CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33521/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4607/2024R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quale le- gale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] . ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore all’in- dirizzo PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]: tributi– IVA – operazioni soggettivamente inesistenti N.4607/24 R.G. Est. F. D’Aquino Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, n. 2579/25/23depositata in data 28 agosto 2023. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 5 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha impu- gnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2014, con il quale venivano disconosciuti costi non inerenti in quanto non certi e si disconosceva la detrazione IVA su operazioni ritenute soggettiva- mente inesistenti, con ripresa di imposte dirette e indirette. All’avviso nei confronti della società accedeva l’avviso emesso nei confronti del socio per maggior reddito da partecipazione, anch’esso impugnato.Gli avvisi scaturivano da una verifica a carico di un fornitore della società contribuente, rivelatosi soggetto privo di organizzazione, dalla quale aveva tratto origine un accertamento «a tavolino» nei confronti della società contribuente, che teneva conto della documentazione richiesta dall’Ufficio ed esibita dalla società contribuente. 2. La CTP di Bergamo ha respinto il ricorso della società contri- buente e ha ritenuto inammissibile quello del socio in quanto tardiva- mente proposto il 7 agosto 2020, a fronte della notificazione dell’avviso di accertamento avvenuta in data 29 dicembre 2019. 3. La CGT di secondo grado della Lombardia, con la sentenza qui impugnata,ha rigettato l’appello dei contribuenti. Il giudice di appello ha ritenuto preliminarmente che gli atti impositivi sono correttamente motivati, avendo l’Ufficio trascritto il contenuto essenziale dell’attività istruttoria condotta nei confronti del fornitoreda cui ha tratto origine l’accertamento nei confronti della società contribuente. Nel merito, il N.4607/24 R.G. Est. F. D’Aquino giudice di appello ha ritenuto che le fatture oggetto di contestazione sono inesistenti, in quanto emesse da soggetto privo di organizzazione, relative a prodotti acquistati a sua volta da una precedente «cartiera», le cui operazioni sottostanti erano prive di riscontri extracontabili. A fronte, poi, dell’assolvimento della prova contraria da parte della so- cietà contribuente relativa alla esistenza della merce acquistata, il giu- dice di appello ha ritenuto che il costo non fosse certo nel suo ammon- tare, per la cui determinazione la sentenza impugnata ha ritenuto di valorizzare il campione merceologico offerto dall’Ufficio. Ha, poi, con- fermato l’inammissibilità del ricorso del socio, sul presupposto del per- fezionamento della notifica dell’atto impositivo in data 27 dicembre 2019 e della spedizione della CAN. 4. Propongonoricorso per cassazione i contribuenti, affidato a quat- tro motivi; resiste con controricorso l’Ufficio.E’ stata emessa proposta di definizione accelerata in data 27 aprile 2024, ritualmente opposta da parte ricorrente. Parte ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241e dell’art. 42d.P.R. 29 settem- bre 1973, n. 600, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto correttamente motivato l’avviso di accertamento relativo alla società contribuente. Osserva parte ricorrente che la motivazione dell’atto im- positivo non conteneva quelle indicazioni necessarie a esercitare il di- ritto di difesa, non essendo l’avviso di accertamento emesso nei con- fronti del fornitore della contribuente né allegato, né riportato nel suo contenuto essenzialee, in ogni caso, non sarebbero riportate le fonti di prova dalle quali l’Ufficio sarebbe giunto a tale conclusione nei con- fronti del fornitore e – a sua volta – dell’originario fornitore, definito anch’esso soggetto privo di organizzazione. N.4607/24 R.G. Est. F. D’Aquino 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 2697, 2729 cod. civ., nella parte in cui la sentenza impu- gnata ha ritenuto che l’Ufficio avesse assolto all’onere della prova circa la inesistenza oggettiva dei costi disconosciuti e il disconoscimento di IVA per fatture soggettivamente inesistenti. Osserva parte ricorrente che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata non sono sup- portate da adeguati elementi di prova, in quanto riguardanti la sola fornitrice della società contribuente. Osserva, inoltre, che la sentenza impugnata avrebbe riconosciuto l’effettiva fornitura della merce, limi- tandosi a disconoscere l’ammontare del costo, per cui la sentenza im- pugnata ha errato nel non considerare che in caso di operazioni sog- gettivamente inesistenti l’Ufficio deve provare il coinvolgimento della società contribuente nella frode IVA secondo indici di diligenza propri di un accorto operatore commerciale, accertamento che sarebbe man- cato nella sentenza impugnata.Contesta, in caso, la pregnanza degli elementi istruttori relativi alla natura di cartiera della fornitrice. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. e dell’art. 14, comma 4-bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537con riferimento alla carenza di prova in merito alla sovrafatturazione. Parte ricorrente trascrive l’avviso di accertamento che evidenzia come dopo l’esame della documentazione esibita a richiesta dalla società contri- buente, l’Ufficio si è limitato a contestare la mera natura soggettiva degli acquisti, in quanto effettivamente acquistati ma da canali alter- nativi rispetto alla fornitrice emittente. In relazione a tali acquisti,l’Uf- ficio avrebbe proceduto aquantificare i costi ricorrendo all’applicazione di un valore mediano sulla base di un campione di contribuenti. Osserva parte ricorrente che la valutazione di incongruità effettuata dal giudice di appello, conformemente a quella del giudice di primo grado,sarebbe N.4607/24 R.G. Est. F. D’Aquino fondata su elementi di prova inconsistenti, ossia la falsità (soggettiva) delle fatture e la redditività dichiarata dalla contribuente, in quanto in- feriore alle medie di settore, per cui risulterebbe non provata la sovra- fatturazione. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. 20 novembre 1982, n. 890, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto perfezionata la notificazione dell’atto impositivo a persona diversa dal destinatario, così ritenendo tardivo il ricorso promosso dal socio. Osserva parte ricorrente che la notifica sarebbe avvenuta a fa- miliare convivente non tramite ufficiale giudiziario, bensì tramite ser- vizio postale, per cui l’Ufficio avrebbe dovuto inviare la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e che il termine per la proposizione del ri- corso decorrerebbe dalla comunicazione della CAN. Osserva il ricor- rente che la consegna della CAN sarebbe avvenuta in data in data 17 gennaio 2020, per cui –tenendo conto della so spensione Covid - 19 - il ricorso promosso dal socio sarebbe tempestivo. 5. La proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha evidenziatol’inammissibilità del primo motivo in quanto tende a un di- verso accertamento in fatto circa la congruità del contenuto dell’atto impositivo rispetto all’esercizio del diritto di difesa del contribuente, come accertato dal giudice del merito, laddove il giudice di appello ha accertato che «l’Agenzia non si è limitata a richiamare genericamente l’attività istruttoria compiuta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. ma ha riportato il contenuto essenziale degli elementi che ne hanno fatto supporre la condotta illecita, inserendo tra l’altro in virgolettato alcuni passaggi dell’accertamento a caricodel fornitore». 6. Nella memoria il ricorrente insiste perché sia verificato se l’Agen- zia abbia effettivamente riportato nell’atto impositivo il contenuto es- senziale dell’atto presupposto («nel richiamare a sostegno delle proprie N.4607/24 R.G. Est. F. D’Aquino argomentazioni l’avviso di accertamento notificato ad un soggetto terzo, ossia il fornitore della Società odierna ricorrente, senza allegarlo, ne abbia o meno riportato il contenuto essenziale»). 7. Il collegio ritiene che la proposta vada confermata,avendo il giu- dice di appello compiuto tale accertamento in fatto, conformemente a quanto già accertato dal giudice di prime cure («L’Agenzia non si è limitata a richiamare genericamente l’attività istruttoria […] ma ha ri- portato il contenuto essenziale degli elementi che ne hanno fatto sup- porre la condotta illecita, inserendo con virgolette alcuni passaggi dell’accertamento a carico del fornitore»), in ossequio alla conforme giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass., Sez. V, 29 novembre 2023, n. 33327; Cass., Sez. V, 12 gennaio 2021, n. 239). Non è , del resto,con la violazione di legge che può giungersi a un diverso accer- tamento in fatto compiuto dal giudice di appello, non potendo con la censura in oggetto giungersi a un diverso apprezzamento delle prove e dei documenti, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315). 8. Con riferimento al secondo motivo la proposta di definizione ac- celerata, dopo avere ritenuto infondato il riferimento al travisamento dell’informazione probatoria, ha evidenziato l’inammissibilità «nella parte in cui deduce violazione dell’onere della prova incombente sul contribuente (sotto il profilo dell’onere di diligenza nel non avere preso parte a una frode IVA), sia in quanto questione nuova ed estranea al thema decidendum, sia in quanto tale motivo non censura pienamente la ratio decidendidella sentenza impugnata, incentrata sull’inesistenza “quanto meno sotto l’aspetto soggettivo” del fornitore in quanto sog- getto privo di organizzazione e sull’assenza di certezza del contenuto delle fatture». N.4607/24 R.G. Est. F. D’Aquino 9. Sul terzo motivo la proposta di definizione accelerata ha proposto l’inammissibilità del motivo in quanto «volto a un diverso accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello circa la valutazione degli ele- menti di prova che ha condotto il giudice di appello a ritenere inesi- stenti, anche in relazione all’importo fatturato, le prestazioni prove- nienti dal fornitore [OSCURATO:SOCIETA]., motivo inammissibile –inoltre –in relazione alla dedotta violazione dell’art. 14, comma 4 - bis, l. n. 537/1993, in quanto questione estranea all’impianto della sentenza im- pugnata». 10. La memoria non fa che confermare l’inammissibilità delle sud- dette censure, essendo le stesse volte a riformulare il giudizio di ele- zione e valutazione dei mezzi di provasvolto dal giudice del merito e al quale tale compito compete. 11. Sul quarto motivo, è stato proposto il rigetto per manifesta in- fondatezza, distinguendo la notifica in oggetto da quella con comuni- cazione di avvenuto deposito (CAD), laddove «qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo (Cass., Sez. Lav., 9 febbraio 2022, n. 4160)». 12. La proposta di definizione accelerata va confermata anche sul quarto motivo, posto che –non aggiungendo la memoria ulteriori utili argomenti di discussione -con la notifica a familiare convivente si pre- sume che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatariocome indicato nella PDA, in quanto una volta che la notificazione è pervenuta all'indi- rizzo del destinatario, l’atto deve ritenersi ritualmente consegnato, at- tesa «la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., supe- rabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15795 del 29/07/2016; Cass. n. 33563 del 28/12/2018; Cass. n. 12883 del 26/06/2020)» (Cass., Sez. V, 20 maggio 2024, n. 14004), a nulla N.4607/24 R.G. Est. F. D’Aquino rilevando il momento della ricezione della CAN, o raccomandata infor- mativa (Cass., Sez. V, 20 luglio 2021, n. 20736; Cass., Sez. III, 7 giugno 2018, n. 14722). 13. Il ricorso va, pertanto, rigettato, confermandosi la proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da di- spositivo e il raddoppio del contributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., 28 novembre 2022, n. 32001; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in com- plessivi € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importodi € 2.500,00 a termini dell’art.96, terzo comma cod. proc. civ., nonché all’importo ulteriore di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterd.P.R. 30