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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04495/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16906/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5848/2021depositata il 20/12/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. relativo all’annualità 2013, adottato dall’ente impositore in conseguenza del disconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale.

1.1. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello del Comune. 1.2.La Corte regionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, in quanto fondata sul rilievo che il gravame avverso la sentenza di primo grado depositata in data 18 giugno 2021 risultava notificata alla contribuente in data 19 gennaio 2021, laddove per l’appellante deve valere la precedente data in cui è avvenuta la sua spedizione.

Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.

2.2. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024. 2.3.Con ordinanza interlocutoria n. 17421/2024, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo chiedendo l’acquisizione del fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo la contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 22, 27, 38 e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 115, 324 e 327 cod.proc.civ., atteso che i giudici di appello hanno affermato la tempestività dell’impugnazione, in virtù del principio di scissione della notificazione per il notificante ed il notificato, senza compiere alcun accertamento di fatto in ordine alla data di invio della p.e.c. e alla sua non coincidenza con quella di ricezione della stessa da parte del destinatario – accertamento che non poteva essere effettuato, non avendo l’appellante, in spregio agli artt. 21, 22, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, depositato documentazione attestante l’invio della p.e.c. (deposito richiesto a pena di inammissibilità), e non avendo neppure indicato la data della notifica nella nota di iscrizione a ruolo. 2.In via preliminare occorre ricordare che l’applicabilità del principio di scissione anche alle notifiche telematiche è ormai un dato acquisito alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte. 2.1.La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - l'art. 16- septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. 2.2.La reductio ad legitimitatem della disposizione è possibile applicando - in superamento dell'interpretazione consolidatasi come diritto vivente - la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche.

Cass. Sez.

U., 20 novembre 2023, n. 32091 ha affermato che, in virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd.

RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine.

3. Ferma l’operatività del principio di scissione riguardo alle notifiche telematiche, tuttavia, ai fini della verifica della sua corretta applicazione al caso di specie, è necessario accertare la data del messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd.

RAC invio) e la sua eventuale anteriorità rispetto alla data di ricezione della p.e.c. da parte della parte appellata.

3.1. Sennonchè, apparendo il fascicolo di merito incompleto, appare opportuno mandare alla Cancelleria l’attestazione in ordine alla integrale trasmissione degli atti contenuti nel fascicolo già pervenuto presso questa Corte.

P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio l’attestazione in ordine alla integrale trasmissione degli atti contenuti nel fascicolo di merito già inoltrato a questa Corte.

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16906/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore -intimato- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 5848/2021depositata il 20/12/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento per l’i.m.u. relativo all’annualità 2013, adottato dall’ente impositore in conseguenza del disconoscimento dell’agevolazione per l’abitazione principale. 1.1. Il ricorso è stato accolto in primo grado, ma rigettato all’esito dell’appello del Comune. 1.2.La Corte regionale ha respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello per tardività, in quanto fondata sul rilievo che il gravame avverso la sentenza di primo grado depositata in data 18 giugno 2021 risultava notificata alla contribuente in data 19 gennaio 2021, laddove per l’appellante deve valere la precedente data in cui è avvenuta la sua spedizione. Avverso la sentenza di appello la contribuente ha proposto ricorso per cassazione. 2.2. La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 14 giugno 2024. 2.3.Con ordinanza interlocutoria n. 17421/2024, la Corte ha rinviato la causa a nuovo ruolo chiedendo l’acquisizione del fascicolo di merito. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con unico motivo la contribuente ha denunciato, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 22, 27, 38 e 51 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 115, 324 e 327 cod.proc.civ., atteso che i giudici di appello hanno affermato la tempestività dell’impugnazione, in virtù del principio di scissione della notificazione per il notificante ed il notificato, senza compiere alcun accertamento di fatto in ordine alla data di invio della p.e.c. e alla sua non coincidenza con quella di ricezione della stessa da parte del destinatario – accertamento che non poteva essere effettuato, non avendo l’appellante, in spregio agli artt. 21, 22, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, depositato documentazione attestante l’invio della p.e.c. (deposito richiesto a pena di inammissibilità), e non avendo neppure indicato la data della notifica nella nota di iscrizione a ruolo. 2.In via preliminare occorre ricordare che l’applicabilità del principio di scissione anche alle notifiche telematiche è ormai un dato acquisito alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte. 2.1.La Corte costituzionale, con sentenza n. 75 del 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost. - l'art. 16- septies del d.l. n. 179 del 2012 (conv., con modif., in legge n. 221 del 2012), inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lett. b ), del d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., in legge n. 114 del 2014), nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. 2.2.La reductio ad legitimitatem della disposizione è possibile applicando - in superamento dell'interpretazione consolidatasi come diritto vivente - la regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione anche alla notifica effettuata con modalità telematiche. Cass. Sez. U., 20 novembre 2023, n. 32091 ha affermato che, in virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine. 3. Ferma l’operatività del principio di scissione riguardo alle notifiche telematiche, tuttavia, ai fini della verifica della sua corretta applicazione al caso di specie, è necessario accertare la data del messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC invio) e la sua eventuale anteriorità rispetto alla data di ricezione della p.e.c. da parte della parte appellata. 3.1. Sennonchè, apparendo il fascicolo di merito incompleto, appare opportuno mandare alla Cancelleria l’attestazione in ordine alla integrale trasmissione degli atti contenuti nel fascicolo già pervenuto presso questa Corte. P.Q.M Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio l’attestazione in ordine alla integrale trasmissione degli atti contenuti nel fascicolo di merito già inoltrato a questa Corte. Così deciso nella
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