CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29051/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di contrabbando di cui all'art. 291-bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973 e 99, comma 4, cod. pen., alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione e di 133334,00 euro di multa, all'esito di giudizio abbreviato, articolando un unico motivo ricorso, deduce violazione di legge per aver la Corte di appello rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione fra il fatto sub iudice e quello giudicato con sentenza n. 1450/2022, emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 luglio 2022; Considerato che il motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, in quanto la sentenza impugnata ha negato il riconoscimento dell'istituto della continuazione tra i fatti de quibus e quelli giudicati con la sentenza n. 1450/2022 emessa in data 13.07.2022 sulla base di elementi precisi e congrui, evidenziando: a) la rilevante distanza temporale tra i fatti, pari a due anni, in quanto quello oggetto del presente giudizio è stato commesso il 22 aprile 2024, mentre quello giudicato con sentenza n. 1450/2022, emessa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 13 luglio 2022, è stato commesso il 15 giugno 2022; b) il complessivo comportamento dell'imputato, stabilmente dedito a tale tipologia di attività illecita tra il 1981 ed il 1998 (l'imputato ha riportato sei condanne per reati di contrabbando di t.l.e. commessi in quei diciassette anni), per poi interromperla fino al 2022; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 luglio