CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2025
Cassazione n. 10830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 130/ RG 35580 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da mere doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito in ordine ai presupposti del delitto di cui all'art. 374-bis cod. pen. alla luce dell'esauriente disamina delle prove acquisite, incluse le testimonianze di Catanzaro e Guida, come risulta alla pagine 2 e 3 della sentenza; ritenuto inammissibile il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ion quanto non dedotto con l'atto di appello; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025 La Consigliera stensora [OSCURATO:PERSONA] 'dente