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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2026

Cassazione n. 21847/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 18343/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 13 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA] in forzadi titoli esecutivi, esperì vittoriosamente azione revocatoria ex art.2901 cod. civ. dell’atto di compravendita di beni immobili alienati dallasua debitrice a [OSCURATO:PERSONA].Annotata nel maggio 2016 la sentenza di accoglimento dellarevocatoria, nel febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] iscrisse neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ipoteca giudiziale sui beni oggetto dell’attorevocato e successivamente (nel luglio 2019) promosse espropriazioneai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. in danno di [OSCURATO:PERSONA].Nella procedura espropriativa spiegarono intervento, quali creditorichirografari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] (inproprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA].2.

Aggiudicato e trasferito il compendio pignorato, in sede didistribuzione del ricavato sorse controversia in ordine alla collocazionedi [OSCURATO:PERSONA], da questi rivendicata con grado ipotecario.Con ordinanza del 31 luglio 2022, il giudice dell’esecuzione risolsela controversia distributiva negando l’attribuzione del grado ipotecarioed approvando il progetto di distribuzione elaborato dal delegato.3.

Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] dispiegòopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ..Celebrata secondo la scansione bifasica tipicamente connotantedetta tipologia di giudizi, la opposizione è stata accolta dalla decisionein epigrafe indicata, con annullamento dell’ordinanza opposta.Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale capitolino ha ritenutoche «il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto accertareincidentalmente la nullità dell’iscrizione ipotecaria giudiziale perviolazione dell’art. 2828 cod. civ.: essa, infatti, era opponibile alpignoramento poiché anteriormente iscritta, tra l’altro, dal creditorepignorante e doveva considerarsi tale sino a che non ne fosse statadichiarata giudizialmente la nullità con sentenza passata in giudicato,r.g. n. 3524/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026che ne avesse ordinato conseguentemente anche la cancellazione», percui, mancando nel caso una sentenza definitiva di accertamento dellainvalidità dell’ipoteca, «nel progetto di distribuzione [OSCURATO:PERSONA] AlessandroPietro doveva essere considerato creditore privilegiato secondo il gradodell’ipoteca di cui egli godeva al momento della sua approvazione».4.

Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (inproprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosiad un unico motivo.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Non svolgono difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2822, 2828, 2901 e 2902 cod. civ. nonché dell’art. 512 cod. proc. civ..Il motivo sviluppa un duplice ordine di censure.Innanzitutto, parte ricorrente sostiene che «il G.E. chiamato adirimere una controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. inrelazione proprio alla sussistenza o meno di una causa di prelazione tracreditori concorrenti al riparto, deve decidere in ordine alla validità omeno dell’ipoteca vantata da un creditore come “via privilegiata” allapropria soddisfazione patrimoniale»: dovere precipuo del giudice èquello di accertare la «sussistenza, validità ed efficacia dei presupposti(i.e. della cause di prelazione vantate da un creditore a detrimento diun altro concorrente)» della graduazione tra i concorrenti.Sotto il profilo sostanziale, poi, assume che, ai sensi dell’art. 2818cod. civ., «l’ipoteca giudiziale può essere iscritta sui beni del debitoree non (come nel caso di specie) di terzi», con derivante invalidità dellaipoteca iscritta su un bene non del debitore.r.g. n. 3524/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026Premesso che «lo scopo dell’azione pauliana è quello di ripristinarela garanzia patrimoniale generica del debitore, senza determinare ilrientro del bene oggetto dell’atto di disposizione nel patrimonio deldebitore stesso» conclude nel senso che «non è possibile iscrivereipoteca giudiziale sul bene oggetto dell’atto dispositivo poi revocato,per crediti vantati nei confronti del debitore, perché il compendio nonè del debitore e non lo sarà mai nemmeno per l’effetto dellaannotazione della sentenza che ha accolto la domanda revocatoria».2.

Il motivo è fondato, sotto ambedue i profili.2.1.

Nella fase distributiva di una espropriazione immobiliare, lacontestazione ad opera di un creditore circa l’esistenza, la validità ol’efficacia della causa di prelazione da altro creditore rivendicata integrauna tipica ipotesi di controversia ex art. 512 cod. proc. civ.: essaconcerne il diritto, a carattere processuale, di partecipare alladistribuzione del ricavato (sul tema, Cass. 31/05/2023, n. 15439;Cass. 31/12/2025, n. 34964) sub specie di collocazione dei creditoriconcorrenti nell’ordine di graduazione dei crediti da soddisfare.Se il thema decidendum della controversia distributiva è costituitodal c.d. diritto al concorso, l’accertamento sul diritto sostanziale dicredito o sulla prelazione oggetto della contestazione configura in dettogiudizio una questione pregiudiziale, conosciuta e decisa incidentertantum dal giudice investito della lite, all’unico fine di statuire sul dirittodi partecipare alla distribuzione del ricavato.Ha pertanto errato il giudice territoriale nell’affermare che «il g.e.non avrebbe potuto accertare incidentalmente la nullità dell’iscrizioneipotecaria giudiziale»: tale essendo, invece, proprio il compito devolutoal giudice investito, nelle forme di cui all’art. 512 cod. proc. civ., di unacontestazione sul «grado» dei crediti concorrenti da soddisfare, senzanecessità, stante la non configurabilità di un rapporto di pregiudizialità– dipendenza, di subordinare la decisione sulla opposizione distributivar.g. n. 3524/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026all’esito (tampoco definitivo) di un separato ed autonomo giudizio dicognizione sulla validità della causa legittima di prelazione.La sentenza impugnata va dunque cassata per aver fondato ladecisione (di accoglimento dell’opposizione) sulla inesistenza di un«vaglio giudiziale definitivo» sulla validità o meno dell’ipoteca giudizialeiscritta da [OSCURATO:PERSONA], verifica che, come chiarito, andavainvece condotta in seno alla causa ex art. 512 cod. proc. civ. ed ai finidella decisione sulla stessa.2.2.

A siffatto accertamento può procedersi in questa sede, nonoccorrendo l’acquisizione di ulteriori elementi di fatto, ed addivenirsialla decisione nel merito della opposizione.Come precisato nella impugnata sentenza, «è fatto pacifico e noncontestato che [OSCURATO:PERSONA] abbia iscritto ipoteca giudizialeper garantire i propri crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 23febbraio 2017, quando ormai i beni, su cui sarà successivamentetrascritto il pignoramento il 15 luglio 2019, erano già transitati nelpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA] con atto di compravendita del 29 marzo2010, dichiarato inefficace nei confronti del creditore ex art. 2901 cod.civ. con sentenza annotata il 3 maggio 2016».2.2.1.

Punto dirimente consiste nella validità di tale ipoteca.Su una situazione analoga, questa Corte ha già avuto modo diesprimersi in un precedente arresto, con cui è stato affermato che: «ènulla l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale su beni immobili già di proprietàdel debitore, ma da lui venduti anteriormente all’iscrizione, e non puòprodurre effetti neppure se sia stata accolta la domanda revocatoria,proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dal creditore, per ottenere ladichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita» (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9774).A tale principio di diritto va data continuità, in appresso soltantopiù diffusamente esplicandone i presupposti fondativi.r.g. n. 3524/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/20262.2.2.

La regula iuris trae innanzitutto alimento da un’esegesiancorata alla lettera del dato positivo.Con convergente formulazione testuale, l’art. 2818 («ogni sentenzache porta condanna […] è titolo per iscrivere ipoteca sui beni deldebitore») e l’art. 2828 cod. civ. («l’ipoteca giudiziale si può iscriveresu qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che glipervengono successivamente alla condanna, a misura che egli liacquista»), sanciscono, quale condizione per la legittima iscrizione diipoteca giudiziale, l’appartenenza al patrimonio del debitore del benecolpito dalla formalità (o il suo successivo acquisto): e coerentementeperciò l’art. 2822 prevede che, salve deroghe qui non pertinenti,l’iscrizione di ipoteca su beni altrui non è «validamente presa».Le trascritte disposizioni, oltre a specificare il principio di specialitàdella garanzia ipotecaria sancito in via generale dall’art. 2809 cod. civ.,costituiscono coerente corollario dell’articolazione su base personaledel sistema di pubblicità immobiliare vigente nel nostro ordinamento.2.2.3.

