Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:932
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022CJ0782
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
7 novembre 2024 (
*1
)
«Rinvio pregiudiziale – Articolo 63, paragrafo 1, TFUE – Libera circolazione dei capitali – Restrizioni – Normativa tributaria – Imposta sulle società – Imposizione dei dividendi – Parità di trattamento tra le società residenti e non residenti – Normativa nazionale che riserva alle società residenti la possibilità di dedurre dal loro utile imponibile afferente ai dividendi i costi corrispondenti ai loro obblighi nei confronti dei loro clienti nell’ambito di contratti di assicurazione “in unità di conto” e di imputare interamente l’imposizione dei dividendi all’imposta sulle società»
Nella causa C‑782/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof’s‑[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ’s‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), con decisione del 14 dicembre 2022, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2022, nel procedimento
XX
contro
[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da T. von Danwitz, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, A. Arabadjiev e I. Ziemele (relatrice), giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
–
per XX, da R.A. van der Jagt, belastingadviseur;
–
per il governo dei [OSCURATO:PERSONA], da M.K. Bulterman e A. Hanje, in qualità di agenti;
–
per il governo tedesco, da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti;
–
per il governo spagnolo, da I. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente;
–
per la Commissione europea, da A. Ferrand e W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.
2
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra XX, una società stabilita nel [OSCURATO:PERSONA], e l’[OSCURATO:PERSONA] van de Belastingdienst (ispettorato del servizio delle imposte, [OSCURATO:PERSONA]) relativamente al rimborso dell’imposta sui dividendi prelevata nei [OSCURATO:PERSONA] sui dividendi percepiti da tale società negli anni dal 2003 al 2010 (in prosieguo: il «periodo in discussione nel procedimento principale»).
Diritto dei [OSCURATO:PERSONA]
3
L’articolo 3.8 della Wet inkomstenbelasting 2001 (legge relativa all’imposta sui redditi del 2001), nella sua versione applicabile durante il periodo in discussione nel procedimento principale, enuncia quanto segue:
«L’utile di una società (utile) è costituito dalla somma dei vantaggi comuni ricavati da una società, indipendentemente dalla sua denominazione e forma».
4
L’articolo 3, paragrafo 1, della Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (legge del 1969 relativa all’imposta sulle società), nella sua versione applicabile durante il periodo in discussione nel procedimento principale (in prosieguo: la «legge IS 1969»), in combinato disposto con l’articolo 17 di detta legge, prevede che i contribuenti non residenti sono assoggettati all’imposta sulle società nei [OSCURATO:PERSONA] solo nella misura in cui essi percepiscono redditi in tale Stato membro.
5
In conformità all’articolo 7, paragrafi 1 e 2, di detta legge, per i contribuenti residenti, l’imposta è prelevata in funzione della base imponibile costituita dall’utile imponibile realizzato nel corso di un anno, defalcate le perdite deducibili.
6
L’articolo 8, paragrafo 1, della medesima legge dispone che l’utile è determinato in conformità segnatamente all’articolo 3.8 della legge relativa all’imposta sui redditi del 2001, nella sua versione applicabile durante il periodo in discussione nel procedimento principale.
7
L’articolo 25, paragrafo 1, della legge IS 1969 prevede che l’imposta sui dividendi è considerata un prelievo anticipato a titolo dell’imposta sulle società, salvo qualora l’imposta sui dividendi sia prelevata su redditi o guadagni che non fanno parte dell’utile imponibile o del reddito olandese percepito nel corso dell’anno.
8
L’articolo 1, paragrafo 1, della Wet op de dividendbelasting 1965 (legge del 1965 relativa all’imposta sui dividendi), nella sua versione applicabile durante il periodo in discussione nel procedimento principale, prevede che un’imposta diretta denominata «imposta sui dividendi» venga riscossa a carico di coloro che, direttamente o tramite certificati, beneficiano del reddito proveniente da azioni o quote di capitale sociale di società per azioni, società private a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni ed altre società il cui capitale sia totalmente o parzialmente ripartito in azioni o in quote sociali, stabilite nei [OSCURATO:PERSONA].
9
In conformità all’articolo 2 di tale legge, l’imposta sui dividendi è prelevata sul reddito proveniente dalle azioni o quote di capitale previste all’articolo 1 di detta legge.
10
L’articolo 3, paragrafo 1, parte iniziale e lettera a), della medesima legge dispone che il reddito comprende le distribuzioni dirette o indirette di utili, indipendentemente dalla designazione o dalla forma, ivi compresi gli utili distribuiti in occasione dell’acquisto di azioni o di quote di capitale, salvo investimento temporaneo, oltre al capitale medio versato per le azioni di cui si tratta.
11
L’articolo 5 della legge del 1965 relativa all’imposta sui dividendi, nella sua versione applicabile durante il periodo in discussione nel procedimento principale, prevede che l’imposta sui dividendi è pari al 15% del reddito.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
12
XX è registrata nel [OSCURATO:PERSONA] come impresa di assicurazione e stipula con i suoi clienti, che sono principalmente enti istituzionali di assicurazione pensionistica e datori di lavoro stabiliti nel [OSCURATO:PERSONA], contratti qualificati come «contratti di assicurazione in unità di conto».
