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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2026

Cassazione n. 30533/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, giudicando insede di rinvio su annullamento della Sezione 5 di questa Corte in data 20 marzo2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di bancarottafraudolenta documentale;letta la memoria depositata in data 6 giugno 2026;ritenuti i due motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamenteinfondati;rilavato, invero, che la sentenze rescindente aveva invitato il Giudice delrinvio a scrutinare i motivi di appello alla stregua del consolidato principioespresso in sede di legittimità secondo cui l'occultamento delle scritture contabili,per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio aicreditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degliorgani fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma e alternativa – in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quantoquest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati daigià menzionati organi (tra molte, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi,Rv. 279838 – 01);considerato che è entro tale alveo che si è mossa la Corte territoriale, sicchénon si configura alcuna violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.;rilevato, invero, che – a p. 5 della sentenza – il Giudice del rinvio haindividuato più elementi di fatto a sostegno della ravvisabilità del dolo specificoin capo all’imputato (serie sistematica di prelievi in contanti dal conto dellasocietà, ammanchi di merce tant’è che non è stata rinvenuta alcuna giacenza dimagazzino, infine uno stato passivo di circa due milioni di euro), dunque nelpieno rispetto dell’ulteriore principio secondo cui lo scopo di recare danno aicreditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando dispecificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruitosull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamentoomissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 – 01);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;  P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso lasentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Bari, giudicando insede di rinvio su annullamento della Sezione 5 di questa Corte in data 20 marzo2025, ha confermato l’affermazione di responsabilità per il reato di bancarottafraudolenta documentale;letta la memoria depositata in data 6 giugno 2026;ritenuti i due motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamenteinfondati;rilavato, invero, che la sentenze rescindente aveva invitato il Giudice delrinvio a scrutinare i motivi di appello alla stregua del consolidato principioespresso in sede di legittimità secondo cui l'occultamento delle scritture contabili,per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio aicreditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degliorgani fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce unafattispecie autonoma e alternativa – in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),legge fall. – rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quantoquest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone unaccertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati daigià menzionati organi (tra molte, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi,Rv. 279838 – 01);considerato che è entro tale alveo che si è mossa la Corte territoriale, sicchénon si configura alcuna violazione dell’art. 627 cod. proc. pen.;rilevato, invero, che – a p. 5 della sentenza – il Giudice del rinvio haindividuato più elementi di fatto a sostegno della ravvisabilità del dolo specificoin capo all’imputato (serie sistematica di prelievi in contanti dal conto dellasocietà, ammanchi di merce tant’è che non è stata rinvenuta alcuna giacenza dimagazzino, infine uno stato passivo di circa due milioni di euro), dunque nelpieno rispetto dell’ulteriore principio secondo cui lo scopo di recare danno aicreditori può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dallecircostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando dispecificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruitosull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamentoomissivo all'occultamento delle vicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 – 01);ritenuto, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che adetta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione(Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delleammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, ineuro tremila;  P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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