Depongono poi nel senso anzidetto considerazioni relativealla natura ed allo scopo dell’azione revocatoria.L’azione disciplinata dall’art. 2901 cod. civ. (altresì denominata, inossequio alla tradizione romanistica, actio pauliana) assolve la funzionedi ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimoniodel debitore ex art. 2740 cod. civ.: scopo di detta azione è, in ultimaanalisi, la tutela del credito, realizzata rendendo possibile l’eserciziodell’azione esecutiva o cautelare su beni che, essendo fuoriusciti dalpatrimonio del debitore, non potrebbero più costituire oggetto dellaresponsabilità patrimoniale di cui al citato art. 2740 cod. civ..Ma questo obiettivo non viene perseguito dal legislatore costruendoun rimedio con finalità ed effetti restitutori: l’azione revocatoria, purfelicemente esperita, non travolge o invalida il negozio di disposizionecompiuto dal debitore né riconduce il bene entro il suo patrimonio maproduce in favore del creditore attore, attraverso una pronuncia dir.g. n. 3524/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026natura costitutiva, un’inefficacia relativa e con valenza retroattiva,dell’atto dispositivo (ex plurimis, Cass. 15/02/2011, n. 3676; Cass.23/05/2014, n. 11491; Cass.11/06/2021, n. 16614).In altri termini, l’atto di disposizione compiuto dal debitore, benchérevocato, rimane pur sempre valido e produttivo dei suoi effetti tipici(in primis, trasferire o costituire il diritto in capo all’avente causa): neviene invece accertata l’inefficacia nei soli confronti dei creditori chehanno esperito l’actio pauliana, i quali vengono abilitati, per soddisfarele proprie ragioni verso il debitore, ad iniziative esecutive nei confrontidell’avente causa di questi (l’espropriazione contro il terzo proprietarioex art. 602 cod. proc. civ.) sul bene attinto dalla revocatoria, come sela consistenza patrimoniale del debitore stesso (la «garanzia generica»di cui all’art. 2740 cod. civ.) fosse rimasta inalterata.L’iscrizione dell’ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio deldebitore con atto trascritto prima dell’iscrizione non è «validamentepresa», siccome eseguita contro un soggetto diverso dal titolare deldiritto dominicale, e non è suscettibile di acquisire ex post validità aseguito dell’accoglimento di una revocatoria intentata medio tempore,anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi geneticiinficianti la formalità costitutiva della garanzia reale.2.3.

A diversa conclusione non induce la pronuncia di legittimitàinvocata dal controricorrente, ovvero Cass. 23/09/2004, n. 19131, cosìmassimata dall’Ufficio: «l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione diricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimoniodel suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo delsuo credito e la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quantol’atto dispositivo è viziato sin dall’origine; pertanto, qualora sia accoltala domanda, deve ritenersi valida l’ipoteca che il creditore abbia iscrittosuccessivamente al compimento dell’atto dispositivo ed anteriormentealla proposizione dell’azione revocatoria e il grado dell'ipoteca è quellodella sua iscrizione».r.g. n. 3524/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026La trascritta massima, tuttavia, non rispecchia, nella sua interezza,la peculiarità della vicenda esaminata in quell’occasione, costituita (cosìcome nel caso scrutinato da Cass. 07/03/2017, n. 5631, che egualeprincipio di diritto applica) dalla validità di un’ipoteca iscritta su benigià costituiti in fondo patrimoniale con l’atto successivamente oggettodella revocatoria con esito positivo.Il fulcro della decisione si coglie invece nell’affermazione per cui «ilvincolo (ipoteca) è acceso su beni che per effetto dell’accoglimentodell’azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come sel’atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo diinespropriabilità per il creditore vittorioso, e l’ipoteca dal medesimoiscritta conserva la sua piena validità ed efficacia».Rispetto alla fattispecie decisa da Cass. n. 9774 del 1995 (analogaa quella oggi in vaglio) emerge allora chiaro il discrimen: qui l’atto didisposizione non importa il trasferimento della proprietà sul bene afavore di terzi, ma è un mero atto di costituzione di un vincolo didestinazione con l’effetto di limitare la espropriabilità dei beni cosìasserviti, che restano però nel patrimonio del debitore.Non determinandosi in tal guisa un mutamento nella titolarità deldiritto dominicale, non viene incisa la condizione di appartenenza deibeni al debitore prescritta per la validità dell’iscrizione dell’ipotecagiudiziale, sicché questa è «validamente presa» pur se effettuata dopol’atto di costituzione del fondo patrimoniale (o vincolo di destinazione)pregiudizievole delle ragioni creditorie, oggetto dell’actio pauliana.In tal caso, infatti, l’effetto del felice esito di tale azione è l’acquistodella piena efficacia dell’ipoteca, cioè a dire rendere inopponibile alcreditore vittorioso il vincolo di destinazione, aprendo così le porte aduna (non limitata alle sole obbligazioni non contratte per i bisognifamiliari) espropriazione per dir così «ordinaria» in danno del debitore,dal cui patrimonio i beni non sono mai fuoriusciti.r.g. n. 3524/2024Cons. est.

Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/20263.

Ribadita conclusivamente la regula iuris già elaborata da Cass.n. 9774 del 1995 - ma con la precisazione che deve correttamentediscorrersi di invalidità, e non già di nullità, dell’ipoteca iscritta su beninon del debitore -, la sua applicazione al caso di specie, svoltosi in fattocome sopra (§ 2.2.) descritto, conduce all’accertamento dellainvalidità, ai fini della risoluzione della controversia distributiva, dellaipoteca giudiziale iscritta da [OSCURATO:PERSONA] a carico di RitaBellagamba sugli immobili poi aggrediti ai sensi dell’art. 602 cod. proc.civ. contro il terzo proprietario [OSCURATO:PERSONA].Va pertanto rigettata l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del g.e. del31 luglio 2022, che negava il grado ipotecario al credito dello stesso.4.

L’apparente antinomia esistente tra i precedenti di legittimità -che soltanto in questa sede si è potuto dirimere dopo un esamefunditus delle rispettive fattispecie - giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, ovverodell’unico grado di merito e del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito la causa, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza resa il 31 luglio 2022 dalgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio,in ogni suo grado.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3524/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:PERSONA],rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv.- controricorrente -nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]- intimati -avverso la sentenza n. 18343/2023 del [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 13 dicembre 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 9aprile 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/20261. [OSCURATO:PERSONA], creditore di [OSCURATO:PERSONA] in forzadi titoli esecutivi, esperì vittoriosamente azione revocatoria ex art.2901 cod. civ. dell’atto di compravendita di beni immobili alienati dallasua debitrice a [OSCURATO:PERSONA].Annotata nel maggio 2016 la sentenza di accoglimento dellarevocatoria, nel febbraio 2017 [OSCURATO:PERSONA] iscrisse neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] ipoteca giudiziale sui beni oggetto dell’attorevocato e successivamente (nel luglio 2019) promosse espropriazioneai sensi dell’art. 602 cod. proc. civ. in danno di [OSCURATO:PERSONA].Nella procedura espropriativa spiegarono intervento, quali creditorichirografari di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] (inproprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA].2. Aggiudicato e trasferito il compendio pignorato, in sede didistribuzione del ricavato sorse controversia in ordine alla collocazionedi [OSCURATO:PERSONA], da questi rivendicata con grado ipotecario.Con ordinanza del 31 luglio 2022, il giudice dell’esecuzione risolsela controversia distributiva negando l’attribuzione del grado ipotecarioed approvando il progetto di distribuzione elaborato dal delegato.3. Avverso detta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] dispiegòopposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ..Celebrata secondo la scansione bifasica tipicamente connotantedetta tipologia di giudizi, la opposizione è stata accolta dalla decisionein epigrafe indicata, con annullamento dell’ordinanza opposta.Per quanto ancora qui d’interesse, il Tribunale capitolino ha ritenutoche «il giudice dell’esecuzione non avrebbe potuto accertareincidentalmente la nullità dell’iscrizione ipotecaria giudiziale perviolazione dell’art. 2828 cod. civ.: essa, infatti, era opponibile alpignoramento poiché anteriormente iscritta, tra l’altro, dal creditorepignorante e doveva considerarsi tale sino a che non ne fosse statadichiarata giudizialmente la nullità con sentenza passata in giudicato,r.g. n. 3524/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026che ne avesse ordinato conseguentemente anche la cancellazione», percui, mancando nel caso una sentenza definitiva di accertamento dellainvalidità dell’ipoteca, «nel progetto di distribuzione [OSCURATO:PERSONA] AlessandroPietro doveva essere considerato creditore privilegiato secondo il gradodell’ipoteca di cui egli godeva al momento della sua approvazione».4. Ricorrono uno actu per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (inproprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosiad un unico motivo.