13
In forza di tali contratti, XX investe i premi ricevuti dai suoi clienti al fine di generare un rendimento degli investimenti, mentre il rischio assicurativo legato agli accordi pensionistici stipulati tra i clienti e terzi è sopportato dai clienti. I premi ricevuti dai clienti sono assegnati ad uno o a più panieri di valori mobiliari, collegati ad unità di conto, e, in cambio, ai clienti vengono attribuite «unità». A questi ultimi viene quindi attribuito un valore corrispondente al numero di dette unità, moltiplicato per il valore dell’unità al momento in cui essi hanno diritto ad un versamento. Tale momento corrisponde generalmente a quello in cui detti clienti sono tenuti a versare prestazioni pensionistiche ai loro assicurati. Fatta eccezione per la determinazione del profilo di rischio, i clienti di XX non hanno influenza sulla scelta dei titoli in cui essi investono e non dispongono di alcun diritto sui titoli in parola, bensì dispongono solo di un interesse economico derivato nel valore dei titoli in cui le unità sono investite.
14
La remunerazione di XX per le attività di investimento offerte ai suoi clienti corrisponde ad una percentuale del valore degli attivi gestiti per tali clienti e dipende in parte dai rendimenti degli investimenti ottenuti.
15
Durante il periodo in discussione nel procedimento principale, i panieri comprendevano azioni di società stabilite nei [OSCURATO:PERSONA]. I dividendi versati da tali società sono stati assoggettati in detto Stato membro all’imposta sui dividendi con un’aliquota del 15%.
16
[OSCURATO:PERSONA], XX è assoggettata all’imposta sugli utili e non può imputarvi l’imposta sui dividendi che è stata prelevata dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
17
Poiché la domanda di XX volta al rimborso dell’imposta sui dividendi relativa al periodo in discussione nel procedimento principale per i dividendi percepiti nei [OSCURATO:PERSONA], nonché un reclamo successivo, sono stati respinti dall’amministrazione tributaria, XX ha adito il rechtbank Zeeland‑West‑Brabant (Tribunale della Zelanda‑Brabante occidentale, [OSCURATO:PERSONA]) il quale, con sentenza del 24 agosto 2020, ha, a sua volta, respinto il suo ricorso in quanto infondato.
18
XX ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Gerechtshof’s‑[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ’s‑[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio.
19
Quest’ultimo indica che, per quanto riguarda i dividendi percepiti nei [OSCURATO:PERSONA], XX si trova di fronte ad una differenza di trattamento fiscale rispetto ai contribuenti residenti. Infatti, i dividendi percepiti da XX sarebbero assoggettati ad un’imposta del 15% sul loro importo lordo, mentre un contribuente residente che percepisce gli stessi dividendi ed esercita peraltro attività paragonabili a quelle di XX non sarebbe effettivamente tassato su tali dividendi.
20
Infatti, sebbene i contribuenti residenti siano parimenti assoggettati all’imposta sui dividendi, tale imposta costituirebbe per essi, conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, della legge IS 1969, un prelievo anticipato a titolo dell’imposta sulle società di cui i medesimi saranno debitori. L’imposta sui dividendi cui sono assoggettati i contribuenti residenti sarebbe così integralmente imputabile all’imposta sulle società dovuta e, se quest’ultima imposta fosse inferiore all’imposta sui dividendi che è stata prelevata, la differenza verrebbe loro rimborsata.
21
Il giudice del rinvio rileva che, se XX fosse stabilita nei [OSCURATO:PERSONA], l’imposta sulle società verrebbe prelevata solo sulla remunerazione che essa percepisce per i servizi che fornisce ai suoi clienti. La base netta dell’imposta sulle società per i dividendi percepiti sarebbe nulla, poiché al momento della determinazione dell’utile si terrebbe conto, a titolo di costi, dell’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti in forza dei contratti di assicurazione in unità di conto.
22
Sebbene la percezione di dividendi in quanto tale non incida sulle diverse voci di bilancio di XX, né all’attivo né al passivo, sussisterebbe tuttavia un nesso di causalità diretto tra il rendimento degli investimenti di XX e le variazioni dei suoi obblighi nei confronti dei clienti. Poiché i dividendi sono utili distribuiti, esisterebbe un nesso economico tra tali dividendi, che farebbero parte del rendimento degli investimenti realizzati da XX, e le modifiche del livello dei suoi obblighi nei confronti dei clienti. Tenuto conto di detto nesso, se XX fosse stabilita nei [OSCURATO:PERSONA], essa non sarebbe assoggettata all’imposta sulle società sui dividendi in parola.
23
Il giudice del rinvio ritiene che una siffatta differenza di trattamento tra residenti e non residenti per quanto riguarda i dividendi percepiti nei [OSCURATO:PERSONA] possa costituire una restrizione alla libera circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 1, TFUE. Per quanto riguarda l’importo lordo dei dividendi, la situazione di XX sarebbe paragonabile a quella di un contribuente residente che percepisce gli stessi dividendi, poiché, in entrambi i casi, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] assoggetta ad imposta tali dividendi.
24
Tuttavia, dal momento che XX investe, in particolare, in azioni nei [OSCURATO:PERSONA] al fine di coprire i suoi obblighi nei confronti dei suoi clienti nell’ambito di contratti in unità di conto e poiché, a prescindere dalla remunerazione che XX percepisce per la prestazione dei suoi servizi e dai costi trascurabili, i rendimenti degli investimenti ottenuti comportano una corrispondente modifica del valore dei suoi obblighi nei confronti dei clienti a titolo di tali contratti, si pone la questione se XX sia parimenti paragonabile ad un residente beneficiario di dividendi dal punto di vista dei costi che comporta tale aumento degli obblighi nei confronti dei suoi clienti.
25
Il giudice del rinvio considera, in sostanza, che la conformità al diritto dell’Unione del trattamento fiscale dei dividendi versati a XX non possa essere chiaramente dedotta dalla giurisprudenza della Corte.
26
In tali circostanze il Gerechtshof’s‑[OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di ’s‑[OSCURATO:PERSONA]) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE osti ad una normativa come quella in esame, ai sensi della quale le distribuzioni di dividendi da parte di società (quotate in borsa) stabilite nei [OSCURATO:PERSONA] a una società stabilita in un altro Stato membro, che a copertura di futuri obblighi di pagamento ha investito (tra l’altro) in azioni delle società (quotate in borsa) di cui trattasi, sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte con un’aliquota del 15% sull’importo lordo di tali distribuzioni di dividendi, mentre la pressione fiscale su distribuzioni di dividendi ad una società stabilita nei [OSCURATO:PERSONA], in circostanze per il resto identiche, sarebbe pari a zero, giacché nel calcolo della base imponibile per l’imposta sugli utili a cui quest’ultima società sarebbe assoggettata si tiene conto dei costi determinati da un aumento dei futuri obblighi di pagamento della società, aumento che corrisponde quasi completamente ad una modifica (positiva) nel valore degli investimenti, anche se la percezione di dividendi in sé non comporta una modifica nel valore di detti obblighi».
Sulla questione pregiudiziale
27
Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, in forza della quale i dividendi distribuiti da parte di una società residente ad una società non residente, che abbia investito nelle azioni della prima società al fine di coprire futuri obblighi di pagamento, sono assoggettati ad un’imposta sui dividendi del 15% sul loro importo lordo, mentre i dividendi distribuiti ad una società residente sono assoggettati all’imposta sui dividendi ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da quest’ultima società e dar luogo ad un rimborso, con la conseguenza che la pressione fiscale gravante su tali dividendi sia pari a zero a causa della presa in considerazione, nel calcolo della base imponibile dell’imposta sulle società di quest’ultima società, dei costi generati dall’aumento dei suoi futuri obblighi di pagamento.
Sull’esistenza di una restrizione vietata dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE
28
Da una giurisprudenza costante della Corte emerge che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono idonee a dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati (sentenze del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
C‑641/17
,
EU:C:2019:960
, punto
48
, e del 29 luglio 2024, Keva e a.,
C‑39/23
,
EU:C:2024:648
, punto
40
nonché giurisprudenza citata).
29
In particolare, il fatto che uno Stato membro conceda ai dividendi versati alle società non residenti un trattamento meno favorevole di quello riservato ai dividendi versati a società residenti può dissuadere le società stabilite in uno Stato diverso da tale Stato membro dal compiere investimenti nel medesimo Stato membro e costituisce, di conseguenza, una restrizione della libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE [v., in tal senso, sentenze del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
C‑641/17
,
EU:C:2019:960
, punto
49
e giurisprudenza citata, nonché del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali),
C‑342/20
,
EU:C:2022:276
, punto
50
].
30
Costituisce un siffatto trattamento meno favorevole l’applicazione ai dividendi versati a società non residenti di un onere fiscale maggiore di quello sostenuto dalle società residenti per i medesimi dividendi. Lo stesso vale per l’esenzione, totale o sostanziale, dei dividendi versati a una società residente, laddove i dividendi versati a una società non residente sono soggetti a una ritenuta alla fonte definitiva (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
C‑641/17
,
EU:C:2019:960
, punto
50
e giurisprudenza citata).
31
Qualora un’imposta sui dividendi sia ritenuta alla fonte da uno Stato membro sui dividendi distribuiti da società stabilite in tale Stato membro, la Corte ha già dichiarato che, per valutare se una normativa di detto Stato membro sia compatibile con l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, spetta al giudice nazionale interessato, che è l’unico a poter conoscere dei fatti dei procedimenti dinanzi ad esso pendenti, verificare se l’applicazione di una ritenuta alla fonte ai dividenti distribuiti ad una società non residente comporti che su detta società gravi, in definitiva, una pressione fiscale più elevata, nel medesimo Stato membro, rispetto a quella sopportata dai residenti per i medesimi dividendi (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a.,
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punto
48
).
32
Un siffatto accertamento deve essere effettuato in considerazione, da un lato, dell’imposta sui dividendi dovuta dal contribuente non residente e, dall’altro, dell’imposta sui dividendi e dell’imposta sui redditi o dell’imposta sulle società dovuta dal contribuente residente e nella cui base imponibile è ricompreso il reddito proveniente dalle azioni da cui risultano i dividendi (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a.,
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punto
74
).
33
Nel caso di specie, come rilevato dal giudice del rinvio, in forza della normativa dei [OSCURATO:PERSONA] di cui si tratta nel procedimento principale, sia i dividendi distribuiti ad una società non residente sia quelli distribuiti ad una società residente sono assoggettati ad un’imposta sui dividendi.
34
Per quanto riguarda una società non residente che beneficia dei dividendi, tale ritenuta viene prelevata a titolo definitivo, di modo che i dividendi siano assoggettati ad un’imposta del 15% sul loro importo lordo.
35
Per contro, per la società residente che beneficia dei dividendi, si tratta di un prelievo anticipato a titolo dell’imposta sulle società di cui essa sarà debitrice, che potrà essere integralmente imputata a quest’ultima e dar luogo ad un rimborso, nell’ipotesi in cui l’imposta sui dividendi superi l’imposta sulle società dovuta da tale società.
36
Di conseguenza, secondo le spiegazioni del giudice del rinvio, la società residente non è effettivamente tassata sui dividendi percepiti, dal momento che, nella determinazione dell’utile imponibile a titolo dell’imposta sulle società, si tiene conto, a titolo di costi, dell’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti in forza dei contratti di assicurazione in unità di conto, con la conseguenza che la base netta dell’imposta sulle società per tali dividendi sia pari a zero.
37
A tal riguardo, il governo dei [OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione del giudice del rinvio secondo cui la pressione fiscale dei dividendi distribuiti alle società residenti sarebbe pari a zero e sostiene che il costo rappresentato dall’imposta del 15% sui dividendi lordi cui sono assoggettati i dividendi versati alle società non residenti deve essere paragonato alla pressione fiscale risultante dall’imposta sulle società che era dal 20% al 34% sui dividendi netti, durante il periodo in discussione nel procedimento principale, cui sarebbero assoggettati i dividendi versati alle società residenti.
38
Occorre ricordare tuttavia che, per quanto riguarda l’interpretazione delle disposizioni nazionali, la Corte è in linea di principio tenuta a fondarsi sulle qualificazioni riportate nella decisione di rinvio. Infatti, secondo una giurisprudenza costante, la Corte non è competente ad interpretare il diritto interno di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 5 dicembre 2023, [OSCURATO:PERSONA],
C‑807/21
,
EU:C:2023:950
, punto
36
e giurisprudenza citata).
39
Pertanto, occorre fondarsi sulla premessa esposta dal giudice del rinvio e considerare che, anche quando una ritenuta è prelevata tanto sui dividendi versati alle società residenti quanto sui dividendi versati alle società non residenti, l’applicazione del meccanismo di imputazione dell’imposta sui dividendi all’imposta sulle società dovuta dalla società residente, nonché del rimborso di tale imposta, nel caso in cui l’imposta sulle società dovuta sia inferiore all’imposta sui dividendi trattenuta, prevista dalla normativa dei [OSCURATO:PERSONA] di cui si tratta nel procedimento principale, combinata con le modalità di calcolo della base imponibile della società residente che consente la deduzione dei costi connessi all’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti in virtù dei contratti di assicurazione in unità di conto, comporta che i dividendi versati alle società residenti siano esenti da imposta.
40
Ne consegue che i dividendi versati alle società non residenti subiscono un trattamento fiscale meno vantaggioso di quello riservato ai dividendi versati alle società residenti, in quanto i primi sono assoggettati ad un’imposizione definitiva del 15%, mentre i secondi sono, in definitiva, esenti da imposta.
41
Un siffatto trattamento sfavorevole dei dividendi da parte di uno Stato membro è tale da dissuadere le società non residenti dal compiere investimenti nello Stato membro in parola e costituisce, di conseguenza, una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE.
42
Ciò posto, a norma dell’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, le disposizioni dell’articolo 63 TFUE non pregiudicano il diritto degli Stati membri di applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, in cui si opera una distinzione tra i contribuenti che non si trovano nella medesima situazione per quanto riguarda il loro luogo di residenza o il luogo di collocamento del loro capitale.
43
Da una giurisprudenza costante risulta che l’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE, costituendo una deroga al principio fondamentale della libera circolazione dei capitali, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Pertanto, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che qualsiasi legislazione tributaria che operi una distinzione tra i contribuenti in base al luogo in cui essi risiedono o allo Stato membro in cui investono i loro capitali sia automaticamente compatibile con il Trattato FUE [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali),
C‑342/20
,
EU:C:2022:276
, punto
67
e giurisprudenza citata].
