CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 novembre 2023
Cassazione n. 35279/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n.29938 /2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. a R.L., p.i. 0471089825, in persona del legale rappresentante pro tempore Fedele di Salvo, [OSCURATO:PERSONA] in proprio, c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] REGIONE SICILIANA, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], intimato avverso la sentenza n. 690/2021 della Corte d’appello di Palermo pubblicata il 3-5-2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29- 11-2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: sanzioni amministrative– aiuti comunitari R.G.29938/2021 C.C. 29-11-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 690 pubblicata il 3-5-2021 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa a r.l. e dall’amministratore,legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA] avvero la sentenza depositata il 20-10-2015 con la quale il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’opposizione da loro proposta all’ordinanza ingiunzione n. 8/2010 emessa dall’[OSCURATO:PERSONA] e Alimentari notificata il 23-11-2010 per il pagamento di Euro 105.700,23 relativamente alla campagna agrumaria 1999/2000 e di Euro 244.957,34 relativamente alla campagna agrumaria 2000/2001, per la violazione degli artt. 2 e 3 legge 23 dicembre 1986 n. 898. In ordine alla decadenza per tardiva contestazione degli illeciti sostenuta dagli appellanti, la sentenza ha rilevato che l’accertamento della Guardia di Finanza si era concluso il 17-4-2003 e il nulla osta per l’utilizzazione degli elementi raccolti durante l’indagine preliminare ai fini dell’instaurazione del procedimento amministrativo sanzionatorio era stato rilasciato il 4-10-2005; quindi ha dichiarato che, in considerazione dei tempi tecnici necessari alla redazione del processo verbale di contestazione, la notificazione del verbale medesimo avvenuta il 13-12-2005 era stata tempestiva. In ordine all’eccepita prescrizione, la sentenza ha dichiarato che il termine di prescrizione doveva iniziare a decorrere dal 4-10-2005, data in cui l’autorità giudiziaria aveva concesso il nulla osta per l’utilizzazione a fini amministrativi del verbale 17-4-2003 e a decorrere dal quale l’Amministrazione poteva esercitare il diritto a riscuotere la sanzione; inoltre, la notifica il 14-12-2005 del verbale di contestazione costituiva atto interruttivo della prescrizione, con la conseguenza che alla data del 23- 11 - 2010 di notifica dell’ordinanza ingiunzione la prescrizione non era decorsa.Nel merito degli illeciti contestati, la sentenza ha dichiarato che esattamente il giudice di primo grado aveva ritenuto che le indagini della Guardia di Finanza, eseguite attraverso l’esame della documentazione contabile della cooperativa, avevano consentito di appurare che era stata fatturata merce da soggetti estranei alla cooperativa, era stata fatturata merce in quantità superiore a quella venduta, era stata conferita merce da soggetti non qualificati come produttori di agrumi, in quanto non proprietari o detentori di fondi adibiti alla coltivazione dei prodotti, ma semplici acquirenti; ha aggiunto che tali conclusioni erano suffragate dalle dichiarazioni dei soggetti autori dei conferimenti ed era irrilevante che quelle persone non fossero state sentite nel processo penale, perché le dichiarazioni rese da un terzo e inserite nel processo verbale di contestazione avevano valore indiziario. Ha considerato che nel verbale di accertamento si dava atto delle dichiarazioni rese dagli apparenti soci, alcuni dei quali avevano dichiarato dinon avere la disponibilità dei terreni loro attribuiti, altri di non essere mai stati soci della cooperativa, di non avere mai venduto prodotti alla cooperativa, di non riconoscere le firme sui documenti, di non avere mai percepito i corrispettivi, di non avere conferito i limoni; ha concluso che, a fronte della pluralità di dichiarazioni acquisite dalla Guardia di Finanza, era del tutto inverosimile che le stesse non fossero veritiere e che [OSCURATO:PERSONA] fosse soltanto vittima di una macchinazione nei suoi confronti e difettasse l’elemento psicologico, essendo altresì evidente che soltanto [OSCURATO:PERSONA] -il quale amministrava la cooperativa e quindi riscuoteva i contributi-poteva trarre vantaggio dagli illeciti conferimenti. 2.[OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi.[OSCURATO:PERSONA] ed Alimentari della Regione Siciliana è rimastointimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ.e in data 23 - 11 - 2023 a fronte dell’adunanza in camera di consiglio fissata per il 29-11-2023 i ricorrenti ha nno depositato memoriaillustrativa. All’esito della camera di consiglio del 29 - 11 - 2023 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente si dà atto che l’esito del giudizio esonera dallo svolgere accertamenti sul perfezionamento della notificazione del ricorso, in applicazione del principio costituzionale sulla ragionevole durata del processo, che impone di evitare attivitàche ostacolino una sollecita definizione del giudizio non giustificate dalla struttura dialettica del processo (Cass. Sez. 1 11-3-2020 n. 6924 Rv. 657479 - 01, Cass. Sez. 2 21-5-2018 n. 12515 Rv. 648755 -01, per tutte). Preliminarmente si dà altresì atto che la memoria illustrativa dei ricorrenti è inammissibile, in quanto è stata depositata tardivamente, dopo il decorso del termine di dieci giorni prima dell’udienza posto dall’art. 380bis.1 cod. proc. civ. 2.Con il primo motivo “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma, n.3 c.p.c., in relazione all’art. 4 d.l. n. 701/86 come convertito in legge n. 898/86” i ricorrenti evidenziano che l’ultimo degli illeciti risaliva alla data del 19-9-2001 e la contestazione era avvenuta il 13-12-2005; dichiarano che gli accertamenti iniziati in data 26 - 2 - 2002 avevano comportato notitia criminis in data 17 - 4 - 2004 e sostengono che erroneamente la sentenza impugnata abbia considerato quale unico procedimento la fase di repressione penale e quella amministrativa; aggiungono che non vale quale giustificazione per il ritardo nella contestazione il fatto che l’autorità giudiziaria penale abbia rilasciato il relativo nulla osta solo il 4-10-2005, perché l’attività amministrativa è autonoma rispetto a quella penale e l’Assessorato avrebbe dovuto attivarsi a prescindere dal nulla osta rilasciato dall’autorità penale. Quindi sostengono che l’Amministrazione non possa attendere le conclusioni del procedimento penale sospendendo quello amministrativo, stante l’esplicito divieto contenuto nell’art. 3 legge 898/1986 e pena la totale obliterazione del termine decadenziale posto dall’art. 4 legge 898/1986. 2.1.Il motivo è infondato. In primo luogo, non è s ignificativo il richiamo eseguito dai ricorrenti alla previsione dell’art. 3 co.3 legge 23 dicembre 1986 n.898, secondo il quale l’irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa nel caso in cuiper il fatto sia promosso procedimento penale. La disposizione riguarda l’ipotesi in cui l’accertamento svolto in via amministrativa abbia comportato la contestazione dell’illecito e la disciplina, nel senso che l’irrogazione della sanzione amministrativa non resta sospesa per il fatto che sia promosso procedimento penale. Invece, nella fattispecie in esame, la sentenza impugnata ha accertato che vi era stata indagine penale della Guardia di Finanza, che la Guardia di Finanza aveva trasmesso all’autorità penale la notizia di reato il 17-4-2003 e il nulla osta per l’utilizzazione degli elementi raccolti durante l’indagine penale ai fini dell’instaurazione del procedimento amministrativo per l’irrogazione della sanzione era stato rilasciato solo il 4 - 10 - 2005 ; ciò significa che il procedimento amministrativofinalizzato all’irrogazione della sanzione non era iniziato prima di quella data, sia perché non risulta che l’ autorità amministrativa avesse in precedenza svolto propri e autonomi accertamenti sulle violazioni amministrative previste dagli artt. 2 e 3 legge 898/1986, sia perché, come evidenziato dalla sentenza impugnata, la Guardia di Finanza non poteva disporre della documentazione necessaria ad accertare gli illeciti amministrativi prima di ottenere il nulla osta dell’autorità giudiziaria. Come già statuito in caso del tutto analogo da Cass. Sez. 2 17-12-2021 n. 40630, alla quale si intende dare continuità e alla quale si rinvia per la ricostruzione sistematica, nella fattispecie sussiste pregiudizialità probatoria, nel senso che nessuna contestazione avrebbe potuto essere eseguita prima del nulla osta dell’autorità giudiziaria e gli agenti accertatori, nel rispetto del segreto investigativo, hanno correttamente trasmesso gli atti di indagine esclusivamente all’autorità giudiziaria; quindi esattamenteil giudice di merito ha ritenuto che solo a seguito del nulla osta dell’autorità giudiziaria si è resa possibile la contestazione del fatto. Poiché il nulla osta è stato rilasciato il 4 - 10 - 2005 e la notificazione del verbale di contestazione è poi avvenuta il 13-12-2005, come pure dà atto la sentenza impugnata, è stato rispettato il termine di centottanta giorni previsto dall’art. 4 co.1 lett. a) legge 898/1986 per la contestazione della violazione. 3.Con il secondo motivo “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 28 l. n. 689/81 come richiamato dall’art. 3 legge n. 898/86” i ricorrenti lamentano che sia stata rigettata la loro eccezione di prescrizione. Evidenziano che l’autorizzazione all’utilizzo dei dati contenuti nel verbale della Guardia di Finanza ai fini amministrativi è stata rilasciata il 4-10-2005 e l’ordinanza-ingiunzione è stata notificata il 23-11-2010 e perciò oltre il termine di cinque anni posto dall’art. 28 legge 689/1981. Sostengono che erroneamente la sentenza impugnata abbia ritenuto che il termine di prescrizione fosse stato interrotto dalla notificazione del verbale avvenuta il 13-12-2005; in primo luogo, perché il dies a quo del corso della prescrizione doveva essere coincidente con la data di indebita percezione del contributo e l’Agea o l’Assessorato avrebbero dovuto esercitare il loro autonomo potere di accertamento circa l’indebita percezione dei contributi senza attendere la consegna del processo verbale redatto dalla Guardia di Finanza; inoltre, perché l’atto interruttivo della prescrizione deve pervenire dal creditore e perciò dall’[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura e non dal [OSCURATO:PERSONA] di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza. Aggiungono che, a ogni modo, poiché è documentato che le somme erano percepite nel mese di settembre di ogni anno, sulla base dello stesso ragionamento svolto dalla sentenza impugnata le somme relative alla campagna agrumaria 1999/2000 erano prescritte anche ad attribuire effetto interruttivo al verbale di contestazione del 13-12- 2005. 3.1.Il motivo è inammissibileper violazione dell’art. 366 co.1 n. 6 nella parte in cui deduce essere documentato che le somme fossero percepite nel mese di settembre di ogni anno, perché i ricorrenti non specificano da quali atti processuali risulti tale circostanza, che non è in alcun modo trattata dalla sentenza impugnata. Deve farsi applicazione del principio secondo il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora nel ricorso siano prospettate questioni delle quali non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, nonsolo allegarne l’avvenuta deduzione avanti il giudice di merito, ma anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchéi motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello ed è preclusa alle parti in sede di legittimità la prospettazione di questioni nuove, non trattate nel giudizio di merito e non rilevabili d’ufficio(cfr. Cass. Sez.2 9-8-2018 n. 20694Rv, 650009-01, Cass. Sez.6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332 - 01).Richiamato altresì il principio secondo il quale l’eccezione di prescrizione deve fondarsi sui fatti allegati dal debitore, il quale ha l’onere di provarli (Cass. 40630/2021 già citata), ne consegue che nella fattispecie il ricorrente aveva l’onere di specificare nel ricorso di avere allegato nel giudizio di merito che i contributi erano stati percepiti a settembre, in quale atto lo avesse allegato e da quali elementi risultasse dimostrata talecircostanza. In mancanza di tali deduzioni,non sono apprezzabili gli argomenti dei ricorrenti volti a sostenere che la prescrizione quinquennale fosse decorsa, neppure con riguardo alla percezione di una parte dei contributi,e per questo la fattispecie risulta diversa da quella decisa da Cass. Sez. 2 31-10-2023 n. 30206: i dati acquisiti inquesta causa sono che l’ordinanza-ingiunzione è stata emessa il 23-11-2010, nel quinquennio precedente in data 14-12-2005 era stata interrotta la prescrizione in quanto era stato notificato il verbale di accertamento e gli aiuti erano stati indebitamente percepiti nel quinquennio precedente, in quanto relativi alle annualità 1999/2000 e 2000/2001. Infatti, deve darsi continuitàanche al principio secondo il quale , in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e l’irrogazione della sanzione ha la funzione di fare valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della sanzione pecuniaria in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.; quindi,tale idoneità va riconosciuta alla notifica al trasgressore del processo verbale di accertamento della sanzione (Cass. 40630/2021 già citata, Cass. Sez. 2 31 - 10 - 2023 n. 30206,Cass. Sez. 2 23-11-2007 n. 1393 Rv. 594835-01, Cass. Sez. 1 25-2-2005 n. 4088 Rv. 584020-01, Cass. Sez. 1 13-7-2001 n. 9520 Rv. 548129-01).4.Con il terzo motivo “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma, n.3 c.p.c. in relazione agli artt. 5, 6, 8, 10 della l. n. 241/90” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, dichiarando che il nominativo del responsabile del procedimento sia stato comunicato con la notifica dell’ordinanza-ingiunzione, non abbia applicato i principi sul procedimento amministrativo, secondo i quali il responsabile del procedimento va comunicato all’inizio del procedimento; lamentano altresì che la sentenza abbia omesso di pronunciarsi sulle altre violazioni denunciate di cui agli artt. 8,6 e 10 legge 241/1990, evidenziando che l’inosservanza delle garanzie partecipative previste dalla legge 241/1990 si risolvein menomazione del loro diritto di difesa. 4.1.Il motivo è infondato, dovendosi dare continuità al principio secondo il quale, in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all’ambito di applicazione della legge 7agosto 1990 n.241 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge 21 novembre 1989 n. 689 (Cass. Sez. 2 3-11-2021 n. 31239 Rv. 662708-01, Cass. Sez. L 6-9-2018 n. 21706 Rv. 650259 - 01, Cass. Sez. 2 4 - 3 - 2015 n. 4363 Rv. 635014-01). I principi posti dalla legge 689/1981 non prescrivono, quanto al contenuto del verbale di accertamento, la necessità di indicare il nominativo del responsabile del procedimento (Cass. Sez. 6-2 26-6- 2019 n. 17088 Rv. 654616-01) e regolamentano il procedimento con modalità tali da garantirel’esercizio del diritto di difesa. 5.Con il quarto motivo “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, I comma, n.3 c.p.c. in relazione all’art. 2697 c.c.” i ricorrenti sostengono che nel giudizio di merito l’Amministrazione regionale si era limitata a riportarsi integralmente alle risultanze di polizia tributaria di cui ai verbali prodotti, senza svolgere altre deduzioni; sostengono che in questo modo l’Amministrazione non aveva assolto al l’onere della prova e lamentano che i giudici di merito si siano fatti carico dell’onere che gravava sul creditore, ma limitandosi a riprodurre i dati del verbale della Guardia di Finanza. Deducono la violazione della regola posta dall’art. 2697 cod. civ., laddove la sentenza di primo grado aveva dichiarato che la cooperativa non aveva prodotto la documentazione comprovante la titolarità del diritto sui fondi e non aveva provato la qualità di coltivatore e produttore, in quanto era l’Amministrazione che doveva dimostrare i fatti. Aggiungono che la documentazione relativa alla percezione degli aiuti era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, non era maistata restituita, non versata integralmente negli atti di indagine e mai messa a disposizione né dei ricorrenti né dei giudici, per cui la mancata produzione non poteva non costituire decisivo elemento di giudizio, stante anche il principio secondo il quale l’opposizione deve essere accolta quando non visiano prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. 5.1.Il motivo è inammissibile nella parte in cui si risolve in censura della sentenza di primo grado e non prende in considerazione il contenuto della sentenza impugnata. La sentenza impugnata (da pag.11 a pag. 1 4 ) ha esaminato il contenuto del verbale di accertamento del 13-12-2015 e all’esito di tale esame è giunta alla conclusione che il verbale forniva prova della condotta illecita, consistente nella comunicazione di dati e notizie false, grazie alle quali erano stati indebitamente percepiti i contributi comunitari; ha considerato che nel verbale si dava atto delle dichiarazioni rese dagli apparenti soci della cooperativa, esaminando in modo analitico le dichiarazioni (pag.13) e considerando anche come taluni soggetti risultanti sottoscrittori delle quietanze apposte sui bollettini avevano dichiarato agli accertatori di non avere mai materialmente ricevuto le somme. In questo modo la sentenza non ha invertitol’onere della prova nei termini lamentati dai ricorrenti, ma ha legittimamente valutato gli elementi di prova offerti dal verbale di accertamento. I nfatti, anche in caso di inerzia processuale dell’Amministrazione, il giudice, che è chiamato alla ricostruzione dell’intero rapporto sanzionatorio, può valutare i documenti acquisiti (cfr. Cass. Sez. 2 8-10-2018 n.24691 Rv. 650660-01, Cass. Sez. 6-2 11-3-2015 n. 4898 Rv. 635012-01); il verbale di accertamento, per quanto riguarda le circostanze accertate nel corso dell’indagine, per essere state apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti , costituisce elemento di prova, che il giudice deve valutare e può disattendere solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio ( Cass. Sez. 2 8 - 2 - 2022 n. 4006 Rv. 663823-01, cfr. altresì Cass. Sez. 3 6-10-2016 n. 20025 Rv. 642611-01, con riguardo al rapporto di polizia). 6.Con il quinto motivo “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, I comma n. 5 c.p.c.” i ricorrenti rilevano che nessuna delle persone interrogate dagli ufficiali di polizia giudiziaria nel corso delle indagini penali è stata chiamata a testimoniare nel processo; aggiungono che nella sentenza penale era stata menzionata solo la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] e la sentenza penale aveva dichiarato che quella dichiarazionee le altre contenute nel fascicolo non consentivano di stabilire la quantità di prodotto effettivamente conferito. Lamentano che, diversamente, i giudici di merito del processo civile abbiano fatto riferimento a quelle dichiarazioni, giungendo a dare credito a mere supposizioni dei verbalizzanti. Sostengono che le dichiarazioni dei soci siano state smentite dai mandati di pagamento, attestanti che i contributi erano incassati in banca direttamente dai soci; aggiungono che, sulla base delle dichiarazioni di disponibilità dei terreni da parte dei singoli soci, venivano formati i catastini, la cui veridicità era attestata da agronomo, per cui i ricorrenti non potevano che ritenere che il prodotto provenisse effettivamente da terreni nella disponibilità dei soci e quindi, se vi era stata indebita percezione del contributo, era da ascrivere esclusivamente ai soci. 6.1.Il motivo - finalizzato in modo inammissibile a ottenere un complessivo riesame del materiale probatorio in termini favorevoli ai ricorrenti, senza neppure rispettare i requisiti imposti dall’art. 360 co. 1 n.5 cod. proc. civ. in quanto non indica il fatto decisivo del quale sarebbe stato omesso l’esame-è inammissibile, in primo luogo , perché si verte in ipotesi di “doppia conforme”. Infatti, la censura di omesso esame di fatti decisivi è preclusa ai sensi dell’art. 348-ter co.5 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis alla fattispecie (essendo l’instaurazione del giudizio di appello successivo alla data dell’11-9- 2012), in quanto la sentenza impugnata ha rigettato l’appello e i ricorrenti non hanno assolto all’onere di dimostrare che le ragioni poste a base della decisione di primo e di secondo grado sono diverse (Cass. Sez. 3 28-2-2023 n. 5947 Rv. 667202-01, Cass. Sez. 1 22-12-2016 n. 26774 Rv. 643244-03). 7.Con il sesto motivo “violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, I comma n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 3 della legge n. 689/1981” i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata - limitandosi aritenere che fosse inverosimile che le dichiarazioni dei soci fossero false e che in capo a [OSCURATO:PERSONA] difettasse l’elemento psicologico- non abbia tenuto conto che il presidente della cooperativa era vittima dell’operato dei soci e non correo, per cui mancava l’elemento soggettivo dell’illecito. 7.1.Il motivo è infondato. In primo luogo, la Corte d’appello, sulla base dell’accertamento in fatto a essa spettante, esente da vizi logici e giuridici e non censurato in modo ammissibile dai ricorrenti, ha escluso cheFedele [OSCURATO:PERSONA] fosse vittima di una macchinazione da parte dei soci e quindi ha ritenuto in capo a luil’elemento soggettivo del dolo. Inoltre, sussiste il principio secondo il quale la richiesta di aiuti comunitari avanzata sulla base di dati affermati dall’istante sotto la propria responsabilità presuppone che sia stata preventivamente constatata la rispondenza alla realtà dei dati comunicati; pertanto, colui che consegue il beneficio comunitario sulla base di dati non rispondenti alla realtà è passibile della sanzione amministrativa di cui all’art. 2 legge 898/1986, concretizzando la sua non veritiera affermazione di per sé l’elemento psicologico della colpa, richiesto dall’art. 3 legge 689/1981, a nulla rilevando l’errore di fatto dovuto a mancato controllo. T ale principio è stato posto da Cass. Sez. 2 28 - 3 - 2007 n. 7573 Rv. 596062-01, Cass. Sez. 1 4-3-2005 n. 4790 Rv. 579679-01 e Cass. Sez. 3 27-8-1999 n. 8991 Rv. 529464-01 con riguardo al mancato controllo sulle caratteristiche del terreno da parte del coltivatore che chiede gli aiuti comunitari, maevidentemente vale pure nella fattispecie, in quanto l’agente aveva anche l’obbligo di controllare la veridicità delle dichiarazioni poste a fondamento dellasua richiesta di aiuti comunitari. 8.In conclusione il ricorso deve essere integralmente rigettato, nulla disponendo sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Sussistono ex art.13 co.1-quat