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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25675/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 118-6600/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, teso -il primo nell'interesse MALEZHINOV- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e violenza alla persona, finalizzata a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.

Mentre con il motivo speso nell'interesse del LUCA si invoca nuovamente il difetto di motivazione sulla ritenuta ed applicata recidiva che la Corte ha stimato non applicata nell'effetto concretamente ingravescente.

1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente ed illogica lettura, anche ai fini di una loro differente qualificazione giuridica.

1.2. La Corte territoriale ha in particolare spiegato, con sintetica, ma puntuale e completa motivazione, che gli agenti, dopo essersi impossessati delle cose altrui, cominciarono una pericolosa e resistente fuga al fine di guadagnare l'impunità ed assicurarsi il profitto del reato; tale fuga proseguì anche dopo l'intervento dell'equipaggio di polizia giudiziaria.

Chiara e logica è dunque la motivazione censurata dal ricorrente in punto di ravvisata consumazione ed unicità del reato complesso (violenza alla persona finalizzata, in unico contesto, a conseguire profitto ed impunità), in ragione dell'intervenuta sottrazione e successivo impossessamento della res sottratta (ancorché provvisoriamente) e della relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la violenza portata agli agenti di polizia intervenuti.

La cronologia dell'occorso rende pertanto epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è • 118-6600/2022 sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf.

Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez.

U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153).

1.3. Ciò posto, deve pure rilevarsi la carenza di interesse a dedurre il motivo sulla recidiva avanzato nell'interesse del Luca.

La Corte ha dato atto che il tribunale non ha per la recidiva contestata applicato alcun aumento di pena, così di fatto disapplicandola (Sez.

U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione).

2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 118-6600/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, per la manifesta infondatezza dei motivi, tutti meramente reiterativi dei motivi di gravame disattesi con congrua e logica motivazione dalla Corte di merito, teso -il primo nell'interesse MALEZHINOV- ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (intervenuta sottrazione ed impossessamento della res e relazione di immediatezza tra sottrazione, impossessamento e violenza alla persona, finalizzata a conseguire l'impunità) che qualificano la fattispecie complessa, nella forma consumata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito. Mentre con il motivo speso nell'interesse del LUCA si invoca nuovamente il difetto di motivazione sulla ritenuta ed applicata recidiva che la Corte ha stimato non applicata nell'effetto concretamente ingravescente. 1.1. E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito una differente ed illogica lettura, anche ai fini di una loro differente qualificazione giuridica. 1.2. La Corte territoriale ha in particolare spiegato, con sintetica, ma puntuale e completa motivazione, che gli agenti, dopo essersi impossessati delle cose altrui, cominciarono una pericolosa e resistente fuga al fine di guadagnare l'impunità ed assicurarsi il profitto del reato; tale fuga proseguì anche dopo l'intervento dell'equipaggio di polizia giudiziaria. Chiara e logica è dunque la motivazione censurata dal ricorrente in punto di ravvisata consumazione ed unicità del reato complesso (violenza alla persona finalizzata, in unico contesto, a conseguire profitto ed impunità), in ragione dell'intervenuta sottrazione e successivo impossessamento della res sottratta (ancorché provvisoriamente) e della relazione di immediatezza cronologica e funzionale tra la sottrazione e la violenza portata agli agenti di polizia intervenuti. La cronologia dell'occorso rende pertanto epifania della certa consumazione del delitto di rapina, ricorrendone tutti gli estremi (sul punto, solo tra le più recenti e massimate: Sez. 2, n. 11135, del 22/2/2017, Rv. 269858: Ai fini della configurazione della rapina impropria consumata è • 118-6600/2022 sufficiente che l'agente, dopo aver compiuto la sottrazione della cosa mobile altrui, adoperi violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della "res", mentre non è necessario che ne consegua l'impossessamento, non costituendo quest'ultimo l'evento del reato ma un elemento che appartiene al dolo specifico; conf. Sez. 2, n. 46412, del 16/10/2014, Rv. 261021; Sez. U. n. 34952, del 19/4/2012, Rv. 253153). 1.3. Ciò posto, deve pure rilevarsi la carenza di interesse a dedurre il motivo sulla recidiva avanzato nell'interesse del Luca. La Corte ha dato atto che il tribunale non ha per la recidiva contestata applicato alcun aumento di pena, così di fatto disapplicandola (Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 275319, in motivazione). 2. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 gi
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