere conclusa. 2.1. Premesso che la ricostruzione in fatto operata dai giudici di merito è immune da censure e le doglianze sollevate in questa sede dai ricorrenti risultano sul punto infondate, in quanto tentano di introdurre una lettura alternativa delle prove, non consentita in sede di legittimità, occorre verificare se i fatti così come accertati integrino il reato di induzione indebita. 2.2. La risposta al quesito è sicuramente negativa, posto che per consolidata giurisprudenza il reato di cui all'art. 319-quater cod. pen. presuppone che l'induzione indebita a dare o promettere utilità sia alternativamente esercitata dal pubblico agente mediante l'abuso dei poteri, consistente nella prospettazione dell'esercizio delle proprie potestà funzionali per scopi diversi da quelli leciti, ovvero con l'abuso della qualità, consistente nella strumentalizzazione della posizione rivestita all'interno della pubblica amministrazione, anche indipendentemente dalla sfera di competenza specifica (Sez.6, n. 7971 del 6/02/2020, Gatti, Rv. 278353). Il delitto di indebita induzione previsto dall'art. 319-quater cod. pen. richiede, pertanto, la prevaricazione abusiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio quale mezzo imprescindibile dell'induzione che produce l'evento finale della indebita dazione o promessa. 2.3. Nel caso di specie, il privato non è stato destinatario di forme, sia pur blande, di pressione al fine di indurlo ad accettare di versare agli imputati la metà di quanto avrebbe ottenuto per effetto della transazione, bensì vi è stata una mera sollecitazione ad addivenire ad un accordo corruttivo, nell'ambito del quale i diversi soggetti coinvolti agivano con parità di ruoli e senza la necessità di forma alcuna di prevaricazione. A ben vedere, infatti, nell'ideazione dell'accordo il ruolo del privato era determinante al pari di quello degli imputati, posto che solo ove quest'ultimo avesse deciso di concludere la transazione si sarebbero creati i presupposti per il compimento dell'atto contrario ai doveri d'ufficio e finalizzato a creare la "provvista" per il pagamento del prezzo della corruzione. Alla luce di tali considerazioni, il fatto va inquadrato non già nello schema dell'induzione indebita, bensì in quello dell'istigazione alla corruzione, avendo gli imputati prospettato al privato un convergente interesse affinchè si addivenisse alla transazione, dalla quale sarebbe derivato un reciproco vantaggio. Tale soluzione è conforme ai principi giurisprudenziali elaborati sul tema, secondo cui la condotta di sollecitazione di cui al reato di istigazione alla corruzione, si distingue sia da quella di costrizione, cui fa riferimento il novellato l'art. 317 cod. pen., che da quella di induzione, caratterizzante la nuova ipotesi delittuosa di cui all'art. 319-quater cod. pen., in quanto si qualifica come una richiesta formulata dal pubblico agente al privato senza esercitare pressioni, risolvendosi nella prospettazione di un mero scambio di "favori", connotato dall'assenza di ogni tipo di minaccia diretta o indiretta (Sez.6, n. 18125 del 22/10/2019, dep. 2020, Bolla, Rv. 279555-12). 2.4. Va parimenti esclusa la possibilità di qualificare il fatto in termini di tentativo di induzione indebita, valorizzando la circostanza che Tritto ha solo simulatamente aderito alla richiesta di dazione, al fine di consentire l'acquisizione della prova del fatto. Il tentativo di induzione indebita a dare o promettere utilità si differenzia dall'istigazione alla corruzione attiva di cui all'art. 322, commi terzo e quarto, cod. pen. per la diversa natura del rapporto tra le parti, in quanto nel primo caso, il pubblico agente, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, pone potenzialmente il privato in uno stato di soggezione mediante una richiesta perentoria, mentre, nel secondo caso, gli rivolge la sollecitazione ad un mero scambio di favori, senza estrinsecazione di alcuna condotta intimidatoria (Sez.6, n. 3750 del 21/10/2020, dep.2021, Terracciano, Rv. 280834). Richiamando quanto in precedenza osservato, nel caso di specie è mancata la condotta intimidatoria e, pertanto, non può ritenersi configurabile neppure il tentativo di induzione indebita. 2.5. Infine, il fatto che Tritto abbia aderito solo apparentemente alla proposta, denunciando immediatamente i fatti, impedisce di ritenere la consumazione del reato di corruzione. Deve essere ribadito, infatti, il principio secondo cui l'accettazione della proposta corruttiva, che esclude la fattispecie incriminatrice ex art. 322 cod. pen., rendendo configurabile quella più grave di corruzione, deve essere connotata da effettività e concretezza (Sez.6, n.33655 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279925). Ne consegue che non può ritenersi adesiva alle richieste del proponente la condotta del privato che, secondo una valutazione "ex ante" ed in concreto, abbia solo apparentemente aderito alla richiesta, denunciando tempestivamente l'accaduto ed attivandosi per consentire l'accertamento del fatto. 3. Il fatto contestato va riqualificato nella meno grave ipotesi prevista dall'art. 322, comma quarto, cod. pen., fattispecie punita con la pena prevista per il reato di corruzione propria ridotta di un terzo. Poiché all'epoca di commissione del fatto (giugno 2013) l'art. 319 cod. pen. prevedeva la pena massima di otto anni di reclusione, la riduzione previsa dall'art. 322 cod. pen. determina che la pena massima per il reato di istigazione alla corruzione sarebbe pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e, pertanto, il termine massimo di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi. Quanto detto comporta che la prescrizione è intervenuta nel dicembre del 2020, non risultando neppure periodi di sospensione idonei ad impedire il maturare della causa estintiva. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., non potendosi constatare, all'evidenza, l'insussistenza del fatto-reato e la estraneità ad esso dell'imputato (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato ascritto ai ricorrenti estinto per intervenuta prescrizione. P.Q.M. Riqualificato il fatto ai sensi dell'art. 322 cod. pen., annulla senza rinvio la
Sentenza Cassazione n. 09197/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris