CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 31 gennaio 2022
Cassazione n. 31555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della Corte di appello di L'Aquila letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza emessa 31 gennaio 2022 dalla Corte di appello di L'Aquila che, in parziale riforma di quella resa il 15 marzo 2019 dal locale Tribunale, ha riconosciuto le attenuanti generiche all'imputato e per l'effetto ha rideterminato la pena in mesi 4 di reclusione per il reato di resistenza, commesso minacciando e usando violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, recatisi presso di lui per dare esecuzione alle operazioni di sgombero coattivo dei terreni, ricadenti negli usi civici del Comune di L'Aquila. Ne chiede l'annullamento unicamente per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 393-bis cod. pen. Deduce che la Corte di appello non ha correttamente applicato la norma, nonostante fosse stata prodotta in giudizio la delibera del 20 settembre 2014 del Comitato per l'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] di Aragno, che, accogliendo la domanda dell'imputato, legittimava l'uso dei terreni e il contratto di concessione precaria di suoli ad uso civico. Sostiene che la documentazione non è stata considerata ai fini dell'esimente, ma solo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, mentre la condotta dell'imputato doveva ritenersi scriminata alla luce del contenuto della delibera, emessa appena due giorni dopo i fatti per cui si procede, poiché la condotta dell'imputato era reattiva ad un sopruso, atteso che anche i tecnici comunali ne erano a conoscenza e ciò nonostante avevano perseverato nell'esecuzione dello sgombero. Con memoria la difesa ha ribadito il motivo di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento anche in base alla documentazione allegata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo manifestamente infondato nonché generico perché meramente riproduttivo di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito. I giudici hanno evidenziato che gli operanti si erano recati in frazione Aragno, nel territorio del comune di L'Aquila, per eseguire il provvedimento di "reintegra di terre civiche", abusivamente occupate dal Ludovici, emesso dalla Regione in favore del Comune e non risultava che durante l'esecuzione dell'attività di ufficio avessero esorbitato dalle loro attribuzioni o travalicato i limiti operativi funzionali all'esecuzione del provvedimento di sgombero dei terreni, abusivamente occupati dall'imputato, il quale li aveva aggrediti con ripetute minacce per opporsi all'esecuzione o comunque, per ostacolarla. La valutazione é perfettamente in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali la scriminante di cui all'art. 393-bis cod. pen. non è configurabile a fronte di una condotta meramente illegittima del pubblico ufficiale, ma presuppone il compimento di un'attività ingiustamente persecutoria che, eccedendo arbitrariamente i limiti delle sue attribuzioni funzionali, fuoriesca del tutto dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandatagli nei confronti del privato destinatario (Sez. 6, n. 11005 del 05/03/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278715). Altrettanto correttamente i giudici di merito hanno rilevato che alcuna incidenza scriminante poteva avere il provvedimento che concedeva all'imputato l'uso temporaneo dei terreni, in quanto non ancora formalmente emesso né eseguibile, sicché era del tutto legittimo il precedente provvedimento di sgombero da eseguire. Pertanto, a differenza di quanto prospettato nel ricorso, non è affatto illogica né erronea la diversa incidenza riconosciuta a tale elemento ai fini delle attenuanti generiche, avendo i giudici valorizzato la particolare situazione di fatto creatisi con l'accoglimento dell'istanza dell'imputato di concessione provvisoria dei terreni, tuttavia, formalizzata solo pochi giorni dopo, senza che, però, tale elemento potesse giustificare la reazione violenta ed offensiva tenuta nei confronti degli operanti, limitatisi a dare esecuzione a un provvedimento ancora valido ed efficace. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor