CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 30748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irenzevisti gli atti, la ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza indicata in epigrafe Il Tribunale di Firenze ha convalidatol’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato e haapplicato ai predetti la misura cautelare personale dell’obbligo di presentazionealla polizia giudiziaria.2. Avverso detta ordinanza di convalida dell’arresto ha proposto ricorsoSlima [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento sulla base diun solo motivo di impugnazione con il quale sostiene che nel caso di specie nonsussisteva la quasi flagranza e che in ogni caso la motivazione dell’ordinanza eracontraddittoria ed illogica in merito alla disponibilità della refurtiva in capo allostesso ricorrente.Il furto era stato segnalato alle forze dell’ordine da una persona che avevaassistito allo stesso mentre era affacciata alla finestra e che aveva descritto i dueautori dello stesso indicandone le fattezze fisiche ed i vestiti da essi indossati.I due arrestati erano stati raggiunti mentre erano in una via che rimanevascoperta alla vista della persona che aveva segnalato il furto ed erano statiperquisiti, ma la perquisizione aveva dato esito negativo per [OSCURATO:PERSONA].Nell’ordinanza era stato, invece, affermato che quest’ultimo era statoarrestato con in mano una busta della spesa di colore rosso e sulla spalla unozaino di colore marrone, mentre nella comunicazione della notizia di reato e nelverbale di arresto si affermava che la busta e lo zaino erano sulla personadell’altro arrestato, al quale venivano sequestrati i beni oggetto di furto.L’ordinanza qui impugnata attribuisce ad entrambi gli arrestati ladisponibilità della refurtiva, mentre questa era in possesso del solo RamziYounsi, che aveva ammesso la sua responsabilità in sede di interrogatorio.Poiché il ricorrente non era stato colto nell’atto di commettere il delitto, nonera stato inseguito dalla polizia giudiziaria o da terzi e nemmeno era statotrovato con tracce o cose provenienti dal reato, il suo arresto non poteva essereconvalidato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.In tema di arresto in flagranza, per la configurabilità della cd. «quasiflagranza» la nozione di cose o tracce dalle quali emerga che un soggetto abbiacommesso il reato non coincide necessariamente con il compendio dello stesso,potendo essere anche integrata dal vestiario indossato dai due arrestati,corrispondente alla descrizione fornita da una persona che aveva assistito aldelitto unitamente al rinvenimento della refurtiva sulla persona di uno di essi(vedi Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, Teducci, Rv. 276823-01). La circostanzache i due arrestati abbiano operato insieme lascia intendere che il possesso dellarefurtiva, sebbene materialmente detenuta solo da uno di essi, fosse riferibile adentrambi.8. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 28/05/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]