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA].Non svolgono difese nel giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] eGiovanni [OSCURATO:PERSONA].Le parti hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli artt.2822, 2828, 2901 e 2902 cod. civ. nonché dell’art. 512 cod. proc. civ..Il motivo sviluppa un duplice ordine di censure.Innanzitutto, parte ricorrente sostiene che «il G.E. chiamato adirimere una controversia distributiva ex art. 512 cod. proc. civ. inrelazione proprio alla sussistenza o meno di una causa di prelazione tracreditori concorrenti al riparto, deve decidere in ordine alla validità omeno dell’ipoteca vantata da un creditore come “via privilegiata” allapropria soddisfazione patrimoniale»: dovere precipuo del giudice èquello di accertare la «sussistenza, validità ed efficacia dei presupposti(i.e. della cause di prelazione vantate da un creditore a detrimento diun altro concorrente)» della graduazione tra i concorrenti.Sotto il profilo sostanziale, poi, assume che, ai sensi dell’art. 2818cod. civ., «l’ipoteca giudiziale può essere iscritta sui beni del debitoree non (come nel caso di specie) di terzi», con derivante invalidità dellaipoteca iscritta su un bene non del debitore.r.g. n. 3524/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026Premesso che «lo scopo dell’azione pauliana è quello di ripristinarela garanzia patrimoniale generica del debitore, senza determinare ilrientro del bene oggetto dell’atto di disposizione nel patrimonio deldebitore stesso» conclude nel senso che «non è possibile iscrivereipoteca giudiziale sul bene oggetto dell’atto dispositivo poi revocato,per crediti vantati nei confronti del debitore, perché il compendio nonè del debitore e non lo sarà mai nemmeno per l’effetto dellaannotazione della sentenza che ha accolto la domanda revocatoria».2. Il motivo è fondato, sotto ambedue i profili.2.1. Nella fase distributiva di una espropriazione immobiliare, lacontestazione ad opera di un creditore circa l’esistenza, la validità ol’efficacia della causa di prelazione da altro creditore rivendicata integrauna tipica ipotesi di controversia ex art. 512 cod. proc. civ.: essaconcerne il diritto, a carattere processuale, di partecipare alladistribuzione del ricavato (sul tema, Cass. 31/05/2023, n. 15439;Cass. 31/12/2025, n. 34964) sub specie di collocazione dei creditoriconcorrenti nell’ordine di graduazione dei crediti da soddisfare.Se il thema decidendum della controversia distributiva è costituitodal c.d. diritto al concorso, l’accertamento sul diritto sostanziale dicredito o sulla prelazione oggetto della contestazione configura in dettogiudizio una questione pregiudiziale, conosciuta e decisa incidentertantum dal giudice investito della lite, all’unico fine di statuire sul dirittodi partecipare alla distribuzione del ricavato.Ha pertanto errato il giudice territoriale nell’affermare che «il g.e.non avrebbe potuto accertare incidentalmente la nullità dell’iscrizioneipotecaria giudiziale»: tale essendo, invece, proprio il compito devolutoal giudice investito, nelle forme di cui all’art. 512 cod. proc. civ., di unacontestazione sul «grado» dei crediti concorrenti da soddisfare, senzanecessità, stante la non configurabilità di un rapporto di pregiudizialità– dipendenza, di subordinare la decisione sulla opposizione distributivar.g. n. 3524/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026all’esito (tampoco definitivo) di un separato ed autonomo giudizio dicognizione sulla validità della causa legittima di prelazione.La sentenza impugnata va dunque cassata per aver fondato ladecisione (di accoglimento dell’opposizione) sulla inesistenza di un«vaglio giudiziale definitivo» sulla validità o meno dell’ipoteca giudizialeiscritta da [OSCURATO:PERSONA], verifica che, come chiarito, andavainvece condotta in seno alla causa ex art. 512 cod. proc. civ. ed ai finidella decisione sulla stessa.2.2. A siffatto accertamento può procedersi in questa sede, nonoccorrendo l’acquisizione di ulteriori elementi di fatto, ed addivenirsialla decisione nel merito della opposizione.Come precisato nella impugnata sentenza, «è fatto pacifico e noncontestato che [OSCURATO:PERSONA] abbia iscritto ipoteca giudizialeper garantire i propri crediti nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il 23febbraio 2017, quando ormai i beni, su cui sarà successivamentetrascritto il pignoramento il 15 luglio 2019, erano già transitati nelpatrimonio di [OSCURATO:PERSONA] con atto di compravendita del 29 marzo2010, dichiarato inefficace nei confronti del creditore ex art. 2901 cod.civ. con sentenza annotata il 3 maggio 2016».2.2.1. Punto dirimente consiste nella validità di tale ipoteca.Su una situazione analoga, questa Corte ha già avuto modo diesprimersi in un precedente arresto, con cui è stato affermato che: «ènulla l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale su beni immobili già di proprietàdel debitore, ma da lui venduti anteriormente all’iscrizione, e non puòprodurre effetti neppure se sia stata accolta la domanda revocatoria,proposta ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dal creditore, per ottenere ladichiarazione di inefficacia nei suoi confronti dell'atto di vendita» (Cass.