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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024

Cassazione n. 05888/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza le cui motivazioni sono state rese nel corso della udienza il 23 luglio 2024 il Tribunale di Ancona ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., riconosciuta la continuazione con il reato già giudicato con la sentenza n. 41/2018 emessa dal GUP dì Ancona, la pena complessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed C 6.600 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di omessa motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile; che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez.

VI Pen. n. 250 dep. 7 gennaio 2015, rv 261802); che nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun elemento favorevole al proprio proscioglimento che il Giudice del merito avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 ‹z

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/07/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza le cui motivazioni sono state rese nel corso della udienza il 23 luglio 2024 il Tribunale di Ancona ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., riconosciuta la continuazione con il reato già giudicato con la sentenza n. 41/2018 emessa dal GUP dì Ancona, la pena complessiva di anni 3 e mesi 2 di reclusione ed C 6.600 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di omessa motivazione con riferimento alla mancata disamina di eventuali motivi di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Considerato che il ricorso è inammissibile; che nel giudizio definito ex art. 444 cod. proc. pen. è inammissibile per genericità l'impugnazione nella quale sia stata lamentata la mancata verifica o comunque l'omissione di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di non punibilità, ove la censura non sia accompagnata dalla indicazione specifica delle ragioni che avrebbero dovuto imporre al giudice l'assoluzione o il proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, Sez. VI Pen. n. 250 dep. 7 gennaio 2015, rv 261802); che nel caso di specie il ricorrente non ha indicato alcun elemento favorevole al proprio proscioglimento che il Giudice del merito avrebbe omesso di valutare o valutato erroneamente; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 novembre 2024 ‹z
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