CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12028/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura GeneraleDello Stato,-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LOMBARDIAn.6957/2016 depositata il 16/12/2016Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 15602/2017Numero sezionale 1020/2026Numero di raccolta generale 12028/2026Data pubblicazione 30/04/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debitoCosì deciso in Roma, il 27/04/2026Rosanna Angarano