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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33187/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 22 settembre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pronuncia del Tribunale di Enna del 7 novembre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.648,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ordine a reati loro ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con due differenti atti: violazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della responsabilità penale; violazione di legge con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA]); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea configurazione della responsabilità penale; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza comunemente eccepita da parte dei ricorrenti, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze 2esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come i ricorrenti in realtà invochino un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione dei fatti delittuosi, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la loro responsabilità penale in ordine ai reati loro rispettivamente contestati (cfr. pp. 4 e ss.).

2.2. Parimenti inammissibile è la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, considerato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. agli imputati, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. pp. 4 e ss. della sentenza impugnata).

3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. P.Q.M-7''UA SezIone 09 T 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] 3 Dott.ssa Ka nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 22 settembre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato - per quanto di specifico interesse in questa sede - la pronuncia del Tribunale di Enna del 7 novembre 2024 con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati, rispettivamente, alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.648,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA]) e di mesi sei di reclusione ed euro 1.032,00 di multa ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) in ordine a reati loro ascritti ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro difensori, deducendo, con due differenti atti: violazione di legge in ordine al disposto riconoscimento della responsabilità penale; violazione di legge con riguardo all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA]); violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'erronea configurazione della responsabilità penale; violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riferimento alla prima doglianza comunemente eccepita da parte dei ricorrenti, deve essere osservato come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze 2esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come i ricorrenti in realtà invochino un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova e di qualificazione dei fatti delittuosi, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale per affermare la loro responsabilità penale in ordine ai reati loro rispettivamente contestati (cfr. pp. 4 e ss.). 2.2. Parimenti inammissibile è la censura con cui i ricorrenti hanno lamentato la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche, considerato che la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. agli imputati, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. pp. 4 e ss. della sentenza impugnata). 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. P.Q.M-7''UA SezIone 09 T 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] 3 Dott.ssa Ka nte
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