CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 20379/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo il rigetto del ricorso;udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 10 giugno 2025 Corte d'appello di Milano ha confermato lasentenza del Gup del Tribunale di Milano in data 12 dicembre 2023,con la qualeXXXXXXXXXXXXXX, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, era stato condannatoalla pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 14.000 € di multa, oltre alle peneaccessorie di legge e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, in quantoritenuto responsabile del delitto (art. 600 -ter cod. pen.) di produzione di materialepornografico realizzato utilizzando la minore XXXXXXXXXXXXXXXXX, all’epocainfradiciottenne.2.XXXXXXXX, a mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], ha propostotempestivo ricorso per l'annullamento della sentenza, affidato a cinque motivi di seguitoenunciatinei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Col primo, articolato, motivo denuncia, la violazione dell'art. 600 -ter cod. pen.,per essere stato erroneamente interpretato il concetto normativo di utilizzazione della minorepersona offesa, e il correlato vizio di motivazione, illogica e in aperta contraddizione rispettoal contenuto della ordinanza di archiviazione per il delitto di violenza sessuale di cuiall'imputazione originaria.Si deduce, sotto il primo profilo, che l'insegnamento del giudice di legittimità (SezioniUnite n. 4616 del 28 ottobre 2021), da una parte, stabilisce che è configurabile l'utilizzazionedel minore solo quando, a seguito di un accertamento complessivo che va dal contesto sociofamiliare al livello di maturità della persona offesa, siano ravvisabili, in concreto, forme dicoercizione o anche solo di condizionamento, e che, dall'altra, la produzione del materialepornografico è lecita ove non risulti l'utilizzazione e si tratti di un soggetto che, raggiunta l'etàper manifestarlo, abbia prestato un valido consenso; laddove la documentazione acquisita algiudizio abbreviato, in specie le risposte della giovane persona offesa rese nell'incidenteprobatorio del 18 dicembre 2019, escludono qualsiasi forma di utilizzazione, in quantol'iniziativa nella produzione del materiale fotografico, così come nella trasformazione dellarelazione da platonica a sessuale, era stata presa e voluta dalla minore; mentredall'ordinanza di archiviazione disposta dal Gip in relazione al delitto di violenza sessuale(del 16 agosto 2023) emerge che la minore possedeva adeguate competenze testimoniali,buona dotazione cognitiva, era in grado di effettuare un corretto esame della realtà e nonaveva nessuna tendenza a imitare o aderire alle richieste di altre persone.La motivazione del provvedimento impugnato, risulta altresì doppiamente viziatasotto un profilo logico: sia in quanto, nel negare validità al consenso della XXXXXXXXXX sipone in contraddizione con l'archiviazione per il delitto di violenza sessuale, disposta inquanto l'accusa era sprovvista di una ragionevole previsione di condanna, dunque fondatasu una valutazione implicita della validità del consenso prestato dalla minore per i rapportisessuali; sia con riguardo all'accertamento del condizionamento (alternativa, secondol'insegnamento delle Sezioni Unite, alla vera e propria coercizione) della minore, qualepresupposto fondante l'utilizzazione penalmente rilevante ai sensi dell'articolo 600 -ter,comma 1, n. 1), cod. pen., in quanto basato su elementi generici, in violazione dei principistabiliti dalle citate Sez. U del 2021, e comunque sul presunto affidamento qualificato dellaminore al XXXXXXXX da parte della madre, esplicitamente escluso dall'ordinanza diarchiviazione e comunque contraddetto in atti, emergendo fra il ricorrente e la personaoffesa un rapporto sentimentale autentico, senza necessità di estorcere alcunché.2.2. Col secondo motivo, strettamente correlato al primo, denuncia ulterioreviolazione dell'art. 600 -ter cod. pen., quale interpretato dalle Sez. U n. 4616 del 28 ottobre2021, in quanto sarebbe stata esclusa la ricorrenza, nel caso in esame, dell'ipotesi dellapornografia domestica, penalmente irrilevante in presenza di un valido consenso,erroneamente scartato.Richiamato l'insegnamento della Suprema Corte, già esposto sopra, osserva ladifesa che nel caso di specie, come si apprezza in primo luogo dalle risposte puntuali econsapevoli fornite dalla minore nel corso dell'incidente probatorio, ricorrono tutti ipresupposti richiesti in quanto XXXXXXXXXXXXXXXXaveva l'età del consenso sessuale, ilmateriale era stato prodotto di sua iniziativa ed era rimasto nella sfera strettamente privata,dato, quest'ultimo, ricavabile dalla relazione informatica del 23 luglio 2019 che escludevatracce di condivisione; né era altrimenti emersa alcuna forma di offensività per la suaintegrità psicofisica, atteso che si era trattato di una autentica relazione sentimentale,protrattasi tra il 2017 e il 2019, dato quest'ultimo riscontrato dalle lettere che i due innamoratisi erano scambiati.2.3. Col terzo motivo si denuncia il vizio di motivazione, contraddittoria emanifestamente illogica, in ordine al ritenuto rapporto di affidamento e alla valutazione dellemodalità di convincimento della minore persona offesa.Sotto il primo profilo evidenzia il ricorrente che l'aiuto nello studio prestato dalXXXXXXXX alla persona offesa era assolutamente occasionale, limitato alla storia egeografia e comunque la stessa minore ne aveva evidenziato la marginalità rispetto aiplurimi momenti di frequentazione.Risulta poi parimenti censurabile, in quanto illogica, la ritenuta prova delconvincimento, basata su frasi banali, prive di richiami sessuali o contenuti manipolatori, delricorrente, tratte dalle lettere inviate alla minore (“piccolina, mi manchi troppissimo”) esoprattutto, da qui, l’illogicità, bidirezionali, in quanto alle stesse ne corrispondevanoaltrettante, del medesimo tenore, scritte dalla ragazzina; per di più, anche la collocazionetemporale di siffatti bigliettini, la cui unica data certa risale, in realtà, al dicembre 2016, nonappare coerente con l'epoca dei fatti per cui si procede.Ulteriore frizione coi criteri di logicità della motivazione emerge con riferimento allavalutazione del consenso della minore; posto che, anche dalla Corte di merito, ne è statariconosciuta la piena capacità a testimoniare, appare contraddittorio privare di significato lasua dichiarazione di non essere stata obbligata a fare alcunché dall'imputato, tanto più chela giovane aveva chiaramente dimostrato, ad esempio trasferendosi dal padre contro ilvolere della madre, capacità di opposizione e una personalità tutt'altro che remissiva.2.4. Col quarto motivo denuncia la carenza e insufficienza della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto.Si censura il provvedimento impugnato per non avere motivato in ordine alla volontàdi impiegare la minore per la produzione di materiale pornografico, atteso che lo stesso eradestinato esclusivamente all'uso privato nell'ambito di una relazione sentimentale stabile eduratura.2.5. Col quinto motivo si denuncia la violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. e ilcorrelato vizio di motivazione, in ordine alla denegata applicazione delle attenuanti generichenella massima estensione, nonostante la sussistenza di plurimi elementi favorevoli e lacontenuta gravità del fatto, con conseguente violazione del principio di proporzionalità dellapena.Si lamenta in particolare che, nonostante al fine di cui all'articolo 62 -bis cod. pen. ilgiudice sia chiamato a valutare la globalità della condotta e la personalità dell'imputato, nonsono stati minimamente valorizzati dalla Corte i plurimi elementi favorevoli, costituitidall’incensuratezza dell'imputato, dal ridotto numero di immagini rinvenute, dallapermanenza del materiale nella sfera strettamente privata, dalla natura della relazione e delcontesto affettivo in cui sono avvenuti i fatti, dal comportamento processuale dell'imputato,dall'assenza di precedenti penali specifici e dalla stessa personalità dell'imputato, del tuttoestraneo a qualsivoglia tendenza predatoria nei confronti dei minori, a differenza di casisimili noti alle cronache.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo, articolato, motivo col quale si lamenta l'erronea valutazione dellatestimonianza della persona offesa, resa nell'incidente probatorio del 18 dicembre 2019, inordine alla validità del consenso prestato alla produzione del materiale pornografico e lacontraddittorietà dell'apparato motivazionale rispetto alla disposta archiviazione per il delittodi violenza sessuale ai danni della medesima, è inammissibile per aspecificità intrinseca.1.1. Difatti, anche accantonata la questione della rilevanza della ipotizzatacontraddizione fra la sentenza resa dalla Corte d'appello e un atto del procedimento e deinoti limiti alla cognizione della Corte di Cassazione, cui è precluso ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivodel giudice di merito (vedi Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556 - 01; Sez. 1, n.45331 del 17/02/2023, Rv. 285504 - 01; Sez. 6,n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01), entrambi iprofili dedotti fanno riferimento al contenuto di atti, il decreto di archiviazione e il verbaledell'incidente probatorio, quest'ultimo in alcuni brevi passaggi frammentariamente trascritto,che non risultano puntualmente allegati o riprodotti nel ricorso e dei quali nemmeno è statochiesto alla cancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimento nelfascicolo.1.2. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp. att. cod. proc.pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione ilprincipio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, daparte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessarial'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso ilprovvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) egrava, comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettiva trasmissionedegli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioni ritenute necessarie (Sez. 3, n.32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).2. Il secondo e il terzo motivo, da trattare unitariamente, in quanto entrambiinvestono la questione delle modalità di induzione e dell'esistenza o meno o meno di unvalido consenso, sono, nei limiti dell'esposizione che segue, fondati.2.1. Va, in primo luogo, ribadito, con riguardo al perimetro della contestataproduzione di materiale pornografico, di cui all’art. 600 -ter, comma 1, n. 1), cod. pen.,quanto già affermato da Sez. U, n. 51815 del 2018, e successivamente fatto proprio da Sez.U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, che "il discrimine fra il penalmente rilevante e ilpenalmente irrilevante ...non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilitàdell'utilizzazione". È quindi possibile affermare che, dalla sfera applicativa della previsionedel primo comma dell'art. 600 -ter, cod. pen. fuoriesce soltanto la produzione di materialepornografico realizzato senza la "utilizzazione" del minore e con il consenso espresso dacolui che abbia raggiunto l'età per manifestarlo (Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022,Rv. 282718 - 04); laddove il termine "utilizzazione" sta ad indicare la condotta di chimanovra, adopera, strumentalizza o sfrutta il minore servendosi dello stesso e facendoneuso nel proprio interesse, piegandolo ai propri fini come se fosse uno strumento, mentre, conriferimento al secondo aspetto, sono richiesti al giudice un attento e rigoroso accertamentodel contesto in cui è stato espresso il consenso del minore ed una verifica specifica perescludere che lo stesso sia stato inficiato da condizionamenti.2.2. L'art. 609 -quater cod. pen., secondo quanto rilevato dalle Sez. U n. 4616 del2021, già consente di evidenziare, nella affine materia degli atti sessuali con minorenne, unaserie di contesti nei quali la volontà del minore deve ritenersi certamente coartata e,pertanto, nel caso in cui ricorrano le condizioni di approfittamento, di abuso di poteri o difiducia al momento della richiesta formulata al minore di riprendere o registrare immaginidella sua sfera sessuale, si versa certamente in ipotesi di "utilizzazione" del medesimo; ilcontesto normativo del Capo III, Titolo XII impone poi di aggiungere alla elencazione dei casinei quali la volontà del minore non può essere ritenuta scevra da condizionamenti, anchequello, peraltro estraneo al contesto in disanima quale esposto nella sentenza impugnata,della dazione o della promessa di denaro in cambio dell'attività di ripresa o di registrazionedelle immagini e l'approfittamento delle condizioni di natura economica del minore. Anche lecondotte squisitamente induttive, che si differenziano dalla mera istigazione in quanto ladeterminazione del minore dipende esclusivamente dalla condotta dell'agente, rilevano perla nozione di "utilizzazione", che a sua volta non può prescindere dalla valutazione dellamaturità del minore fondata su una specifica analisi dei fattori di condizionamento della suavolontà nell'assentire alle richieste dell'adulto.Premesso che non è possibile pervenire ad una assimilazione del minoreinfraquattordicenne a quello infradiciottenne, è indubbio che, anche per quest'ultimo, èelevato il rischio di condizionamento per il grado di maturità necessariamente limitato inquella fase dello sviluppo psico-fisico, per cui l'accertamento sulla "utilizzazione" deveessere particolarmente rigoroso.2.3. Tale verifica è indispensabile sia in presenza di una relazione tra minori, che,come nel caso in esame, tra adulto e minore.Gli insegnamenti esposti impongono in specie di verificare che l'adulto non abbiavinto le resistenze del minore inducendolo a superare le proprie riluttanze tramite tecniche dimanipolazione psicologica e di “seduzione affettiva”, sfruttando la superiorità in termini dietà, esperienza, posizione sociale o la condizione di inferiorità del minore. Quest'ultimoinfatti, nell'ambito della relazione, è suscettibile di essere esposto a varie forme dicondizionamento che includono il "ricatto affettivo", potendo l'adulto fare leva sulla pauradell'abbandono, sul "senso del dovere", sulla colpevolizzazione del rifiuto o su paragoniimpropri, per raggiungere il proprio obiettivo. È inoltre importante verificare che il minore nonsia rimasto vittima, nell'assentire alle richieste dell'adulto, di minacce velate o di altrepressioni subdole o insidiose.È poi necessario assicurare che il consenso del minore, ove sussista, sia statoeffettivamente consapevole e libero, scevro, cioè, da influenze da parte dell'adulto derivantida abuso o approfittamento delle condizioni del minore stesso (si veda anche Sez. 3, n.39124 del 20/02/2024, Rv. 286925 - 01, per l’ipotesi di consenso carpito mediante l'ingannodella sostituzione di persona).Deve considerarsi infine che il consenso del minore all'atto sessuale non include diper sé anche quello alla registrazione dell'attività o alle riprese di carattere intimo di naturapornografica; che detto consenso, ove sussista, deve avere riguardo alla successivaconservazione delle immagini da parte di chi le ha realizzate nell'ambito della relazione o delrapporto.2.4. Nel caso in esame, pur considerato che la contestazione non contemplaesplicitamente alcuna forma costrittiva, per cui tutte le argomentazioni difensive attinentiquesto aspetto sono prive di concreto rilievo, in quanto il fatto, quale ritenuto nei due gradi dimerito, ha riguardo ad una condotta di induzione, la prova dell'attività induttiva si fondatuttavia su una motivazione scarna e intrinsecamente contraddittoria.Va preliminarmente evidenziato che, nonostante l'originaria contestazione avesse unperimetro temporale più ampio, i fotogrammi concretamente rinvenuti nel dispositivo IPhone-X utilizzato dall'imputato sono costituiti da una serie di immagini datate 18 aprile 2019 e daalcune fotografie, della minore e dell'imputato nudi su un letto, e ulteriori brevi video(XXXXXX -1, XXXXXX -2 e XXXXXX -3, peraltro nemmeno di veri e propri nudi, dato che lagiovane donna, secondo quanto riportato, indossava le mutande) del 19 aprile 2019, da unoscreenshot, salvato il 25 settembre 2018. Il fatto quale ritenuto dalla Corte territoriale sicolloca quindi nell'aprile del 2019, oltre al suddetto screenshot del settembre 2018,quest'ultimo, secondo quanto parimenti affermato dai giudici di merito, peraltro ritraente unaragazza neppure individuata con certezza nell'odierna persona offesa (si veda a pag. 2 dellasentenza impugnata).Ebbene, al di là della generica valorizzazione, come si è detto, non necessariamenteindicativa di un'attività induttiva, della differenza d'età nell'ambito di un rapporto con laminore che si protraeva da anni, la prova della induzione, presupposto, per quanto si è detto,della utilizzazione penalmente rilevante, si incentra su alcuni scambi epistolari intervenuti frail ricorrente e la persona offesa, non esattamente collocati nel tempo e, comunque, secondoquanto affermato dai giudici di merito, intervenuti in un contesto spazio temporale diverso daquello dei fatti in contestazione.Gli stralci delle lettere quali riportati nella sentenza impugnata non recano, comerimarcato dal ricorrente, che assume si collochino intorno al 2016, una datazione precisa,tuttavia, avuto riguardo al complessivo sviluppo della vicenda, lo scambio epistolare risultadichiaratamente collocato a partire dal momento in cui la madre della ragazzina, accortasidel legame della minore con l'imputato, l'aveva privata del telefono cellulare (all'incirca sinoal compimento del quattordicesimo anno di età, secondo quanto risulta riportato, in nota, apag. 5) facendo sorgere così la necessità dello scambio dei predetti bigliettini, reso possibiledal fatto che l'imputato e la madre della minore, alla quale era all'epoca affidata, vivesseronello stesso stabile condominiale, nel cui sottoscala venivano occultate le suddette missive(si veda a pag. 5).Di converso le foto e i brevi video in contestazione, oltre a recare una precisadatazione, riguardano un diverso periodo in cui certamente i due non vivevano più nellostesso palazzo, come risulta dalle sentenze, la minore essendosi trasferita a vivere a casadel padre e anche l'imputato avendo cambiato residenza; oltretutto la giovane personaoffesa, al momento, aveva certamente la disponibilità di un proprio apparecchio cellulare, sulquale, tra l'altro, sono state anche ritrovate alcune delle immagini del 19 aprile 2019, per cuiè di tutta evidenza che la corrispondenza epistolare, a prescindere dalla valutazione del suocontenuto, presenta una significativa anacronia, in alcun modo considerata e ponderata nelragionamento della Corte di merito, rispetto al fatto che attraverso la stessa si intendeprovare; dunque mal si presta, di per sé sola, non essendo stati individuati, negli stessidevice analizzati, coevi messaggi, chat o conversazioni attuali dai quali trarre il medesimoconvincimento, a comprovare la componente induttiva della condotta in contestazione.2.5. Deve dunque precisarsi - quale principio di diritto cui la Corte di appello dovràai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 600 -ter cod. pen., presuppone un'approfonditavalutazione del contesto di riferimento, dell'età, della maturità, dell'esperienza e dello stato didipendenza del minore, da cui la dimostrazione di un significativo differenziale di potere, taleda integrare forme di coercizione o di condizionamento della volontà e, in ultima analisi, diutilizzazione del minore stesso, esclusa l’alternativa prospettazione della cosiddetta"pornografia domestica" (oltre la già citata, Sez. U, n. 4616 del 28/10/2021, dep. 2022, Rv.282718, si veda da ultimo Sez. 3, n. 32175 del 18/06/2025, Rv. 288613 – 01).3. La quarta doglianza, con cui si lamentano carenze motivazionali in ordine allasussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascritto, involge una questione non devolutain grado di appello, come si può apprezzare anche dalla sintesi dei motivi d'appello nei qualila stessa non compare. Il motivo è pertanto certamente inammissibile in quanto presentatofuori dai casi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606,comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini, Rv.256631; si vedano, quali ulteriori applicazioni di detto principio, Sez. 2, n. 43849 del29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Rv. 269368 - 01; Sez. 2, n.6131 del 29/01/2016, Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162 del 27/04/2015, Rv. 263824; Sez. 3, n.3445 del 17/12/2008, Rv. 242169), che trova la sua "ratio" nella necessità di evitare chepossa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado conriguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché nonsegnalato con i motivi di gravame.4 Le predette statuizioni assorbono l'ulteriore doglianza riguardante l'applicazionedella riduzione per le riconosciute attenuanti generiche in misura inferiore a quella massimadi un terzo.5. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata adaltra Sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio in ordine ai profili dianziindicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte diappello di Milano.Così è deciso, 18/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.