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 9774).A tale principio di diritto va data continuità, in appresso soltantopiù diffusamente esplicandone i presupposti fondativi.r.g. n. 3524/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/20262.2.2. La regula iuris trae innanzitutto alimento da un’esegesiancorata alla lettera del dato positivo.Con convergente formulazione testuale, l’art. 2818 («ogni sentenzache porta condanna […] è titolo per iscrivere ipoteca sui beni deldebitore») e l’art. 2828 cod. civ. («l’ipoteca giudiziale si può iscriveresu qualunque degli immobili appartenenti al debitore e su quelli che glipervengono successivamente alla condanna, a misura che egli liacquista»), sanciscono, quale condizione per la legittima iscrizione diipoteca giudiziale, l’appartenenza al patrimonio del debitore del benecolpito dalla formalità (o il suo successivo acquisto): e coerentementeperciò l’art. 2822 prevede che, salve deroghe qui non pertinenti,l’iscrizione di ipoteca su beni altrui non è «validamente presa».Le trascritte disposizioni, oltre a specificare il principio di specialitàdella garanzia ipotecaria sancito in via generale dall’art. 2809 cod. civ.,costituiscono coerente corollario dell’articolazione su base personaledel sistema di pubblicità immobiliare vigente nel nostro ordinamento.2.2.3. Depongono poi nel senso anzidetto considerazioni relativealla natura ed allo scopo dell’azione revocatoria.L’azione disciplinata dall’art. 2901 cod. civ. (altresì denominata, inossequio alla tradizione romanistica, actio pauliana) assolve la funzionedi ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimoniodel debitore ex art. 2740 cod. civ.: scopo di detta azione è, in ultimaanalisi, la tutela del credito, realizzata rendendo possibile l’eserciziodell’azione esecutiva o cautelare su beni che, essendo fuoriusciti dalpatrimonio del debitore, non potrebbero più costituire oggetto dellaresponsabilità patrimoniale di cui al citato art. 2740 cod. civ..Ma questo obiettivo non viene perseguito dal legislatore costruendoun rimedio con finalità ed effetti restitutori: l’azione revocatoria, purfelicemente esperita, non travolge o invalida il negozio di disposizionecompiuto dal debitore né riconduce il bene entro il suo patrimonio maproduce in favore del creditore attore, attraverso una pronuncia dir.g. n. 3524/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026natura costitutiva, un’inefficacia relativa e con valenza retroattiva,dell’atto dispositivo (ex plurimis, Cass. 15/02/2011, n. 3676; Cass.23/05/2014, n. 11491; Cass.11/06/2021, n. 16614).In altri termini, l’atto di disposizione compiuto dal debitore, benchérevocato, rimane pur sempre valido e produttivo dei suoi effetti tipici(in primis, trasferire o costituire il diritto in capo all’avente causa): neviene invece accertata l’inefficacia nei soli confronti dei creditori chehanno esperito l’actio pauliana, i quali vengono abilitati, per soddisfarele proprie ragioni verso il debitore, ad iniziative esecutive nei confrontidell’avente causa di questi (l’espropriazione contro il terzo proprietarioex art. 602 cod. proc. civ.) sul bene attinto dalla revocatoria, come sela consistenza patrimoniale del debitore stesso (la «garanzia generica»di cui all’art. 2740 cod. civ.) fosse rimasta inalterata.L’iscrizione dell’ipoteca su immobili fuoriusciti dal patrimonio deldebitore con atto trascritto prima dell’iscrizione non è «validamentepresa», siccome eseguita contro un soggetto diverso dal titolare deldiritto dominicale, e non è suscettibile di acquisire ex post validità aseguito dell’accoglimento di una revocatoria intentata medio tempore,anche tenuto conto della circoscritta emendabilità dei vizi geneticiinficianti la formalità costitutiva della garanzia reale.2.3. A diversa conclusione non induce la pronuncia di legittimitàinvocata dal controricorrente, ovvero Cass. 23/09/2004, n. 19131, cosìmassimata dall’Ufficio: «l’azione revocatoria