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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 novembre 2025

Cassazione n. 17266/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

02/1965, quale terzo interessato;avverso l'ordinanza del 28/11/2025 del Tribunale di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengarigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 28/11/2025, haconfermato il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Milano del10/04/2024, che aveva rigettato l’istanza proposta dal terzointeressato al fine di ottenere la restituzione delle somme in sequestronel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali èstata elevata la imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110 e 648cod. pen., perché, in concorso tra loro, senza essere concorsi nel reatopresupposto, ricevevano da soggetto non identificato e occultavanoall’interno del pullman targato [OSCURATO:TARGA], appartenente alla societàalbanese [OSCURATO:PERSONA] – in particolare dentro un frigorifero dacampeggio, dentro un vano di servizio e in un doppio fondo ricavato inun vano destinato alla custodia di strumentazione meccanica –mazzette di banconote per un ammontare complessivo di Euro487.000 di provenienza delittuosa ( nella specie provento tra l’altro deldelitto di cui all’art. 131-ter d.lgs. 385 del 1993).2. [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto terzo interessato, ha propostoricorso per cassazione, deducendo motivi di ricorso che qui si riportanonei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc.pen. e art. 1 Prot. 1 Cedu, per violazione del principio di proporzioneed insussistenza sopravvenuta dei presupposti del vincolo reale; ilricorrente ha richiamato l’andamento del procedimento che avevaportato alla apposizione del vincolo reale sequestro preventivo(conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso consentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione n.38802 del 23/09/2022, dove era stata rilevata la assenza di interessedel ricorrente al quale comunque non avrebbe potuto essere restituitala somma in sequestro).

La difesa ha inoltre richiamato la istanzaproposta ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. in data 20/04/ 2024,contestando il richiamoin sede di rigetto da parte del Tribunale del riesame al giudicatocautelare, conseguente alla decisione della Corte di cassazione,nonostante la difesa avesse allegato come elemento ulteriore erilevante la permanenza del vincolo per un periodo lunghissimo di oltrequattro anni, con violazione conseguente anche del principio diproporzionalità.

Il gip non aveva fatto altro che richiamare il tema dellainvariabilità dell’assetto cautelare, mentre il decorso di tale consistenteperiodo di tempo rendeva evidente la sottoposizione anche del terzointeressato ad un sacrifico esagerato e sproporzionato.

Il Tribunale difatto ometteva di rispondere richiamando il giudicato cautelare eponeva a carico della parte istante una prova che invece doveva essereportata a giudizio dalla Pubblica accusa3.

Il procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terzo interessato, haproposto un motivo del tutto generico ed aspecifico, caratterizzato dallariproposizione in questa sede del tema relativo alla sproporzione delsequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e OsmeniJudmir, sproporzione emergente, nella sostanza, dal decorso di unconsistente periodo di tempo dalla applicazione della misura cautelarein esame.3.

In sostanza il ricorrente, quale terzo estraneo, ha contestatola permanenza del sequestro, ritenendo elemento risolutivo il tempotrascorso e di fatto ha meramente reiterato la censura introdotta siacon l’istanza di restituzione che in sede di appello, senza confrontarsicon la motivazione.

Il Tribunale ha ampiamente argomentato sulpunto, non solo richiamando la chiara portata del giudicato cautelare,ma anche prendendo in considerazione il tempo trascorso,escludendone rilevanza e incidenza, quanto al terzo istante, in tema disproporzione del vincolo imposto.

Il Tribunale ha richiamato l’effettoanticipatorio del sequestro ed ha collegato l’insieme di elementi emersiin sede di indagine, anche quanto ad ulteriori condotte a caratteresovrapponibile a quella oggetto di imputazione provvisoria,sottolineando la ricorrenza di un modus operandi costante, tanto dapotersi ritenere ricorrente una abitualità della condotta nella qualeanche il terzo istante appare coinvolto, essendo state rinvenuteconsistenti somme di denaro, mediante la predisposizione di adeguatipresidi volti ad evitare il rinvenimento delle stesse, sintomo diorganizzazione e preordinazione, proprio sugli autobus di proprietàdella società riferibile al ricorrente.

È stata quindi richiamata la finalitàdel sequestro per come definitivamente accertata nel corso delprocedimento cautelare, rilevando la genericità della mera allegazionedel decorso del tempo.4.

Ricorre in conclusione una motivazione chiara, logicamentearticolata, con la quale il ricorrente non si confronta in assenza dellalamentata violazione di legge.

In tal senso si deve ricordare che in sedecautelare, a seguito del riesame proposto, e del giudizio di legittimitàè stata esclusa la possibilità di ritenere una diretta riferibilità di tali benial ricorrente e che il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità, per come espressamenterichiamata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misuracautelare (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.289384-01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700-01), neanchequanto alla durata della misura imposta (Sez. 5, n. 31870 del12/09/2025, Abbate, Rv. 288582-01).5.

Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/03/2026La Cons. est.

Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
02/1965, quale terzo interessato;avverso l'ordinanza del 28/11/2025 del Tribunale di Milano;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso vengarigettato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Milano, con provvedimento del 28/11/2025, haconfermato il provvedimento del Gip presso il Tribunale di Milano del10/04/2024, che aveva rigettato l’istanza proposta dal terzointeressato al fine di ottenere la restituzione delle somme in sequestronel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ai quali èstata elevata la imputazione provvisoria ai sensi degli artt. 110 e 648cod. pen., perché, in concorso tra loro, senza essere concorsi nel reatopresupposto, ricevevano da soggetto non identificato e occultavanoall’interno del pullman targato [OSCURATO:TARGA], appartenente alla societàalbanese [OSCURATO:PERSONA] – in particolare dentro un frigorifero dacampeggio, dentro un vano di servizio e in un doppio fondo ricavato inun vano destinato alla custodia di strumentazione meccanica –mazzette di banconote per un ammontare complessivo di Euro487.000 di provenienza delittuosa ( nella specie provento tra l’altro deldelitto di cui all’art. 131-ter d.lgs. 385 del 1993).2. [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto terzo interessato, ha propostoricorso per cassazione, deducendo motivi di ricorso che qui si riportanonei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione di legge in relazione all’art. 321 cod. proc.pen. e art. 1 Prot. 1 Cedu, per violazione del principio di proporzioneed insussistenza sopravvenuta dei presupposti del vincolo reale; ilricorrente ha richiamato l’andamento del procedimento che avevaportato alla apposizione del vincolo reale sequestro preventivo(conclusosi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso consentenza della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione n.38802 del 23/09/2022, dove era stata rilevata la assenza di interessedel ricorrente al quale comunque non avrebbe potuto essere restituitala somma in sequestro). La difesa ha inoltre richiamato la istanzaproposta ai sensi dell’art. 322-bis cod. proc. pen. in data 20/04/ 2024,contestando il richiamoin sede di rigetto da parte del Tribunale del riesame al giudicatocautelare, conseguente alla decisione della Corte di cassazione,nonostante la difesa avesse allegato come elemento ulteriore erilevante la permanenza del vincolo per un periodo lunghissimo di oltrequattro anni, con violazione conseguente anche del principio diproporzionalità. Il gip non aveva fatto altro che richiamare il tema dellainvariabilità dell’assetto cautelare, mentre il decorso di tale consistenteperiodo di tempo rendeva evidente la sottoposizione anche del terzointeressato ad un sacrifico esagerato e sproporzionato. Il Tribunale difatto ometteva di rispondere richiamando il giudicato cautelare eponeva a carico della parte istante una prova che invece doveva essereportata a giudizio dalla Pubblica accusa3. Il procuratore generale ha chiesto che il ricorso venga rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono.2. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terzo interessato, haproposto un motivo del tutto generico ed aspecifico, caratterizzato dallariproposizione in questa sede del tema relativo alla sproporzione delsequestro preventivo disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e OsmeniJudmir, sproporzione emergente, nella sostanza, dal decorso di unconsistente periodo di tempo dalla applicazione della misura cautelarein esame.3. In sostanza il ricorrente, quale terzo estraneo, ha contestatola permanenza del sequestro, ritenendo elemento risolutivo il tempotrascorso e di fatto ha meramente reiterato la censura introdotta siacon l’istanza di restituzione che in sede di appello, senza confrontarsicon la motivazione. Il Tribunale ha ampiamente argomentato sulpunto, non solo richiamando la chiara portata del giudicato cautelare,ma anche prendendo in considerazione il tempo trascorso,escludendone rilevanza e incidenza, quanto al terzo istante, in tema disproporzione del vincolo imposto. Il Tribunale ha richiamato l’effettoanticipatorio del sequestro ed ha collegato l’insieme di elementi emersiin sede di indagine, anche quanto ad ulteriori condotte a caratteresovrapponibile a quella oggetto di imputazione provvisoria,sottolineando la ricorrenza di un modus operandi costante, tanto dapotersi ritenere ricorrente una abitualità della condotta nella qualeanche il terzo istante appare coinvolto, essendo state rinvenuteconsistenti somme di denaro, mediante la predisposizione di adeguatipresidi volti ad evitare il rinvenimento delle stesse, sintomo diorganizzazione e preordinazione, proprio sugli autobus di proprietàdella società riferibile al ricorrente. È stata quindi richiamata la finalitàdel sequestro per come definitivamente accertata nel corso delprocedimento cautelare, rilevando la genericità della mera allegazionedel decorso del tempo.4. Ricorre in conclusione una motivazione chiara, logicamentearticolata, con la quale il ricorrente non si confronta in assenza dellalamentata violazione di legge. In tal senso si deve ricordare che in sedecautelare, a seguito del riesame proposto, e del giudizio di legittimitàè stata esclusa la possibilità di ritenere una diretta riferibilità di tali benial ricorrente e che il [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità, per come espressamenterichiamata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misuracautelare (Sez. 3, n. 5445 del 17/12/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv.289384-01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv.276700-01), neanchequanto alla durata della misura imposta (Sez. 5, n. 31870 del12/09/2025, Abbate, Rv. 288582-01).5. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibilecon condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/03/2026La Cons. est. Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]
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