CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 gennaio 2025
Cassazione n. 21540/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di Palermo udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso e l’inammissibilità per il resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 28 gennaio 2025 il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha respinto il reclamo contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Palermo del 14 giugno 2024 che aveva respinto l’istanza del detenuto [OSCURATO:PERSONA] di concessione dei rimedi risarcitori di cui all’art. 35-ter ord pen. per la condizione inumana e degradante in cui afferma di essere venuto a trovarsi durante un periodo di detenzione. In particolare, il reclamante aveva dedotto che dal calcolo dello spazio libero calpestabile della cella in cui era stato detenuto avrebbe dovuto essere detratto anche quello occupato dai letti singoli; il Tribunale ha ritenuto che la decisione del magistrato, che aveva respinto l’istanza, fosse in linea con la giurisprudenza di legittimità, aggiungendo che nella istanza non vi erano riferimenti a parametri diversi da quelli dello spazio calpestabile, e che la situazione del carcere Pagliarelli, in cui è stato detenuto l’istante, non è paragonabile a quello della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 29 maggio 2018, che ha riguardato un carcere moldavo in condizioni climatiche estreme e con detenuti affetti da epidemia di tubercolosi. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che l’ordinanza non ha risposto alla questione sulla computabilità o meno dello spazio occupato dal letto singolo, e che comunque la detenzione era stata resa ancora più inumana e degradante dalla mancanza di acqua calda e riscaldamento che, almeno nei mesi invernali, sono beni di prima necessità. 3. Con requisitoria scritta, il P.G., [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’accoglimento parziale del ricorso, limitatamente alla questione della computabilità dello spazio destinato all’ingombro del letto singolo, e l’inammissibilità per il resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il collegio ritiene di dare continuità all’orientamento espresso più volte da diverse pronunce recenti di questa Sezione, secondo cui l'ingombro del letto singolo, pur se amovibile, deve essere scomputato dalla superficie della cella a disposizione del detenuto. Si tratta, infatti, di arredo, che, sebbene non fissato sul pavimento, non è suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e, pertanto, compromette il movimento del detenuto al suo interno (Sez. 1, n. 11207 del 08/02/2024, Barone, Rv. 286126-01; Sez. 1, n. 21495 del 20/12/2022, dep. 2023, Monaco, Rv. 284701-01; Sez. 1, n. 21494 del 20/12/2022, dep. 2023, Bonnici, Rv. 284700-01; cfr., da ultimo, Sez. 1, Sentenza n. 41735 del 08/10/2024, Romdhani, n.m.) In questi pronunciamenti si è evidenziato che, pur se Sez. U, n. 6551 del 24/09/2020, dep. 2021 Commisso, Rv. 280433-02, non si è pronunciata sulla computabilità della superficie occupata dal letto singolo, non fissato al suolo, nello spazio individuale minimo di tre metri quadrati per detenuto, essa, però, ha fissato, però, il principio generale, secondo cui nel calcolo dello spazio individuale minimo deve essere considerata soltanto la superficie che assicura il normale movimento nella cella. La superficie utile a scongiurare il rischio di trattamenti violativi dell'art. 3 CEDU è, quindi, soltanto quella direttamente, o comunque agevolmente, funzionale alla libertà di movimento del recluso all'interno della cella; è la superficie libera, perché non altrimenti occupata, ed agevolmente calpestabile. Perciò, dal punto di vista dell’accertamento della compromissione della possibilità di movimento del detenuto nella cella rileva allo stesso modo lo spazio occupato dal letto singolo, così come di quello occupato dal letto a castello. E’ vero che la superficie ove è posto il letto singolo è usufruibile in ogni caso per il riposo e l'attività sedentaria, però è anche vero che quelle citate sono funzioni diverse dal movimento, e quindi non conferenti con la possibile violazione dell’art. 3 della Convenzione. Da ciò consegue che nel caso in esame, detraendo dalla superficie libera disponibile quella occupata dall’ingombro dei letti singoli (che si versasse in una situazione in cui la cella era arredata con letti singoli, pur nella mancanza di riferimenti precisi nell’ordinanza impugnata, lo si desume con chiarezza dalla relazione dell’amministrazione penitenziaria del 7 aprile 2023 contenuta in atti), si scende sotto la superficie di tre metri quadrati per ciascun detenuto utilizzabile per la libertà di movimento del recluso all'interno della cella. L’ordinanza impugnata non resiste, pertanto, alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto, in cui dovrà essere valutata l’eventuale esistenza dei fattori compensativi idonei a superare la forte presunzione di violazione della art. 3 CEDU che deriva dalla costrizione di un detenuto in uno spazio inferiore a 3 metri quadrati in una cella collettiva, secondo la sistematica della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mursic c. Croazia, e della già richiamata sentenza Commisso delle Sezioni Unite di questa Corte. P.Q.M Annulla