ordinaria ha la funzione diricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimoniodel suo debitore, al fine di permettergli il soddisfacimento coattivo delsuo credito e la relativa sentenza ha efficacia retroattiva, in quantol’atto dispositivo è viziato sin dall’origine; pertanto, qualora sia accoltala domanda, deve ritenersi valida l’ipoteca che il creditore abbia iscrittosuccessivamente al compimento dell’atto dispositivo ed anteriormentealla proposizione dell’azione revocatoria e il grado dell'ipoteca è quellodella sua iscrizione».r.g. n. 3524/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/2026La trascritta massima, tuttavia, non rispecchia, nella sua interezza,la peculiarità della vicenda esaminata in quell’occasione, costituita (cosìcome nel caso scrutinato da Cass. 07/03/2017, n. 5631, che egualeprincipio di diritto applica) dalla validità di un’ipoteca iscritta su benigià costituiti in fondo patrimoniale con l’atto successivamente oggettodella revocatoria con esito positivo.Il fulcro della decisione si coglie invece nell’affermazione per cui «ilvincolo (ipoteca) è acceso su beni che per effetto dell’accoglimentodell’azione pauliana, sono restituiti al patrimonio del debitore come sel’atto non fosse stato compiuto, e quindi liberi da qualsiasi vincolo diinespropriabilità per il creditore vittorioso, e l’ipoteca dal medesimoiscritta conserva la sua piena validità ed efficacia».Rispetto alla fattispecie decisa da Cass. n. 9774 del 1995 (analogaa quella oggi in vaglio) emerge allora chiaro il discrimen: qui l’atto didisposizione non importa il trasferimento della proprietà sul bene afavore di terzi, ma è un mero atto di costituzione di un vincolo didestinazione con l’effetto di limitare la espropriabilità dei beni cosìasserviti, che restano però nel patrimonio del debitore.Non determinandosi in tal guisa un mutamento nella titolarità deldiritto dominicale, non viene incisa la condizione di appartenenza deibeni al debitore prescritta per la validità dell’iscrizione dell’ipotecagiudiziale, sicché questa è «validamente presa» pur se effettuata dopol’atto di costituzione del fondo patrimoniale (o vincolo di destinazione)pregiudizievole delle ragioni creditorie, oggetto dell’actio pauliana.In tal caso, infatti, l’effetto del felice esito di tale azione è l’acquistodella piena efficacia dell’ipoteca, cioè a dire rendere inopponibile alcreditore vittorioso il vincolo di destinazione, aprendo così le porte aduna (non limitata alle sole obbligazioni non contratte per i bisognifamiliari) espropriazione per dir così «ordinaria» in danno del debitore,dal cui patrimonio i beni non sono mai fuoriusciti.r.g. n. 3524/2024Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 3524/2024Numero sezionale 1280/2026Numero di raccolta generale 21847/2026Data pubblicazione 26/06/20263. Ribadita conclusivamente la regula iuris già elaborata da Cass.n. 9774 del 1995 - ma con la precisazione che deve correttamentediscorrersi di invalidità, e non già di nullità, dell’ipoteca iscritta su beninon del debitore -, la sua applicazione al caso di specie, svoltosi in fattocome sopra (§ 2.2.) descritto, conduce all’accertamento dellainvalidità, ai fini della risoluzione della controversia distributiva, dellaipoteca giudiziale iscritta da [OSCURATO:PERSONA] a carico di RitaBellagamba sugli immobili poi aggrediti ai sensi dell’art. 602 cod. proc.civ. contro il terzo proprietario [OSCURATO:PERSONA].Va pertanto rigettata l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ.proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza del g.e. del31 luglio 2022, che negava il grado ipotecario al credito dello stesso.4. L’apparente antinomia esistente tra i precedenti di legittimità -che soltanto in questa sede si è potuto dirimere dopo un esamefunditus delle rispettive fattispecie - giustifica la integralecompensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio, ovverodell’unico grado di merito e del presente giudizio di legittimità. P.Q.MAccoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito la causa, rigetta l’opposizione agli atti esecutivi proposta da[OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza resa il 31 luglio 2022 dalgiudice dell’esecuzione del Tribunale di Roma.Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio,in ogni suo grado.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 09 aprile 2026.[OSCURATO:PERSONA].g. n. 3524/2024Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21847/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris