CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il primo e il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono ildifetto di motivazione e la violazione di legge in relazione all’affermazione dipenale responsabilità dell’imputato per i reati di maltrattamenti in famiglia e diestorsione contestati (primo motivo) e al mancato riconoscimento dellacircostanza attenuante della lieve entità per il delitto di estorsione (secondomotivo), sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili dicensura in punto di fatto già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici dimerito con motivazione esente dai lamentati vizi logici e giuridici - si vedano, inproposito, pagg. 4 e 5 sul compendio probatorio in atti da cui risultanopienamente integrati gli elementi costitutivi dei reati contestati (anche in ordinealla minaccia alla persona con conseguente inapplicabilità dell'invocata esimentedi cui all'art. 649 cod. pen.), sulla frequenza delle richieste estorsive nonché sullaloro incidenza patrimoniale nel bilancio familiare, con conseguente nonconfigurabilità della attenuante della particolare tenuità –;ritenuto che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;rilevato, altresì, che, in ragione della natura dei fatti e della condizione delleparti, ai sensi dell’art 52 d.lgs 30 giugno 2003 n. 196, va disposto, in caso didiffusione del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità e deglialtri dati identificativi delle parti private. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.