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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22882/2025

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sul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. iscritto al n. 28891/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e AVV. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 19762/2020 depositata il 22 settembre 2020; ●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ●letto il ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. depositato il 25 novembre 2020, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore nel giudizio di cassazione iscritto al n. 2531/2015 R.G., hanno chiesto la correzione dell’ordinanza n. 19762/2020 del 22 settembre 2020, pronunciata da questa Corte a definizione di tale giudizio, per aver omesso di disporre la distrazione delle spese processuali in favore del predetto avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; ●rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato; ●esaminati gli atti relativi al procedimento in questione, e in particolare la memoria illustrativa depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dell’adunanza camerale del 10 luglio 2019, dalla quale risulta che effettivamente il prefato legale aveva chiesto di distrarre in suo favore le spese di lite, rendendo a tal proposito la dichiarazione di anticipazione ex art. 93, comma 1, c.p.c.; ●considerato che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, l’omessa pronuncia da parte del giudice adìto sull’istanza di distrazione presentata dall’avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio dell’organo giudicante ed è, pertanto, emendabile con il rimedio della correzione del provvedimento decisorio di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 16037/2010; id. , ex ceteris , fra le più recenti, Cass. n. 16649/2024, Cass. n. 21096/2024, Cass. n. 21492/2024); ●ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendosi la correzione nei termini così come proposti, con ordine della conseguente prescritta annotazione a cura della cancelleria; ●osservato, infine, che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale per omissione contenuto nella propria ordinanza n. 19762/2020, depositata il 22 settembre 2020, nel senso che, nella motivazione e nel dispositivo, dopo le parole «€ 800,00, oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a.», devono intendersi aggiunte le seguenti: «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario».

Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti di sua competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sul ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. iscritto al n. 28891/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], e AVV. [OSCURATO:PERSONA] in proprio, difensore di sé medesimo ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (domicilio digitale: [OSCURATO:EMAIL]); -ricorrenti- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore; -intimata- per la correzione dell’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 19762/2020 depositata il 22 settembre 2020; ●udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ●letto il ricorso ex art. 391-bis, comma 1, c.p.c. depositato il 25 novembre 2020, con il quale [OSCURATO:PERSONA] e l’avv. [OSCURATO:PERSONA], suo difensore nel giudizio di cassazione iscritto al n. 2531/2015 R.G., hanno chiesto la correzione dell’ordinanza n. 19762/2020 del 22 settembre 2020, pronunciata da questa Corte a definizione di tale giudizio, per aver omesso di disporre la distrazione delle spese processuali in favore del predetto avv. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosi antistatario; ●rilevato che il ricorso è stato regolarmente notificato all’Agenzia delle Entrate, altra parte del giudizio innanzi indicato; ●esaminati gli atti relativi al procedimento in questione, e in particolare la memoria illustrativa depositata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto del [OSCURATO:PERSONA] in prossimità dell’adunanza camerale del 10 luglio 2019, dalla quale risulta che effettivamente il prefato legale aveva chiesto di distrarre in suo favore le spese di lite, rendendo a tal proposito la dichiarazione di anticipazione ex art. 93, comma 1, c.p.c.; ●considerato che, per giurisprudenza di legittimità ormai consolidata, l’omessa pronuncia da parte del giudice adìto sull’istanza di distrazione presentata dall’avvocato, onde ottenere gli onorari non riscossi e le spese anticipate al proprio cliente, costituisce una mancanza materiale piuttosto che un vizio di attività o un errore di giudizio dell’organo giudicante ed è, pertanto, emendabile con il rimedio della correzione del provvedimento decisorio di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Un. n. 16037/2010; id. , ex ceteris , fra le più recenti, Cass. n. 16649/2024, Cass. n. 21096/2024, Cass. n. 21492/2024); ●ritenuto, pertanto, che il ricorso va accolto, disponendosi la correzione nei termini così come proposti, con ordine della conseguente prescritta annotazione a cura della cancelleria; ●osservato, infine, che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente procedimento, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa (cfr. Cass. Sez. Un. n. 29432/2024); P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale per omissione contenuto nella propria ordinanza n. 19762/2020, depositata il 22 settembre 2020, nel senso che, nella motivazione e nel dispositivo, dopo le parole «€ 800,00, oltre 15% per spese generali, Iva e c.p.a.», devono intendersi aggiunte le seguenti: «con distrazione in favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistatario». Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti di sua competenza. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di
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