CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 10388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Cassazione del 16/06/2023 - R.g.n. 17557/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; letta l'istanza depositata dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per conto del codifensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], con la quale si chiede che la Corte "autorizzi la trattazione orale del presente ricorso, facendo presente come, su istanza di parte, analoga autorizzazione era stata disposta con provvedimento Presidenziale della Seconda Sezione del 3.1.2025 per la calendarizzata udienza del 17.1.2025 (in allegato)". OSSERVA 1. Rilevato che il ricorso in esame costituisce reiterazione di identico ricorso straordinario (proposto in data 26 aprile 2023) avverso la medesima sentenza di questa Corte (Sez. 2, n. 32569 del 16/06/2023), che è stato già definito con ordinanza di inammissibilità (Sez. 7, n. 22759 del 17/05/2024), e che gli atti sono qui pervenuti a seguito di trasmissione disposta dalla Sezione Seconda della Cassazione che ha rilevato che si trattava di ricorso straordinario avverso sentenza di quella Sezione per la cui trattazione è tabellarmente competente la Sesta Sezione. 2. Ritenuto che la richiesta di trattazione orale del ricorso è inammissibile. E' pacifico che in caso di procedimento de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. non sia possibile richiedere la trattazione orale del ricorso, né tale limitazione integra profili di illegittimità costituzionale per asserita violazione degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui prevede che, in relazioni a palesi difformità del ricorso per cassazione dal modello legale o all'incidenza dello stesso su provvedimenti di derivazione negoziata, la Corte di cassazione possa dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso senza formalità di procedura, atteso che rientra nell'insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, purché il diritto di difesa resti sempre garantito (da ultimo, Sez. 1, n. 32989 del 02/07/2018, Cena, Rv. 273856 - 01). 3. Rilevato che l'art. 625 bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che inel caso di ricorso straordinario proposto al di fuori dei casi previsti /ovvero manifestamente infondato/ la Corte proceda de plano dichiarandone la inammissibilità con ordinanza senza necessità di fissare la camera di consiglio (Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, Araniti, Rv. 286368 - 01, ove si è chiarito che l'espressione "anche di ufficio", contenuta nell'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., sta ad indicare che, in caso di ricorso proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 625 bis cod. proc. pen., non è necessario fissare l'udienza in camera di consiglio). 4. Considerato che la reiterazione di un identico ricorso straordinario già definito dalla Corte di cassazione (come avvenuto nel caso in esame) integra una ipotesi di "ricorso proposto al di fuori dei casi consentiti", dal momento che, a seguito di sentenza dichiarativa della inammissibilità di un ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., ne è proponibile uno nuovo, solo se fondato su errori materiali o di fatto non dedotti nel ricorso precedente (Sez. 2, n. 21216 del 09/04/2014, Mercurio, Rv. 260349 - 01; conforme, Sez. 6, n. 44874 del 11/09/2017, Dessì, Rv. 271483 - 01). 5. Rilevato che, in ogni caso, il presente ricorso è comunque tardivo in quanto proposto il 26 ottobre 2024 e dunque ben oltre il termine di 180 giorni dal deposito della motivazione della sentenza impugnata (26 luglio 2023). 6. Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso debba seguire, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma, giudicata congrua in relazione alla causa dell'inammissibilità, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio 202