44
Infatti, le differenze di trattamento autorizzate dall’articolo 65, paragrafo 1, lettera a), TFUE non devono costituire, ai sensi del paragrafo 3 del medesimo articolo, né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata. La Corte ha giudicato, pertanto, che tali disparità di trattamento possono essere autorizzate soltanto se riguardanti situazioni non oggettivamente comparabili o, in caso contrario, se sono giustificate da un motivo imperativo di interesse generale [sentenza del 7 aprile 2022, Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (Esenzione dei fondi d’investimento contrattuali),
C‑342/20
,
EU:C:2022:276
, punto
68
e giurisprudenza citata].
Sulla sussistenza di situazioni oggettivamente comparabili
45
Dalla giurisprudenza della Corte deriva, da un lato, che la comparabilità o meno di una situazione transfrontaliera con una situazione interna deve essere esaminata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalla normativa nazionale di cui si tratta, nonché dell’oggetto e del contenuto di quest’ultima, e che, dall’altro, solo i criteri distintivi rilevanti fissati da tale normativa devono essere presi in considerazione al fine di valutare se la differenza di trattamento risultante da siffatta normativa rispecchi una differenza di situazione oggettiva (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Keva e a.,
C‑39/23
,
EU:C:2024:648
, punto
51
e giurisprudenza citata).
46
A tal riguardo, il giudice del rinvio si chiede se XX si trovi in una situazione comparabile a quella di una società residente beneficiaria di dividendi dal punto di vista dei costi che comporta l’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti in forza dei contratti di assicurazione in unità di conto, aumento che è una conseguenza della realizzazione di utili da parte delle società nelle cui azioni XX ha investito.
47
Occorre rilevare che tale giudice non precisa l’obiettivo specifico che perseguirebbe la normativa dei [OSCURATO:PERSONA] di cui si tratta nel procedimento principale consentendo alla società residente di dedurre dalla base imponibile i costi che comporta l’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti di una siffatta società che abbiano concluso contratti come quelli in discussione nel procedimento principale, e si limita a rilevare che tale deduzione è operata a titolo delle spese sostenute.
48
Da una giurisprudenza costante della Corte risulta che, per quanto riguarda le spese, come le spese professionali direttamente connesse ad un’attività che ha generato redditi imponibili in uno Stato membro, i residenti e i non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] in una situazione comparabile (v., in particolare, sentenze del 24 febbraio 2015, Grünewald,
C‑559/13
,
EU:C:2015:109
, punto
29
; dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia,
C‑342/10
,
EU:C:2012:688
, punto
37
; del 17 settembre 2015, Miljoen e a.,
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punto
57
, nonché del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
C‑641/17
,
EU:C:2019:960
, punto
74
).
49
In conformità alla giurisprudenza della Corte, presentano un nesso diretto con l’attività in esame le spese originate da tale attività e dunque necessarie per lo svolgimento della medesima (sentenze del 24 febbraio 2015, Grünewald,
C‑559/13
,
EU:C:2015:109
, punto
30
e giurisprudenza citata; del 13 luglio 2016, Brisal e KBC [OSCURATO:PERSONA],
C‑18/15
,
EU:C:2016:549
, punto
46
, nonché del 6 dicembre 2018, Montag,
C‑480/17
,
EU:C:2018:987
, punto
33
).
50
La Corte ha dichiarato che, trattandosi di un reddito percepito sotto forma di dividendi, un siffatto nesso diretto esisteva unicamente nel caso delle spese direttamente collegate alla percezione, in quanto tale, dei dividendi (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a.,
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punti
58
e
59
).
51
Pertanto, un siffatto nesso non sussiste per quanto riguarda la deduzione del dividendo compreso nel prezzo di acquisto delle azioni, poiché una deduzione del genere è diretta a stabilire il prezzo di acquisto reale delle medesime, né per quanto riguarda i costi di finanziamento, poiché questi ultimi si pongono in relazione al possesso, in quanto tale, delle azioni che sono all’origine dei dividendi (v., in tal senso, sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a.,
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punto
60
).
52
Certo, l’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti non sembra poter essere collegato alla percezione, di per sé, dei dividendi, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 50 della presente sentenza.
53
Tuttavia, questo solo fatto non consente di concludere nel senso della non comparabilità delle situazioni di beneficiari di dividendi residenti e non residenti alla luce della normativa dei [OSCURATO:PERSONA] di cui si tratta nel procedimento principale.
54
Infatti, ai punti 55 e 81 della sentenza del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (
C‑641/17
,
EU:C:2019:960
), successiva alla sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a. (
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
), la Corte ha dichiarato, in sostanza, che un fondo pensione non residente, che destina i dividendi percepiti alla copertura delle pensioni che esso dovrà versare in futuro, deliberatamente o in applicazione del diritto vigente nel suo Stato di residenza, si trovava in una situazione comparabile a quella di un fondo pensione residente alla luce di una normativa nazionale in forza della quale, per il calcolo dell’imposta sulle società, la percezione dei dividendi da parte di un tale fondo pensione residente si traduce in un aumento molto basso del suo risultato imponibile, o addirittura, in taluni casi, nel mancato aumento del risultato di cui si tratta. La Corte ha effettivamente rilevato, a detto punto 55, che una siffatta percezione aveva l’effetto di incrementare in misura proporzionale le riserve tecniche e che il risultato imponibile del fondo pensione residente aumentava unicamente nell’ipotesi in cui i rendimenti degli investimenti extracontabili non fossero accreditati sui diversi contratti di quest’ultimo fondo pensione.
55
Ai punti 79 e 80 della sentenza del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] (
C‑641/17
,
EU:C:2019:960
), la Corte ha infatti considerato, da un lato, che sussisteva, nella causa all’origine di quest’ultima, un nesso causale tra la percezione di dividendi, l’aumento delle riserve matematiche e delle altre voci del passivo e il mancato aumento della base imponibile del fondo residente, e, dall’altro, che una siffatta normativa nazionale che consente un’esenzione totale o quasi totale dei dividendi versati a fondi pensione residenti agevola in tal modo l’accumulo dei capitali di siffatti fondi mentre tutti i fondi pensione sono, in linea di principio, tenuti ad investire i premi assicurativi sul mercato dei capitali al fine di generare redditi sotto forma di dividendi che consentano loro di far fronte ai propri obblighi futuri a titolo di contratti di assicurazione.
56
La Corte ha quindi ritenuto che gli obblighi dei fondi pensione, relativi all’investimento dei premi assicurativi e alla destinazione dei dividendi percepiti alla copertura delle pensioni, possono fondare la comparabilità tra i fondi pensione residenti e non residenti alla luce di una normativa nazionale che, mediante modalità di calcolo della base imponibile dell’imposta sulle società, consente di esentare totalmente o quasi totalmente i dividendi percepiti da un fondo pensione residente, qualora sussista un nesso di causalità tra la percezione dei dividendi e i costi costituiti da detti obblighi e derivanti dall’attività di tali fondi.
57
Nel caso di specie, il giudice del rinvio rileva che, sebbene una società, quale XX, non costituisca un fondo pensione, la sua attività è tuttavia caratterizzata dal fatto che la società in parola investe, in particolare in azioni nei [OSCURATO:PERSONA], al fine di coprire i suoi obblighi nei confronti dei suoi clienti nell’ambito di contratti in unità di conto ed i rendimenti degli investimenti ottenuti da detta società comportano una corrispondente modifica del valore dei suoi obblighi nei confronti dei clienti in forza di tali contratti.
58
Il giudice del rinvio ritiene inoltre che sussista un nesso di causalità diretto tra il rendimento degli investimenti e le variazioni dei suoi obblighi e che sia proprio a causa di tale nesso che una società residente non sarebbe tassata su tali dividendi a titolo dell’imposta sulle società, dal momento che questi ultimi costituiscono utili distribuiti e che esiste un nesso economico tra detti dividendi e la modifica del livello degli obblighi nei confronti dei clienti.
59
Orbene, qualora risulti, tenuto conto della finalità specifica delle attività di investimento, che la normativa nazionale riconosca un siffatto nesso diretto tra i dividendi percepiti dalle società residenti e la modifica del livello degli obblighi nei confronti dei clienti di tali società, circostanza che spetta al giudice del rinvio determinare, si dovrebbe constatare che una società non residente si trova in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente per quanto riguarda i dividendi di fonte olandese, dal momento che una siffatta società non residente persegue la stessa attività ed i dividendi percepiti da quest’ultima comportano la modifica del livello degli obblighi nei confronti dei suoi clienti.
60
Inoltre, sebbene sia riconosciuto dalla normativa nazionale un nesso diretto tra i dividendi percepiti dalle società residenti e la modifica del livello degli obblighi nei confronti dei clienti di tali società, che può essere dedotto dalla base imponibile a titolo dell’imposta sulle società, spetta al giudice del rinvio esaminare se un siffatto meccanismo non abbia come obiettivo un’esenzione pura e semplice dalla tassazione dei dividendi distribuiti alle società residenti che stipulano contratti in unità di conto (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2012, Commissione/Finlandia,
C‑342/10
,
EU:C:2012:688
, punto
42
).
61
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, a partire dal momento in cui uno Stato membro, in modo unilaterale o mediante accordi, assoggetta all’imposta sui redditi non soltanto contribuenti residenti, ma anche contribuenti non residenti, per i dividendi che essi ricevono da una società residente, la situazione di tali contribuenti non residenti si avvicina a quella dei contribuenti residenti (sentenze del 17 settembre 2015, Miljoen e a.,
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punto
67
, e del 13 novembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA],
C‑641/17
,
EU:C:2019:960
, punto
66
nonché giurisprudenza citata).
62
Difatti, è il solo esercizio della competenza tributaria da parte di questo stesso Stato membro a generare, indipendentemente da ogni imposizione in un altro Stato membro, un rischio di imposizione a catena o di doppia imposizione economica. In un caso siffatto, affinché i contribuenti beneficiari non residenti non si trovino di fronte ad una limitazione della libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, lo Stato membro di residenza della società distributrice deve vigilare affinché, in relazione alla procedura prevista dal suo diritto nazionale allo scopo di prevenire o di attenuare l’imposizione a catena o la doppia imposizione economica, i contribuenti non residenti siano assoggettati ad un trattamento equivalente a quello di cui beneficiano i contribuenti residenti (sentenza del 17 settembre 2015, Miljoen e a.,
C‑10/14, C‑14/14 e C‑17/14
,
EU:C:2015:608
, punto
68
nonché giurisprudenza citata).
63
Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio constatasse che una società non residente si trova in una situazione oggettivamente comparabile a quella di una società residente, occorrerebbe, conformemente alla giurisprudenza di cui al punto 44 della presente sentenza, esaminare se la differenza di trattamento di cui trattasi nel procedimento principale possa, se del caso, essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale.
Sull’esistenza di un motivo imperativo di interesse generale
64
In via preliminare, occorre rilevare che motivi del genere non sono stati evocati né nella domanda di pronuncia pregiudiziale né dal governo dei [OSCURATO:PERSONA]. In tali circostanze, spetta, se del caso, al giudice del rinvio esaminare un’eventuale giustificazione alla luce degli obiettivi perseguiti dalla normativa nazionale di cui si tratta nel procedimento principale.
65
Ciò posto, nelle sue osservazioni scritte, il governo tedesco considera che, nel caso di specie, un’eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali sarebbe giustificata dalla necessità di preservare sia la ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri sia la coerenza del regime fiscale nazionale. Al fine di fornire una risposta utile che consenta al giudice del rinvio di risolvere la controversia di cui è investito, occorre esaminare se tali motivi imperativi di interesse generale possano giustificare una siffatta restrizione.
66
Il governo tedesco sostiene, da un lato, che la non deducibilità dei costi relativi all’aumento degli obblighi di pagamento risultanti da contratti di investimento di contributi assicurativi servirebbe a salvaguardare la ripartizione dei poteri impositivi convenuta tra gli Stati, dal momento che si potrebbe supporre che XX possa dedurre, nel suo Stato di residenza, gli oneri fiscali connessi all’aumento degli obblighi nei confronti dei suoi clienti a causa del nesso con l’attività di investimento dei contributi assicurativi per conto di enti pensionistici, e le remunerazioni che ne derivano. Orbene, una deduzione supplementare al momento dell’imposizione dei redditi da dividendi nei [OSCURATO:PERSONA] comporterebbe, di conseguenza, un duplice vantaggio fiscale, contrario alla ripartizione dei poteri impositivi operata.
67
D’altro lato, esisterebbe una correlazione tra il vantaggio fiscale di cui si tratta e la compensazione di tale vantaggio con un prelievo fiscale determinato, che consentirebbe di accogliere la giustificazione relativa alla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale dello Stato membro interessato. Infatti, le spese fiscali di XX risultanti, eventualmente, dall’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti sarebbero direttamente connesse alle remunerazioni che essa ha percepito per l’investimento di contributi assicurativi e che non sono soggette all’imposizione nei [OSCURATO:PERSONA]. L’esclusione della deducibilità delle spese eventuali connesse all’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti, nell’ambito dell’imposizione dei dividendi percepiti da XX, seguirebbe quindi una logica simmetrica e costituirebbe il corrispettivo della non imposizione delle remunerazioni derivanti dall’investimento dei contributi assicurativi.
68
In primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che il mantenimento della ripartizione equilibrata della potestà impositiva tra gli Stati membri rientra tra i motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare una restrizione alla libera circolazione dei capitali, quale una misura nazionale intesa a prevenire comportamenti tali da pregiudicare il diritto di uno Stato membro di esercitare la propria competenza fiscale in relazione alle attività svolte sul proprio territorio (sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones,
C‑572/20
,
EU:C:2022:469
, punto
53
e giurisprudenza citata).
69
Tuttavia, un siffatto motivo non può giustificare l’assoggettamento ad imposta di società non residenti beneficiarie di dividendi da parte di uno Stato membro che abbia scelto di non tassare le società residenti in relazione a redditi di tal tipo (sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones,
C‑572/20
,
EU:C:2022:469
, punto
54
e giurisprudenza citata).
70
Nel caso di specie, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] abbia scelto di esercitare la propria competenza tributaria nei confronti di tutti i dividendi percepiti dalle società sia residenti che non residenti, detto Stato membro ha altresì deciso, come emerge dal fascicolo di cui dispone la Corte, di neutralizzare integralmente l’onere della ritenuta alla fonte gravante su tali dividendi quando questi ultimi sono versati a società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il mantenimento della ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri non può giustificare l’assoggettamento ad imposta delle società stabilite in altri Stati membri rispetto a tale tipo di redditi (v., in tal senso, sentenza del 16 giugno 2022, ACC Silicones,
C‑572/20
,
EU:C:2022:469
, punto
55
).
71
In secondo luogo, nei limiti in cui, nell’ambito dell’argomento relativo alla ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri, il governo tedesco invoca in realtà la volontà di prevenire la doppia deduzione degli oneri, occorre rilevare che uno Stato membro è legittimato a verificare che gli oneri gravanti sui dividendi, la cui deduzione è così richiesta, non possano essere considerati, in un altro Stato membro, gravanti su altri redditi, quali i redditi derivanti dalla remunerazione versata dai clienti della società per gli investimenti effettuati, e che essi non siano, a tale titolo, dedotti da detti redditi in detto altro Stato membro.
72
Tuttavia, limitandosi a menzionare, senza ulteriori precisazioni, l’eventuale esistenza di un rischio che, in una situazione quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, gli oneri gravanti sui dividendi possano essere dedotti una seconda volta nello Stato di residenza della società beneficiaria di questi ultimi, senza stabilire in che modo l’attuazione delle disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi (
GU 1977, L 336, pag. 15
), come modificata dalla direttiva 2004/106/CE del Consiglio, del 16 novembre 2004 (
GU 2004, L 359, pag. 30
), in vigore durante il periodo in discussione nel procedimento principale, non avrebbe consentito di evitare detto rischio, il governo tedesco non consente alla Corte di valutare la portata dell’argomento in parola (v., in tal senso, sentenze del 24 febbraio 2015, Grünewald,
C‑559/13
,
EU:C:2015:109
, punto
52
, e del 13 luglio 2016, Brisal e KBC [OSCURATO:PERSONA],
C‑18/15
,
EU:C:2016:549
, punto
38
).
73
In terzo luogo, per quanto riguarda l’argomento relativo alla necessità di preservare la coerenza del regime fiscale del [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che quest’ultimo si basa sulla premessa secondo cui i costi relativi all’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti non hanno un nesso diretto con l’attività che ha generato redditi imponibili, sotto forma di dividendi, in detto Stato membro, ma si riferiscono alla remunerazione percepita dalla società beneficiaria dei dividendi da parte dei suoi clienti per gli investimenti che essa ha effettuato per loro. Orbene, nel caso di una società non residente, quale XX, una tale remunerazione non è imponibile nei [OSCURATO:PERSONA].
74
Tuttavia, come risulta dal punto 59 della presente sentenza, una società non residente si trova in una situazione comparabile a quella di una società residente, quanto alla presa in considerazione dei costi relativi all’aumento degli obblighi nei confronti dei clienti, solo nei limiti in cui il regime fiscale dello Stato membro di residenza della società che distribuisce tali dividendi riconosca un nesso diretto tra detti dividendi e detti costi. Orbene, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] dispone del potere di tassare i dividendi di fonte olandese distribuiti alle società sia residenti che non residenti.
75
La necessità di preservare una ripartizione dei poteri impositivi tra gli Stati membri, di prevenire la doppia presa in considerazione dei costi e di preservare la coerenza del regime fiscale nazionale non può, pertanto, essere invocata per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali di cui si tratta nel procedimento principale.
76
Tenuto conto del complesso delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale i dividendi distribuiti da parte di una società residente ad una società non residente, che abbia investito nelle azioni della prima società al fine di coprire futuri obblighi di pagamento, sono assoggettati ad un’imposta sui dividendi del 15% sul loro importo lordo, mentre i dividendi distribuiti ad una società residente sono assoggettati all’imposta sui dividendi ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da quest’ultima società e che può dar luogo ad un rimborso, con la conseguenza che la pressione fiscale gravante su tali dividendi sia pari a zero a causa della presa in considerazione, nel calcolo della base imponibile dell’imposta sulle società di quest’ultima società, dei costi generati dall’aumento dei suoi futuri obblighi di pagamento.
Sulle spese
77
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’articolo 63, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale in forza della quale i dividendi distribuiti da parte di una società residente ad una società non residente, che abbia investito nelle azioni della prima società al fine di coprire futuri obblighi di pagamento, sono assoggettati ad un’imposta sui dividendi del 15% sul loro importo lordo, mentre i dividendi distribuiti ad una società residente sono assoggettati all’imposta sui dividendi ritenuta alla fonte che può essere integralmente imputata all’imposta sulle società dovuta da quest’ultima società e che può dar luogo ad un rimborso, con la conseguenza che la pressione fiscale gravante su tali dividendi sia pari a zero a causa della presa in considerazione, nel calcolo della base imponibile dell’imposta sulle società di quest’ultima società, dei costi generati dall’aumento dei suoi futuri obblighi di pagamento.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il neerlandese.