CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 17360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29612 R.G.anno 2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentatoe difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat o presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; controricorrente avverso la sentenza n. 455/2020 del 3 febbraio 2020 della Corte di appello di Napoli. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVASez. I–RG 29612/2020 camera di consiglio8.5.2024 1. ─ Con citazione notificata il 31 ottobre 2014 [OSCURATO:SOCIETA]., in seguito assoggettata a fallimento, ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Sienas.p.a. innanzi al Tribunale di Napoli chiedendo di accertarsi la nullità parziale di un contratto di conto corrente e di condannarsi l'istituto di credito alla restituzione di quanto da questo indebitamente percepito a titolo di interessi ultralegaliecapitalizzazione trimestrale, oltre che di commissioni e spese non convenuti. Nella resistenza della banca il Tribunale ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore del fallimento, della somma di euro 141.626,30, oltre interessi. 2. ─ La pronuncia è stata impugnata da entrambe le partiavanti alla Corte di appello di Napoli , la quale ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado condannandoBanca Monte dei [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della minor somma di euro 61.927,90, «oltre interessi legali, capitalizzazione e maggior danno da svalutazione». 3. ― R icorre per c assazione, con tre motivi, il [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] che ha depositato memoria. 4. ― Co l primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazionedell’art. 16-bis, comma 7, d.l. n. 179/2012, nonché la nullità della sentenza e del procedimento. La censura investe la declaratoria di inammissibilità dell'appello incidentale del Fallimento : rileva il ricorrente che la propria costituzione nel giudizio di appello avvenne non il 4 marzo 2018, come riportato nella sentenza impugnata ma il 1 marzo dello stesso anno,e dunque nel rispetto del termine cui era assoggettatoil gravame . Si osserva , in particolare , che la ricevuta di consegna del deposito telematico della comparsa di costituzione recante appello incidentale riportava la suddetta data del 1 marzo 2018. Il secondo mezzo, formulato in via condizionata al mancato accoglimento del primo, prospetta la nullità della sentenza o del procedimento per motivazioneapparente oltre che la violazione o falsa Sez. I–RG 29612/2020 camera di consiglio8.5.2024 applicazionedegli artt. 1350, 1284 e 1419 c.c.. E’ impugnato il capo della sentenza in cui si afferma essere stat i regolarmente pattuiti gli interessi debitori. Sostiene il ricorrente che la decisioneresadalla Corte di Napoli sarebbe, sul punto , m eramente apparente ; deduce, inoltre, che ai fini della valida pattuizione di interessi ultralegali sarebbe necessario che il documento contrattuale sia sottoscritto anche dal soggetto legittimato ad impegnare la banca, così come dispostodall’art.1284 c.c.: in tal senso, la scrittura privata prodotta, recante la sola firma del correntista, non giustificherebbe la pattuizione di interessi ultralegali. Col terzo motivo, svolto in via subordinata rispetto al primo e al secondo, si lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente oltre che la violazione o falsa applicazionedegli artt. 117, comma 6, t.u.b., 1346, 1419, 1362 c.c. e 12 preleggi. Si censura la sentenza impugnata nel passaggio, sopra richiamato, afferente la pattuizione degli interessi debitori. Secondo la parte ricorrente le intercorse pattuizioni risulterebbero care nti di trasparenza , essendo assolutamente incerto il campo di applicazione delle medesime, contenute nei contratti del 9 aprile1998 e del 28 m arzo 2000 . Assume, ancora, il Fallimento istante che la Corte distrettuale sarebbe incorsa in errore nell'applicazione dei canoni normativi ermeneutici violando , in particolare, il disposto dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 12 preleggi: il patto sugli interessi ultralegali contenuto nei richiamati contratti avrebbe infatti natura privatistica, onde non sarebbe consentito il ricorso all'analogia. 5. ― Con le proprie memorie entrambe le parti hanno dato atto di una sentenza della Corte di appello di Napoli che ha definito l’impugnazione perrevocazione proposta avverso la stessa pronuncia che qui viene in esame; hanno poi precisato che la decisione sull a revocazione è stata investita da un ricorso per cassazion e : questo risultatuttora pendente. Sez. I–RG 29612/2020 camera di consiglio8.5.2024 6. ─ Ciò posto, i ricorsi per cassazione contro la decisione di appello e contro quella che decide l'impugnazione per revocazione avverso la prima vanno riuniti in caso di contemporanea pendenza in sede di legittimità nonostante si tratti di due gravami aventi ad oggetto distinti provvedimenti, atteso che la connessione esistente tra le due pronunce giustifica l'applicazione analogica dell'art. 335 c.p.c., potendo risultare determinante sul ricorso per cassazione contro la sentenza di appello l'esito di quello riguardante la sentenza di revocazione (per tutte: Cass. 6 luglio 2022, n. 21315). P.Q.M. La Corte rinvia il giudizio a nuovo ruolo, onde consentire la riunionedei gi