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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021

Cassazione n. 46469/2021

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a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 13 giugno 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., con la recidiva reiterata e infraquinquennale, alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, con la diminuente del rito abbreviato prescelto.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla recidiva.

La difesa aveva impugnato la sentenza di primo grado, stante l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e neanche la Corte territoriale, secondo la ricorrente, avrebbe motivato circa le ragioni dell'incremento di pericolosità collegate alla commissione del reato per il quale si procede.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto relativo a censure non consentite.

3.1. Si osserva che il motivo di appello formulato sul punto, nella incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuti nella sentenza impugnata, attingeva soltanto il giudizio di bilanciamento, avendo chiesto che questo fosse espresso nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva.

Per contro, con il ricorso si chiede l'esclusione delta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. senza indicare, comunque, le ragioni per le quali il fatto per il quale si procede, rispetto ai precedenti penali da cui l'imputata risulta gravata, non sia espressione di incremento di maggiore pericolosità sociale.

Dunque, la censura formulata, oltre che inedita, risulta anche genericamente posta.

Si rileva, poi, in ragione dell'ammissibilità della motivazione implicita, che si ritiene non censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340).

4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui ai dispositivo, in ragione dei motivo devoluto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2019 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 13 giugno 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 497-bis cod. pen., con la recidiva reiterata e infraquinquennale, alla pena di mesi otto di reclusione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva, con la diminuente del rito abbreviato prescelto. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata, per il tramite del difensore, deducendo vizio di motivazione in relazione alla recidiva. La difesa aveva impugnato la sentenza di primo grado, stante l'omessa motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva e neanche la Corte territoriale, secondo la ricorrente, avrebbe motivato circa le ragioni dell'incremento di pericolosità collegate alla commissione del reato per il quale si procede. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto relativo a censure non consentite. 3.1. Si osserva che il motivo di appello formulato sul punto, nella incontestata sintesi dei motivi di gravame contenuti nella sentenza impugnata, attingeva soltanto il giudizio di bilanciamento, avendo chiesto che questo fosse espresso nel senso della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. Per contro, con il ricorso si chiede l'esclusione delta recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. senza indicare, comunque, le ragioni per le quali il fatto per il quale si procede, rispetto ai precedenti penali da cui l'imputata risulta gravata, non sia espressione di incremento di maggiore pericolosità sociale. Dunque, la censura formulata, oltre che inedita, risulta anche genericamente posta. Si rileva, poi, in ragione dell'ammissibilità della motivazione implicita, che si ritiene non censurabile in sede di legittimità una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (Sez. 1, n. 27825 del 22/05/2013, Caniello, Rv. 256340). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod, proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui ai dispositivo, in ragione dei motivo devoluto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 46469/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris